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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 01052/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7 RG 28512/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen.

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie criminosa di cui all'art. 474 cod.pen per mancanza di una perizia — è inammissibile in quanto, come segnalato dalla Corte territoriale, l'imputato, con l'appello, non aveva domandato l'espletamento di una perizia ex art. 603 cod. proc. pen., perizia che, d'altronde, sulla scorta delle argomentazioni logiche circa la mancata dimostrazione della provenienza dei coltelli dall'unica impresa italiana che li commercializza, non sarebbe stata assolutamente necessaria per la decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7 RG 28512/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie criminosa di cui all'art. 474 cod.pen per mancanza di una perizia — è inammissibile in quanto, come segnalato dalla Corte territoriale, l'imputato, con l'appello, non aveva domandato l'espletamento di una perizia ex art. 603 cod. proc. pen., perizia che, d'altronde, sulla scorta delle argomentazioni logiche circa la mancata dimostrazione della provenienza dei coltelli dall'unica impresa italiana che li commercializza, non sarebbe stata assolutamente necessaria per la decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01052/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris