CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi a) e c) dell'imputazione; Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti l'insussistenza del reato ex art. 495, comma 2, cod. pen., perché non avrebbe dichiarato false generalità ai [OSCURATO:PERSONA] presentandosi con il cognome acquisito per effetto del matrimonio; Rilevato che tali censure sono reiterative di quelle già correttamente disattese dalla Corte territoriale in virtù della circostanza - inerente accertamenti in fatto che si sottraggono ad ogni sindacato in questa sede di legittimità - che il matrimonio dell'imputato è avvenuto successivamente alla commissione dei fatti di reato (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso