CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21385/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trova smentita nella lettura della sentenza impugnata, in cui vi è adeguata motivazione sulle ragioni del diniego dell'anzidetta richiesta (cf. pagine 2 e 3 della pronuncia in disamina, in cui la Corte di appello ha rimarcato che il lungo lasso di tempo trascorso, sottraendosi al controllo dell'autorità giudiziaria, era indicativo della , piena volontà di violare le prescrizioni imposte dal provvedimento giurisdizionale e, pertanto, il dolo non poteva dirsi di particolare tenuità; peraltro, le ragioni che avevano portato l'odierno imputato a sottrarsi alla misura alternativa della detenzione domiciliare era da considerarsi abietto o futile e, quindi, preclusivo della concessione della causa di non punibilità invocata); rilevato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso