CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18158/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli aveva riportato le seguenti condanne: - sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 luglio 2005 (irrevocabile il 6 febbraio 2006), per il reato di cui all'art. 9 1.1423/56 commesso in Boscoreale il 13 giugno 2004; - sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 settembre 2005 (irrevocabile il 20 febbraio 2006), per il reato di cui all'art. 9 1.1423/56 commesso in Boscoreale il 22 maggio 2004; - sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 novembre 2005 (irrevocabile il 18 luglio 2006), per il reato di cui all'art.9 1.1423/56 commesso in Boscoreale il 15 giugno 2004; - sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 21 giugno 2021 di riconoscimento della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Amsterdam il 3 luglio 2018 per i reati di traffico di sostanze stupefacenti e riciclagg io. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che non era possibile effettuare il riconoscimento della continuazione rispetto alla sentenza di riconoscimento della condanna straniera e che, con riferimento alle condanne per violazione dell'art.91.1423/56, mancava la prova della progettazione iniziale delle predette violazioni e che la tesi difensiva, secondo cui si sarebbe trattato di un unico reato a consumazione prolungata, era in contrasto insanabile con la istanza ex art.671 cod. proc. pen. che, come moto, presuppone l'esistenza di più reati da ricondurre ad un unico disegno criminoso. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di seguito indicati, nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. rispetto alla applicabilità, per le violazioni dell'art.9 1.1423/56, della disciplina del reato continuato per le fattispecie criminose a consumazione prolungata in ipotesi di interruzione giudiziale della permanenza. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la illogicità della motivazione con riferimento al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione sempre rispetto alla violazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso (che non investe la sentenza di condanna straniera oggetto di riconoscimento) è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero non sussistono la violazione di legge ed il vizio di motivazione lamentati dal condannato poiché, come già correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la tesi della sussistenza di un unico reato a consumazione prolungata avrebbe dovuto essere oggetto di specifica deduzione nel giudizio di cognizione, non potendo il giudice dell'esecuzione trasformare i vari reati (per i quali sono intervenute distinte condanne irrevocabili) in un'unica violazione di legge, dato che una simile pronuncia si porrebbe in contrasto con il giudicato. Inoltre, sulla base della stessa tesi prospettata dall'odierno ricorrente e della assenza di specifiche allegazioni e di elementi probatori al riguardo, è stata correttamente esclusa la invocata continuazione che, come noto, richiede che i vari reati siano tutti espressione del medesimo disegno criminoso, circostanza esclusa dallo stesso condannato che, come visto, deduce la esistenza di un unico reato. Parimenti va esclusa la violazione degli artt.3 e 24 Cost. poiché, come sopra evidenziato, l'unicità del reato avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento ad opera del giudice della cognizione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.