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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08061/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 113/RG 27696 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Parma per delitti in materia di stupefacenti;

2. Dato atto che in data 8 settembre 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso depositata dal procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA];

3. [OSCURATO:PERSONA] che detta dichiarazione di rinuncia assume rilievo preliminare da cui consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/02/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 113/RG 27696 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Parma per delitti in materia di stupefacenti; 2. Dato atto che in data 8 settembre 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso depositata dal procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]; 3. [OSCURATO:PERSONA] che detta dichiarazione di rinuncia assume rilievo preliminare da cui consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in duemila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/02/
Sentenza Cassazione n. 08061/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris