CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 06056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ZACCO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 494- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 17 settembre 2020 della quale ordinava l'esecuzione. In particolare la Corte di appello di Trieste rilevava che la pronuncia di sentenza da parte del Tribunale di Udine si caratterizzava per l'assenza d'indicazione di alcun termine per il deposito, da identificare conseguentemente in quello di giorni quindici ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., decorrenti dalla pronuncia della sentenza e con scadenza in data 2 ottobre 2020. Richiamava l'intervenuto deposito della motivazione in data 24 settembre 2020, con decorrenza del termine di trenta giorni per l'impugnazione dal 3 ottobre 2020, con scadenza in data 1 novembre, prorogato ex lege al successivo 2 novembre 2020, con conseguente irrevocabilità della sentenza in data 3 novembre 2020, attesa l'intervenuta tardiva presentazione di appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] in data 2 dicembre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Trieste, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di ricorso nell'ambito del quale ha dedotto la nullità della sentenza per omessa dichiarazione dell'assenza dell'imputato per violazione degli art. 420-bis, comma 3, e 420-ter, comma 4, del cod. proc. pen., evidenziando come la Corte di appello di Trieste avesse omesso integralmente di pronunciarsi sul punto, nonostante con l'atto di appello fosse stata dedotta esplicitamente tale ragione di nullità della decisione di primo grado. Rilevava dunque come la mancata declaratoria di assenza dell'imputato antecedentemente alla fase introduttiva del rito abbreviato non si potesse ritenere sanata dall'accertamento ex post realizzato dal giudice quanto all'effettiva ricorrenza dei presupposti per procedersi in assenza, attesa la prima notifica avvenuta presso il domicilio dichiarato e, a seguito dell'accertata inidoneità dello stesso, presso il difensore d'ufficio. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso osservando che il ricorrente non ha contestato la tardività dell'appello proposto ed ha osservato che la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione (per essere stata proposta fuori termine, dato non contestato in questa sede) impediva alla Corte territoriale di scrutinare i motivi di doglianza, ivi compreso quello afferente la nullità della sentenza di primo grado, ormai divenuta definitiva. 4. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile. Come correttamente osservato dal Procuratore Generale il dato della tardiva presentazione dell'appello rispetto ai termini previsti per legge non è contestato dall'odierno ricorrente. La tardività dell'appello preclude qualsiasi scrutinio degli eventuali motivi di ricorso proposti, atteso che, in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, si è già realizzato il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. (in relazione a diversa fattispecie, Sez. 5, n. 21923 del 03/04/2018, Esposito, Rv. 273191-01; Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rahafor, Rv. 271850 — 01). 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 Gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 94" [OSCURATO:PERSONA]