CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12056/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamentocon rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso; rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe - inparziale riforma della decisione del Tribunale della stessa sede del 14 maggio 2015resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di cui all'art. 589, commi 2 e3, cod. pen. (capo A) commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (in [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2012 con decesso il 24 giugno 2012) e al reato di guidasenza patente (capo C) - ha assolto l’imputato per il reato sub C), in difetto diprova della recidiva nel biennio, e ha confermato la pena inflitta in anni uno e mesisei di reclusione ed euro 2000 di ammenda.Il processo ha ad oggetto un incidente stradale, ricostruito nelle conformisentenze di merito nel modo seguente. L'imputato la mattina del 21 giunga 2012,mentre percorreva la circumvallazione esterna in direzione da Mugnano versoNapoli alla guida del motoveicolo [OSCURATO:PERSONA] 250, investiva, nella partesinistra della carreggiata, un pedone in fase di attraversamento, tale Della VecchiaGiuseppe, provocandogli le gravi lesioni che dopo qualche giorno ne avrebberocausato il decesso. In base alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnicodel PM, l’imputato, privo del titolo abilitativo necessario per la guida di quel veicolo,viaggiava ad una velocità certamente superiore a quella massima consentita e nonpercorreva la strada come prescritto dal codice della strada nella corsia di destra,bensì in quella di sorpasso. Pertanto, sulla scorta degli elementi assunti ed inparticolare delle considerazioni svolte dal consulente tecnico del pubblicoministero, era stato appurato che la condotta tenuta dall'imputato aveva violatole disposizioni degli articoli 141,142,143 codice della strada e che la stessa erastata la causa principale dell'incidente occorso, seppure certamente per laconcorrente condotta del pedone il quale aveva eseguito un attraversamentoladdove non era consentito.2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo didifensore, formulando tre motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge (art. 43 cod.pen.) evizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penaledell’imputato, senza considerare la necessità di verificare la effettiva prevedibilitàdel comportamento imprudente della persona offesa, alla luce del principio diaffidamento. Il difensore osserva che la condotta del pedone, disciplinata dall’art.190 cod. strada, atteso che lo stesso aveva deciso di attraversare da sinistra unastrada extraurbana a scorrimento veloce, avrebbe dovuto essere ritenutacircostanza eccezionale e imprevedibile per l'imputato e come tale idonea ainterrompere il nesso di causa fra la condotta e l'evento (art. 41, comma 2,cod.pen.).2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedi cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. La Corte territoriale, pur in presenza diuna condotta della vittima connotata da un profilo di imprudenza concausalerispetto all'evento, aveva omesso di riconoscere la su indicata circostanza3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], harassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigetto nelresto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, attinente alla affermazione della responsabilità penaledell'imputato sotto il profilo della ritenuta sussistenza del nesso di causa, èmanifestamente infondato.2. Nelle sentenze di merito si è dato conto, in maniera puntuale e nonmanifestamente illogica, dei profili di colpa ravvisati nella condotta dell'imputatoe della loro rilevanza causale rispetto all'evento. Il Tribunale ha rilevato, sulla basedei rilievi planimetrici e dei controlli operati presso la banca dati delle Forze dipolizia che l’imputato era privo di abilitazione alla guida del motoveicolo dicilindrata pari a 250 cc, che il sinistro era avvenuto in una strada extra urbana ascorrimento veloce, suddivisa in due carreggiate da una banchina molto bassa conpini secolari, ove il limite di velocità era pari a 60 km orari. Ciascuna carreggiataera a doppia corsia e a senso unico di marcia e non era consentitol’attraversamento pedonale. L’[OSCURATO:PERSONA] percorreva la strada in direzione da [OSCURATO:PERSONA] e il Della [OSCURATO:PERSONA] proveniva a piedi dalla banchina, dopo aver giàbuono stato di manutenzione ed era stato rinvenuto un segno di frenata lungocirca 18,20 metri, per cui era stato calcolato che il ciclomotore tenesse la velocitàdi 90 Km orari, di molto superiore al limite consentito Lo stesso imputato avevariferito di aver visto il pedone che attraversava la strada, scansando una macchinache lo precedeva, e quindi aveva attivato la frenata senza riuscire a fare in tempoad evitare di collidere con il pedone.3. La Corte di Appello, avallando detta ricostruzione, ha escluso che lacondotta della vittima potesse rilevare ai fini della interruzione del nesso di causa,in quanto non poteva essere ritenuta eccezionale o imprevedibile: la posizione delpedone - hanno argomentato i giudici - era ben avvistabile da parte delmotociclista e, quindi, permaneva la rilevanza causale della condotta colposadell'imputato rispetto all'impatto.4. La decisione della Corte di Appello è coerente con la elaborazionegiurisprudenziale in ordine alla responsabilità colposa del conducente nel caso diinvestimento di pedone. In linea generale, vale il principio per cui "in tema dicircolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamentonell'opposto principio, secondo il quale l'utente della strada è responsabile anchedel comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite dellaprevedibilità" (ex plurimis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399; Sez. 4, n.5691 del 02/02/2016, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, Rv.269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223).5. Con particolare riferimento al tema dell'investimento del pedone, taleprincipio è stato declinato nel senso che il conducente di un veicolo è tenuto avigilare al fine di avvistare il pedone e percepire così la situazione di pericolo, inpresenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (inparticolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo),volti a prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso diinvestimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva dicostui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte delconducente del veicolo investitore. È, cioè, necessario che quest'ultimo si siatrovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettivaimpossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti,norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabilenel comportamento del conducente del veicolo (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013,Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Rv. 255288). Di contro il rispettodel limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità delconducente, qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile allaviolazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada (Sez. 4 n. 7093del 27/01/2021, Rv. 280549).6. La Corte di Appello e, prima ancora, il Tribunale hanno coerentementeosservato che il pedone era avvistabile e che, in ragione di tale avvistabilità, lacondotta di guida rispettosa delle regole del codice della strada avrebbe evitatol'impatto dell'auto con la vittima.7. Il motivo di ricorso, di contro, non contesta in questa sede la ricostruzionedella dinamica supra esposta, ma si limita in maniera apodittica a ribadirel'interruzione del nesso causale fra la condotta dell'imputato e l'evento ad operadella condotta colposa della vittima, senza, tuttavia, confrontarsi con le ragioniaddotte dai giudici di merito e con i principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità.8. Il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. nellacommisurazione della pena, è manifestamente infondato.8.1. La circostanza attenuante in esame è stata prevista nella nuovaformulazione del reato di omicidio stradale introdotto con la legge 23 marzo 2016n. 41. L'art. 589 bis cod. pen. punisce chiunque cagiona la morte di un uomo percolpa con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con lareclusione da due a sette anni. Il comma settimo dello stesso articolo prevede che,qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione delcolpevole, la pena sia diminuita fino alla metà.8.2. All'epoca di commissione del reato, giugno 2012, il fatto per cui si procedeera previsto dall'art. 589 cod. pen., a norma del quale l'omicidio colposo erapunito, nell'ipotesi base, con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e,nell'ipotesi aggravata dalla violazione della norme sulla disciplina della circolazionestradale, con la pena della reclusione da due a sette anni; non era contemplata indetta norma una circostanza attenuante del tipo di quella che sarà poi introdottadal legislatore nel marzo 2016 .8.3. La Corte di Appello, in linea astratta, avrebbe dovuto verificare laeventuale applicabilità alla fattispecie sottoposta al suo giudizio dello iussuperveniens, se favorevole, in ossequio ai principi di cui all'art. 2 cod. pen. Ilgiudice di appello, invero, ex art. 597 comma 5 cod. proc. pen., può applicareanche di ufficio i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen e le circostanzeordine al mancato esercizio di tale potere.È, infatti, principio consolidato quello per cui il mancato esercizio del potere -dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti,non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso incassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato,nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbiaformulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fattoastrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudicedebba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3 n. 10085del 21/11/2019, dep.2020, G. Rv. 279063; Sez. 7, Ordinanza n. 16746 del1.3/01/2015, Rv. 263361).Nel caso in esame l'imputato, proposto appello prima dell’entrata in vigoredella disposizione in oggetto, non ha, neanche in sede di conclusioni dinanzi allaCorte d’appello, sollecitato la verifica in ordine alla applicabilità della nuovacircostanza attenuante. Pertanto, non può dolersi in questa sede di legittimità dellamancata considerazione della questione nel grado d’appello.9. Da ultimo, va rilevato d’ufficio che la sentenza impugnata, pur assolvendol’imputato dal reato di guida senza patente (capo C) dell’imputazione), inmancanza di accertamento della recidiva nel biennio e alla luce della modificanormativa dell’art. 116 cod. strada intervenuta - ex decreto legislativo 15 gennaio2016, n. 7- successivamente alla commissione dei fatti contestati, ha confermato,quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale che aveva applicatola pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di omicidio colposo (subcapo A) e di euro 2000,00 di ammenda per la contravvenzione di cui al capo C).Si tratta dunque di pena illegale perché comminata nonostante l’assoluzione per ilreato che la prevedeva, per cui il capo della sentenza impugnata va annullatosenza rinvio.A tale attività può provvedere la stessa Corte di cassazione, ai sensi dell'art.620 lett. L), dal momento che la sentenza impugnata ha confermato il calcolo dellapena effettuata dal Tribunale in primo grado, il quale, come detto, ha applicatoper il reato sub C) la pena di euro 2000 di ammenda.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento senza rinviodella sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,rideterminato in anni uno e mesi sei di reclusione. Nel resto il ricorso va dichiaratoinammissibile. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamentosanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno mesi sei di reclusione. Dichiarainammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]