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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2015

Cassazione n. 15785/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3589/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] IMPRESES.P.A., elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , 2, presso lo studio de gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentanoe difendono, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, N. 1180/2015, depositata il 29/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che:

1. M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. della Toscana ha accoltol’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Firenze che, invece,aveva accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze de lla contribuente di r i mborso di parte dell’Irap versata per gli anni di imposta2005 e 2006.

2. Lacontribuente sosteneva che all’imponibile dichiarato dovesse applicarsi l’aliquota del 4,25 per cento, e non quella de 4,40 per cento prevista dalla legge reg.

Toscana 20 dicembre 2002, n. 43 in ragione della quale era stata erroneamente versata una maggiore imposta.

Assumeva che la maggiorazione non aveva alcun effetto in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a),legge 27 dicembre 2002, n. 289 che aveva espressamente disposto la sospensione delle maggiorazioni deliberate dopo il 29 settembre 2002 sino al raggiungimentodi un accordo in seno ad una [OSCURATO:PERSONA] tra Stato ed Enti locali.

Aggiungeva che non aveva rilievo il disposto di cui all’artt. 2, comma 22, legge 24 dicembre 2003, n. 350 in merito alla sanatoria delle legge regionali in materia di irap che non aveva ad oggetto le maggiorazioni de quibus.

Formatosi il silenzio rifiuto la contribuente ricorreva innanzi alla C.t.p.

3. La C.t.p. accoglieva il ricorso ritenendo che la maggiorazione di cui alla legge ragionale rientrasse nella sospensione di cui all’art. 3, primo comma legge n. 289 del 2002.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

4. La C.t.r., nella contumacia della contribuente, accoglieva l’appello dell’Ufficio affermando che ad un ragionato accordo tra le varie disposizione succedutesi nel tempo appariva inconsistente l’assunto secondo cuila maggiorazione era sospesa.

5. In data 8 marzo 2022la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 22 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Censura la sentenza impugnata per non aver rilevato d’ufficio, nonostante la propria contumacia, l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entratesebbene quest’ultimo fosse privo, nella copia depositata all’atto della costituzione, dell’attestazione di conformità all’atto notificato a mezzo posta.

2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 16 e 45 d.lgs. n. 446 del 1997, del l’art. 3 legge reg.

Toscana n. 289 del 2002, dell’art. 2 legge reg.

Toscana 20 dicembre 2002, n. 43.

Assume che la maggiorazione irap non aveva alcun effetto in ragione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a) legge 27 dicembre 2002, n. 289 che aveva espressamente disposto la sospensione delle maggiorazioni deliberate dopo il 29 settembre 2002 sino al raggiungimento di un accordo in seno ad una [OSCURATO:PERSONA] tra Stato ed Enti locali.

Aggiunge che non ha rilievo il disposto di cui all’artt. 2, comma 22 legge 24 dicembre 2003, n. 350 in merito alla sanatoria delle legge regionali in materia di irap che non aveva ad oggetto le maggiorazioni de quo.

3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

3.1. L'art. 22, comma 3,d.l.gs. n. 546 del 1992, richiamato per il giudizio di appello dall’art. 53 d.lgs. cit.,va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di tale mancanza (ex plurimis, Cass. 11/05/2017, n. 11637, Cass., 15/03/2017, n. 6677).

La Corte, tuttavia, risolvendo un contrasto interno alla sezione tributaria, eaderendo all'orientamento prevalente , ormai univoco, ha statuito che se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione dellaconformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'acce sso presso la segreteria della Commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire(tra le più recenti Cass. 07/04/2022, n. 11271).

Tale indirizzo si basa , difatti , sull'essenziale e condivisibile rilievo secondo cui la soluzione contraria priverebbe di qualsiasi reale funzione la prescritta formalità di attestazione posta a carico del ricorrente, della cui omissione, non potendo essere «sanata» dalla verifica officiosa degli atti da parte del giudice, non può che subirne le conseguenze il soggetto onerato.

3.2. Nella fattispecie in esame, la copia del ricorso in appello depositato presso la segreteria della C.t.r. mancava di detta attestazione, come allegato dalla contribuente e non contestato dall’Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che, stante la contumacia della controparte, l’appello era inammissibile.

4. Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 comma, cod. proc. civ., poiché il processo non poteva essere proseguito stantel'inammissibilità dell'appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata Condanna l’Agenzia delle entratea rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 a titolo di compen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3589/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] IMPRESES.P.A., elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , 2, presso lo studio de gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentanoe difendono, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, N. 1180/2015, depositata il 29/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che: 1. M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. della Toscana ha accoltol’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Firenze che, invece,aveva accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze de lla contribuente di r i mborso di parte dell’Irap versata per gli anni di imposta2005 e 2006. 2. Lacontribuente sosteneva che all’imponibile dichiarato dovesse applicarsi l’aliquota del 4,25 per cento, e non quella de 4,40 per cento prevista dalla legge reg. Toscana 20 dicembre 2002, n. 43 in ragione della quale era stata erroneamente versata una maggiore imposta. Assumeva che la maggiorazione non aveva alcun effetto in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a),legge 27 dicembre 2002, n. 289 che aveva espressamente disposto la sospensione delle maggiorazioni deliberate dopo il 29 settembre 2002 sino al raggiungimentodi un accordo in seno ad una [OSCURATO:PERSONA] tra Stato ed Enti locali. Aggiungeva che non aveva rilievo il disposto di cui all’artt. 2, comma 22, legge 24 dicembre 2003, n. 350 in merito alla sanatoria delle legge regionali in materia di irap che non aveva ad oggetto le maggiorazioni de quibus. Formatosi il silenzio rifiuto la contribuente ricorreva innanzi alla C.t.p. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso ritenendo che la maggiorazione di cui alla legge ragionale rientrasse nella sospensione di cui all’art. 3, primo comma legge n. 289 del 2002. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 4. La C.t.r., nella contumacia della contribuente, accoglieva l’appello dell’Ufficio affermando che ad un ragionato accordo tra le varie disposizione succedutesi nel tempo appariva inconsistente l’assunto secondo cuila maggiorazione era sospesa. 5. In data 8 marzo 2022la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 22 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per non aver rilevato d’ufficio, nonostante la propria contumacia, l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entratesebbene quest’ultimo fosse privo, nella copia depositata all’atto della costituzione, dell’attestazione di conformità all’atto notificato a mezzo posta. 2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 16 e 45 d.lgs. n. 446 del 1997, del l’art. 3 legge reg. Toscana n. 289 del 2002, dell’art. 2 legge reg. Toscana 20 dicembre 2002, n. 43. Assume che la maggiorazione irap non aveva alcun effetto in ragione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a) legge 27 dicembre 2002, n. 289 che aveva espressamente disposto la sospensione delle maggiorazioni deliberate dopo il 29 settembre 2002 sino al raggiungimento di un accordo in seno ad una [OSCURATO:PERSONA] tra Stato ed Enti locali. Aggiunge che non ha rilievo il disposto di cui all’artt. 2, comma 22 legge 24 dicembre 2003, n. 350 in merito alla sanatoria delle legge regionali in materia di irap che non aveva ad oggetto le maggiorazioni de quo. 3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 3.1. L'art. 22, comma 3,d.l.gs. n. 546 del 1992, richiamato per il giudizio di appello dall’art. 53 d.lgs. cit.,va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di tale mancanza (ex plurimis, Cass. 11/05/2017, n. 11637, Cass., 15/03/2017, n. 6677). La Corte, tuttavia, risolvendo un contrasto interno alla sezione tributaria, eaderendo all'orientamento prevalente , ormai univoco, ha statuito che se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione dellaconformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'acce sso presso la segreteria della Commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire(tra le più recenti Cass. 07/04/2022, n. 11271). Tale indirizzo si basa , difatti , sull'essenziale e condivisibile rilievo secondo cui la soluzione contraria priverebbe di qualsiasi reale funzione la prescritta formalità di attestazione posta a carico del ricorrente, della cui omissione, non potendo essere «sanata» dalla verifica officiosa degli atti da parte del giudice, non può che subirne le conseguenze il soggetto onerato. 3.2. Nella fattispecie in esame, la copia del ricorso in appello depositato presso la segreteria della C.t.r. mancava di detta attestazione, come allegato dalla contribuente e non contestato dall’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che, stante la contumacia della controparte, l’appello era inammissibile. 4. Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 comma, cod. proc. civ., poiché il processo non poteva essere proseguito stantel'inammissibilità dell'appello. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata Condanna l’Agenzia delle entratea rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 a titolo di compen
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