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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 00764/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento r)unitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto nel giustificare il discostamento dal minimo edittale sancito dal primo giudice e validato in appello rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Droc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento r)unitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto nel giustificare il discostamento dal minimo edittale sancito dal primo giudice e validato in appello rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. Droc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 00764/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris