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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33461/2023

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nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 13998 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica dei difensori: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL], -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] del perfezionamento attivo con il sistema della sospensione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4592/07/2018, depositata in data 26 ottobre 2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del primo e del settimo motivo di ricorso, respinti i restanti. udita, per la ricorrente l’Avv.toSimone Ginanneschi e per l’Agenzia delle dogane l’avv.to dello StatoLaura Paolucci. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] spa chiese e ottenne da parte dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Milano 2, l’ autorizzazione doganale n. 18240K al regime del perfezionamento attivo applicato con il sistema delle sospensioni, di cui agli artt. 114 e segg. del Reg.

CE n. 2913/1992 (CDC), sul presupposto della sussistenza della condizione economicadi cui al punto 11 dell'allegato 70 del Reg. 2454/93 (DAC), per cui "Sebbene disponibili, le merci comparabili non possono essere impiegate perché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale proposta”.In particolare, l’autorizzazione fu concessa dall’Ufficio delle Dogane sulla base del nulla-osta prot. n. 3900/2013 rilasciato dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali , [rientrando le merci del settore dell’olio di oliva tra i prodotti di cui all’allegato 73 del Reg. 2454/93] che ravvisò la sussistenza della condizione economica di cui al punto 11 dell’Allegato 70 DAC in relazione alle seguenti tipologie di acquisti: l) acquisti ad un prezzo di Euro 1.5 per kg FCA Tunisia ([OSCURATO:PERSONA]); 2) acquisti di olio di oliva lampante proveniente dalla Tunisia.2.Tali partite furonoimportate per il tramite del trader Lucy s.p.a. e introdotte nel deposito doganale, sito in Genova. 3.Parte di tali partite di oliofurono poi, nell'ambito dell'autorizzazione in oggetto, vincolate al regime del perfezionamento attivo con 14 dichiarazioni di temporanea importazione. 4.Come emerso in sede di verifica sfociata nel p.v.c. dell’8 aprile 2014, sette dichiarazioni si riferivano ad olio di origine e provenienza australiana, acquistato ad un prezzo medio, per kg., pari a Euro 2.20 mentre per le restanti sette, relative ad olio tunisino, il prezzo dichiarato all’atto della introduzione in deposito (tra 2,25 e 2,40 euro/Kg) era di gran lunga superiore a quello indicato nelle dichiarazioni di vincolo dello stesso olio al regime del perfezionamento attivo. 5.In relazione alle dichiarazioni doganali relative ad olio tunisino l’Ufficio determinòil valore della merce a fini doganali adeguandolo a quello maggiore dichiarato all'atto dell'introduzione in deposito doganale mentre con riguardo alle dichiarazioni concernenti l’olio australiano, l’Amministrazione recuperòi diritti di confine sul valore esposto nelle bollette doganali. 6.Essendo,pertanto , emerso, ai sensi par. 3 dell'art. 78 del [OSCURATO:PERSONA] 2913/92, dallarevisione delle dichiarazioni doganali di importazione temporanea che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato erano state applicate in base ad “elementi inesatti e incompleti ” e che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva indebitamente usufruito della sospensione dei diritti doganali, l’Ufficio delle Dogane 2 emise avviso di rettifica prot. 28572 del 15.5.2014 con il quale recuperò, per il 2013,maggiori dazi e Iva all’importazione nonché contestuale atto di irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471/97. 7.Avverso i suddetti atti, la società propose separati ricors i dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, previa riunione, con sentenza n. 1723/24/2016, li rigettò.8.Avverso la sentenza di primo grado, la contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 4592/07/2018, depositata in data 26 ottobre 2018, lo rigettò. 9.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - premesso che l’autorizzazione doganale al regime del perfezionamento attivo era stata rilasciata dall’Agenzia delle dogane sulla base del necessario nulla-osta del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestaliconcesso esclusivamente per olio lampante acquistato dalla Tunisia ad un prezzo di euro 1,5 per kg- ha ritenuto che le merci importate non potessero godere del regime di importazione agevolativo invocato atteso che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva vincolato a regime un quantitativo di olio di origine australiana non oggetto di autorizzazione e aveva acquistatoquello di origine tunisina ad un prezzo di molto superiore (tra euro 2,25 e 2,40 per kg) a quello unitario autorizzato di euro 1,5.

Inoltre, il recupero dei tributi doganali e l’irrogazione delle sanzioni nonnecessitava di un previo annullamento dell’autorizzazione riguardando quest’ultima un quantitativo di olio maggiore ( di kg.495.550 ) rispetto a quello oggetto di revisione (di Kg 327.343). 10.Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a ottomotivi. 11.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso.

12. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 78 del Reg.

CE n. 2913/1992 (CDC) per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero dei tributi doganali sebbene l’avviso di rettifica non fosse stato preceduto dal necessario annullamento dell’autorizzazionen. 18240K al regime del perfezionamento attivo, in mancanza del quale, ad avviso della ricorrente, tutte le dichiarazioni di vincolo a regime dovevanoconsiderarsi valide ed efficaci.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 117 e segg. del Reg.

CE n. 2913/92(CDC) nonché dell’art. 502 e dell’A llegato 70 del Reg.

CE n. 2454/93 (DAC), per avere la CTR– riconoscendo alla competente Agenzia delle Dogane il potere, in sede di rilascio dell’autorizzazione doganale, di prescrivere in astratto vincoli cogenti (nel caso specifico di prezzo e di provenienza delle merci) non espressamente contemplati dalle disposizioni comunitarie richiamate in rubrica - ritenuto legittimo il recupero di tributi doganali per l’asserita insussistenza della “condizione economican. 11 ” in virtù del mero superamento di tali limiti determinando, per ciò solo, l’impossibilità per la società contribuente di accedere al regime del perfezionamento attivo, sebbene la sussistenza di tale condizione andasse riscontrata dall’Ufficio anche in concreto nel momento dell’effettuazione dell’operazione (e, nella specie, a tale data, il prezz o , riscontrato dallo stesso Ministero, dell’olio lampante ottenibile sul mercato nazionale pari a euro 2,10Kg era di molto superiore a quello medio reale corrisposto da Carapelli per i propri acquisti dai Paesi extracomunitari ammontante per l’intero contingente a euro 1.8253Kg), indipendentemente da rigidi e illegittimi parametri predeterminati in astratto.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, sotto altri profili, degli artt. 117 e segg. del Reg.

CE n. 2913/92 (CDC), dell’art. 502 e dell’Allegato 70 del Reg.

CE n. 2454/93 (DAC), nonché degli artt. 85 CDC, 499 DAC e 3 del DPCM n. 242/2010 per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di rettifica in questione avuto riguardo all’inosservanza da parte della società contribuente delle condizioni di prezzo e di origine delle merci enunciate nel provvedimento ministeriale sebbene: 1) si fosse trattato di un mero atto endoprocedimentale privo di efficacia vincolante tanto nei confronti dell’Autorità doganale competente ad emettere il provvedimento amministrativo, tanto nei confronti dell’operatore economico richiedente; 2) l’unica Autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzatorio e, in ultima analisi, al compimento di valutazioni tecniche sulla sussistenza della condizione economica fosse l’Agenzia delle Dogane e non il Ministero; 3) l’autorizzazione si limitasse a richiamare soltanto formalmente il nulla-osta senza riportarne esplicitamente le prescrizioni. 4.I primi tre motivi – da trattare congiuntamente per connessione - sono infondati. 4.1.La controversia in esame involge l’impugnativa di un avviso di rettifica con il quale erano stati recuperati maggiori dazi e iva all’importazione nonché di un atto di irrogazione sanzioni emessi dall’Agenzia delle Dogane a seguito di revisione, ex art. 78, comma 3, C.D.C., delle dichiarazioni doganali di vincolo al regime di perfezionamento attivo dalla quale era emerso lo svolgimento di operazioni oltre i limiti dell’autorizzazionen. 18240K - concess a, sulla base del nulla-osta del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, sul presupposto della invocata condizione economica di cui al punto 11 dell'allegato 70 del Reg. 2454/93 (DAC), in relazione ad acquisti di olio lampante proveniente dalla Tunisia ad un prezzo di Euro 1.5 per kg -essendo risultati, come da p.v.c. dell’8 aprile 2014, acquisti di olio di origine e provenienza australiana, ad un prezzo medionella dichiarazione di vincolo, per kg., pari a Euro 2.20 e di olio tunisino ad un prezzodichiarato all’atto della introduzione neldeposito doganale (tra 2,25 e 2,40 euro/Kg) di gran lunga superiore a quello indicato(di 1,5 euro/kg) nelle successivedichiarazioni di vincolo dello stesso olio. 4.2.In generale, come chiarito da Sez. 5, 27 febbraio 2013, n. 4918, nel regime di traffico per cd. perfezionamento attivo (artt. 114 ss.

C.D.C.) le merci di origine extracomunitaria sono importate in esenzione di dazio (rectius: in regime di sospensione dei diritti doganali) per essere lavorate nei Paesi comunitari e poi riesportate fuori dal territorio doganale comunitario sotto forma di prodotti compensatori, tali essendo tutti i prodotti ottenuti da operazioni di perfezionamento (art. 114, comma 2, lett. d), CDC) quali trasformazione, lavorazione, assemblaggio e altro.

Il sistema è esteso all’esportazione per equivalente, ossia è consentita l'esportazione anticipata di un prodotto, ritenuto equivalente, prima dell'importazione della corrispondente merce da vincolare a tale regime, mediante la cd. autorizzazione al perfezionamento attivo ex art. 115, lett. b), CDC, sicché le merci comunitarie equivalenti sono assimilate a quelle non comunitarie e le merci importate a reintegro divengono comunitarie all’atto dell’accettazione della dichiarazione d'importazione.

Nel regime di perfezionamento attivo l’esenzione del dazio è conseguita purché i prodotti compensatori ottenuti siano esportati verso un Paese terzo, le merci importate possano essere individuate nei prodotti compensatori, non siano lesi gli interessi dei produttori comunitari e gli operatori siano stabiliti nella Comunità.

Dopo il perfezionamento, le merci non scontano alcuna fiscalità, essendo destinate, per definizione, a essere riesportate verso Paesi extracomunitari ed essendo l'importazione temporanea scaricata mediante un conto di appuramento (art. 521 DAC).

Il sistema della sospensione è soggetto ad autorizzazione e dà luogo alla sospensione della riscossione dei dazi e dell’IVA all'importazione finché non siano esportati i prodotti compensatori e, per non interrompere la produzione di questi ultimi, non è possibile sostituire le merci d'importazione con merci comunitarie secondo il sistema della compensazione per equivalente.

Ne consegue che nessun diritto è dovuto se l'operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori verso Paesi extracomunitari; se, invece, per le merci vincolate al regime della sospensione, esso sia appurato con una immissione in libera pratica nel Paese di vincolo, sorge l'obbligazione doganale e sono dovuti i dazi sospesi (Cass. sez. 5, n. 5330 del 2020). 4.3.In particolare, ai sensi dell’art. 117 Reg.

CE 2913/92 (applicabile ratione temporis), costituiscono presupposti per il rilascio delle autorizzazioni di perfezionamento attivo le seguenti circostanze: 1) il richiedente deve essere stabilito nella Comunità; 2) deve essere possibile individuare le merci d'importazione nei prodotti compensatori (o, nel caso di cui all'articolo 115, deve essere possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti);3) il regime di perfezionamento attivo puo' contribuire a creare condizioni piu' favorevoli all'esportazione o alla riesportazione dei prodotti compensatori, purche' non si rechi pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori dellaComunita' (condizioni economiche).

Ex art. 502 del Reg.

CE n. 2454/93 (DAC):

1. L'autorizzazione può essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche (…);

2. Per il regime di perfezionamento attivo (capitolo 3), l’esame delle condizioni economiche accerta l’impossibilità economica di ricorrere a fonti di approvvigionamento comunitarie tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri, descritti in dettaglio nella parte B dell'allegato 70: a) indisponibilita' di merci prodotte nella Comunità aventi le stesse caratteristiche qualitative e tecniche delle merci da importare per le operazioni di trasformazione previste; b) differenze di prezzo tra le merci prodotte nella Comunità e le merci daimportare; c) obblighi contrattuali”.

L’allegato 70, parte B), del Reg.

CE 2454/93 (DAC) indica i criteri che disciplinano le condizioni economiche applicabili al regime del perfezionamento attivo e annovera, per quanto di interesse, quella al n. 11 per cui “ Sebbene disponibili, le merci comparabili non possono essere impiegate perché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale proposta.Per valutare se il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità renda economicamente impossibile l’operazione commerciale prevista, sarà necessario tenere conto, segnatamente, dell'incidenza dell'utilizzazione delle merci prodotte nella Comunità sul costo del prodotto compensatore e, di conseguenza, sullo smercio di questo prodotto sul mercato terzo, prendendo in considerazione: — da una parte il prezzo della merce non sdoganata, destinata a subire le operazioni di perfezionamento, e il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità, al netto delle tasse interne rimborsate o rimborsabili nel caso di esportazione, tenendo conto delle condizioni di vendita, delle restituzioni, e degli altri importi, istituiti nell'ambito della politica agricola comune, — dall'altra il prezzo che può essere ottenuto per i prodotti compensatori sul mercato terzo, tenuto conto della corrispondenza commerciale o di altri elementi”.

L’art. 539, comma 1, del DAC stabilisce che “Le condizioni economiche si considerano osservate tranne quando la domanda riguardi merci d’importazione elencate nell'allegato 73” [tra le quali rientrano i prodotti del settore dell’olio d’oliva].

Inparticolare, per le residue ipotesi in cui il regime di perfezionamento attivo resta subordinato al preventivo esame delle condizioni economiche (prodotti agricoli sensibili di cui all’Allegato 73), i predetti uffici procederanno al rilascio dell’autorizzazione solo previo nulla-osta del competente Dicastero delle [OSCURATO:PERSONA], analogamente a quanto primaprevisto dal D.M. 7 luglio 1988, n. 483 (G.U. n. 268 del 15 novembre 1988).

Nella specie, l'autorizzazione 18240K è stata concessa dall'Ufficio delle Dogane di Milano 2 sulla scorta del nulla-osta, prot. n. 3900/2013, rilasciato dal competente Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] e forestali.

Nello specifico,il Ministero, sulla scorta di quanto documentalmente esibito dalla società, ha ravvisato la sussistenza della condizione economica di cui all'Allegato 70 del Reg.

Ce 2454/93 in relazione ad: l) acquisti ad un prezzo di Euro 1.5 per kg FCA Tunisia ([OSCURATO:PERSONA]); 2) acquisti di olio di oliva lampante proveniente dalla Tunisia.

La speciale agevolazione per il traffico internazionale, consistente nell'ammissione di una merce straniera al regime della temporanea importazione, assoggetta la stessa ad un "vincolo" in forza del quale diventa operante la presunzione d'immissione al consumo allorché si verifichi indebita sottrazione al vincolo medesimo.

L'art. 204 del CDC stabilisce infatti che l'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'inadempienza di uno degli obblighi che derivano per una merce soggetta ai dazi all'importazione dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata.

Nel momento in cui viene accertato che il regime sospensivo non si è realizzato si intendono perciò dovuti i diritti doganali previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] per le merci di importazione.

Fatto generatore dell’obbligazione doganale all'importazione è dunque l'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle condizioni dettate dalla normativa doganale per le merci vincolate ad un determinato regime doganale o detenute in temporanea custodia (Cass. sez. 5, n. 15297 del 2008).

L'art. 78, Reg. (CEE) n. 2913/1992, nella versione applicabile al caso in esame, stabilisce che l'autorità doganale, dopo aver concesso lo svincolo delle merci, può procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante e, atal fine, «accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione e controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d'importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse» (secondo paragrafo), prevedendo che «Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione» (terzo paragrafo). 4.4.In coerenza con il quadro normativo eurounitario, l'art. 11, quinto comma, d.lgs. n. 374 del 1990, dispone che «Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso» (Cass., Sez.5, Ordin. n. 22661 del 2019 ).

La revisione dell'accertamento può concludersi con esito positivo per il contribuente anche qualora emerga che le disposizioni che disciplinano il regime doganale sono state applicate sulla base di elementi inesatti o incompleti (cfr.

Corte Giust. 14 gennaio 2010, Terex; Corte Giust., 20 ottobre 2005, Over/and Footwear).

I termini «elementi inesatti o incompleti» devono essere interpretati nel senso che comprendono allo stesso tempo errori od omissioni materiali ed errori di interpretazione del diritto applicabile (sentenza 20 ottobre 2005, causa C-468/03, [OSCURATO:PERSONA], Racc.pag.

I - 8937, punto 63; sentenza 14 gennaio 2010, cause C-430/08 e C 431/08, punto 56, in tema di regime di perfezionamento attivo).

La Corte di Giustizia ha precisato che “qualora risulti che i dazi all’importazione non erano dovuti per legge al momento del loro pagamento, la misura necessaria a regolarizzare la situazione può consistere solo nello sgravio di tali dazi” (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 53; sentenza 14 gennaio 2010, cause C-430/08 e C 431/08, punto 63).

La revisione dell'accertamento definitivo, richiesta dall'importatore o disposta d'ufficio, non può che essere effettuata solo, ed esclusivamente, sulla scorta degli elementi posti a fondamento dell'accertamento iniziale, ma può prendere in considerazione anche elementi successivi (così, Cass. 27 marzo 2013, n. 7716); ciò in quanto l'incompletezza o l'inesattezza dell'esame degli elementi posti a base della dichiarazione di importazione deve attenere ad «errori od omissioni materiali», ovvero ad «errori di interpretazione del diritto applicabile», con riferimento ad errori involontari dell'interessato, siano essi di fatto o di diritto, commessi in sede di accertamento della dichiarazione e non può essere, invece, conseguenza di una scelta contrattuale da questi liberamente effettuata in un momento successivo alla presentazione della merce in dogana. 4.5.Nel caso di specie, l’autorizzazione doganal e dell’Agenzia delle dogane al regime del perfezionamento attivo è stata rilasciata, trattandosi di prodotti nel settore dell’olio d’oliva, sulla base del necessario previo nulla-osta del Ministero delle Politiche agricole che sulla scorta di quanto documentalmente esibito dalla società, ha ravvisato la sussistenza della condizione economica n. 11 di cui all'Allegato 70 del Reg.

Ce 2454/93 in relazione alle seguenti tipologie di acquisti: 1) acquisti ad un prezzo di Euro 1.5 per kg FCA Tunisia ([OSCURATO:PERSONA]); 2) acquisti di olio di oliva lampante proveniente dalla Tunisia.

Come si evince nel p.v.c. dell’8 aprile 2014 allegato al ricorso, l’accertamento, a posteriori, di un acquisto di olio di origine australiano al prezzo indicato nella dichiarazione di vincolo di euro 2,2per Kg nonché di olio tunisino ad un prezzo dichiarato all’atto dell’introduzione nel deposito doganale (tra euro 2,25 e 2,40 al Kg) superiore a quello (euro 1,5 Kg) indicato all’interno della successiva dichiarazione di vincolo dello stesso olio, ha comportato, stante la violazione delle disposizioni normative e tecniche del regime doganale autorizzato, l’adozione da parte della dogana dei “provvedimenti necessari a regolarizzare la situazione”concretantesi, nella specie, nell’emissione dell’avviso di rettifica.

In particolare, l’esame preventivo della sussistenza della condizione economica invocata di cui al punto 11 dell’Allegato 70 DAC, rientrando il settore dell’olio d’oliva nell’elenco dei prodotti agricoli sensibili di cui all’Allegato 73,spetta va al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali chein ordine al rilasciato nulla - osta -sulla cui base è stata emessa l’autorizzazione dell’Agenzia - ha chiarito che “ il predetto parere, è stato rilasciato per un quantitativo di Kg. 493.550 circa di olio di oliva lampante, di provenienza dalla Tunisia e per un prezzo di acquisto pari a 1,500 €/kg.

Tale prezzo è risultato considerevolmente inferiore a quanto riscontrato, nello stesso periodo, sul mercato nazionale, pari a circa 2,100 €/kg.

Pertanto,l'analisi della convenienza economica a cui si riferisce l'autorizzazione, sussiste esclusivamente con il riferimento ai prezzi comparati dalla Scrivente e all'olio di oliva lampante proveniente dalla Tunisia, così come richiesto."(p.v.c. allegato al ricorso).

Ne deriva , pertanto , che , diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente secondo cui l’Ufficio avrebbe dovuto riscontrare la sussistenza della condizione economica in concreto al momento dell’effettuazione dell’operazione (per essere risultato il prezzo medio reale dell’intero contingente delle merci importate pari a euro 1,8253 inferiore a quello riscontrato dallo stesso Ministero per l’acquisto del l’olio lampante sul mercato nazionale pari a euro 2,10 kg), la verifica dell’Ufficio è stata correttamente espletata avutoriguardo al rispetto de lle condizioni (acquisti di olio tunisino a d un prezzo di euro 1,5 per kg.) del regime di vincolo come fissate dall’Agenzia nell’autorizzazione sulla base del predetto nulla - os ta (a prescindere dalla mancata riproduzione nella prima dello specifico contenuto del parere) dando rilievo allaemersa diversa tipologia di merce (di origine australiana) oggett o di 7 dichiarazioni di vincolo a regime nonché, quanto agli acquisti di olio tunisino, alla disparità trail prezzo (tra 2,25 e 2,40 per kg) indicato nelle dichiarazioni all’atto della introduzione neldeposito doganale e quello indicato (1,5 euro kg) nelle altre 7 successive dichiarazioni di vincolo per lo stesso olio.

4.6. Nella fattispecie in esame, pertanto, l’Ufficio ha emesso l’avviso di rettifica quale “provvedimento necessario per regolarizzare la situazione”ai sensi del par. 3 dell’art. 78 CDC essendo risultato dalla revisione delle dichiarazioni di vincolo doganale nell’ambito dell’autorizzazione 18240K “che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato[erano] state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti” (p.v.c. riportato in ricorso).

Ciò senza che l’adozione “dei provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione” dovesse essere preceduta dal necessario annullamento delle autorizzazioni concesse, atteso che, ai sensi dell’art. 8 CDC “1.

Una decisione favorevole all'interessato è annullata quando sia stata presa in base ad elementi inesatti o incompleti e- il richiedente conosceva o avrebbe dovuto, secondo ragione, conoscerne l'inesattezza o l'incompletezza e - non avrebbe potuto essere presa in base ad elementi esatti e completi”.

Il regolamento n. 2913/92 offre all’art. 4, n. 5, la seguente definizione di «decisione»: «“decisione”: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende, tra l’altro, un’informazione vincolante a norma dell’articolo 12».

Diversa è, infatti , l’ipotesi in cui “una decisione favorevole all’interessato” e, dunque, ad es. una autorizzazione doganale al regime del perfezionamento attivo sia stata emessa in base “ad elementi inesatti o incompleti”, il che, avuto riguardo al p.v.c. dell’8.04.2014, non risulta essere stato contestato laddove, nella specie, l’Ufficio doganale, in sede di revisione delle singole dichiarazioni di vincolo a regime ha, invece, accertato, “che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato[erano] state applicatein base ad elementi inesatti o incompleti”.

Trattasi di disposizioni regolamentanti fattispecie diverse, l’una attinente all’annullamento di una decisione favorevole all’interessato emessa in base a elementi viziati ab origine (art. 8 CDC) l’altra attinente all’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale in base ad errori od omissioni materiali ed errori di interpretazione del diritto applicabile, con conseguente adozione da parte dell’autorità doganale dei provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi dicui essa dispone (art. 78, comma 3, CDC) senza che l’esercizio del potere di revisione o di controllo a posteriori presupponga la previa necessaria applicazione dell’art. 8 CDC. 4.7.Nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che stante l’autorizzazione al regime del perfezionamento attivo sulla base del necessario nulla osta del Ministero rilasciato soltanto per olio lampante tunisino ad un prezzo di euro 1,5kg, le merci importate non potevano godere del regime agevolativo invocato in quanto la società aveva “vincolato al regime di perfezionamento attivo un quantitativo di olio di origine australiana, quindi, non oggetto di autorizzazione e nemmeno di domanda della stessa parte, mentre l’olio di origine tunisina è stato acquistato ad un prezzo di molto superiore a quello unitario autorizzato di 1,5euro, ossia tra i 2,25 e i 2,40 per kg”.

Per quanto di interesse, il giudice di appello ha anche ritenuto non necessario ai fini del recupero dei tributi dovuti la previa revoca dell’autorizzazione doganale n. 18240K sebbene conuna motivazione – cioè che, riguardando tale autorizzazione un quantitativo di kg 495.550 di olio ed essendo il contingente oggetto di revisione di soli kg. 327.343 sarebbe stato illegittimo annullare un’autorizzazione per irregolarità accertate non riguardanti l’intero quantitativo - che va corretta nei sensi sopra indicati. 5.Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo atteso che il giudice di appello, pur disponendo dei poteri di cui all’artt. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 e 5, Allegato E della legge n. 2248/1865, non ha disapplicato, nel caso di specie, gli atti amministrativi manifestamente illegittimi (nulla osta ministeriale e l’autorizzazione doganale) in quanto recanti prescrizioni di provenienza delle merci e soglie di prezzo non contemplate dalla normativa comunitaria e nazionale. 5.1.L’infondatezza per le ragioni sopra indicate dei motivi secondo e terzo comporta l’assorbimento del quarto.

6. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del Reg.

CE n. 2913/1992 e dell’Allegato 70 del Reg.

CE n. 2454/1993 anche con riguardo al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di rettifica sebbene l’Ufficio - dopo avere riscontrato la discrasia tra i prezzi dichiarati dall’intermediario Lucy s.p.a. (euro 2,30/2,38 per kg) in sede di introduzione nei depositidoganali dell’olio tunisino importato dalla stessa e quelli indicati da Carapelli (euro 1,5 per kg) nelle proprie dichiarazioni di vincolo - avesse proceduto all’adeguamento del valore dichiarato da quest’ultima come se il prezzo sopportato dalla società per l’importazione dei detti prodotti fosse non tanto quello effettivamente corrisposto-e mai contestato- a Lucy s.p.a. (pari a euro 1,50/kg) ma quello corrisposto dall’intermediario ai propri fornitori tunisini (pari, a seconda dei casi,a euro 2,30/kg o a euro 2, 38/kg).

In tal modo, ad avviso della ricorrente, la CTR sarebbe incorsa nella violazione delle norme richiamate in rubrica atteso che l’Allegato 70 DAC,nell’indicare i presupposti di sussistenza della condizione economica n. 11, faceva esclusivo riferimento al “prezzo” della merce (vale a dire a quello effettivamente corrisposto da Carapelli al proprio intermediario) e non già al valore della merce in dogana di cui all’art. 29 CDC (ossia quello sopportato da Lucy per l’acquisto di olio lampante dai propri fornitori tunisini e di cui Carapelli, pertanto, non poteva essere a conoscenza). 6.1.Il motivo è infondato. 6.2.Nel caso d'importazionetemporanea la merce estera introdotta in Italia per la lavorazione e trasformazione può permanere oltre la linea doganale solo per il periodo di tempo fissato nel provvedimento che l'ha autorizzata in ragione del periodo indispensabile per svolgere i necessari lavori; se però essa è immessa al consumo senza autorizzazione nel territorio doganale, vi è l'automatica trasformazione dell'ingresso provvisorio autorizzato in importazione definitiva e l'obbligazione tributaria di pagare i diritti doganali sorge sul presupposto di detta immissione per chi ne fu responsabile, che dovrà pagareanche gli interessi di mora per il "periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione a quella di scadenza del termine assegnato per la riesportazione"(Cass., Sez. 1 , Sentenza n. 571 del 1999 ) .

Lo scopo del regime complessivo è quello di non gravare di dazi le merci d'importazione destinate all'esportazione dopo il perfezionamento; pertanto, grazie al sistema della sospensione, nessun diritto è dovuto se l'operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori verso Paesi extra CE.

Invece, ad esempio, se per le merci vincolate al regime della sospensione esso sia "appurato" con immissione inlibera pratica nel Paese di vincolo, sorge l'obbligazione doganale e sono dovuti i dazi all'importazione e gli altri diritti doganali sospesi(Sez. 5 , Sentenza n. 8707 del 2013; Cass. sez. 5, n. 5330 del 2020). 6.3.Nella specie, nelnulla-osta, sulla cui base l’Agenzia delle dogane ha emesso l’autorizzazione al regime del perfezionamento attivo, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] ha ravvisato la sussistenza della condizione economica n.11 di cui all'Allegato 70 del Reg.

Ce 2454/93 per un quantitativo di Kg. 493.550 circa di olio di oliva lampante, di provenienza dalla Tunisia e per un prezzo di acquisto pari a 1,500 €/kg.

L’accertamento, in sede di revisione a posteriori delle dichiarazioni di vincolo a regime, di acquisti di olio tunisino ad un prezzo(tra 2,25 e 2,40 euro al kg) dichiarato all’atto della introduzione nel deposito doganaletramite il trader Lucy s.p.a. superiore a quello indicato (1,5 euro al kg) nelle successive dichiarazioni di vincolo dello stesso olio, ha comportato, stante l’indebita fruizione della sospensione dei diritti doganali per avere la società contribuente ecceduto il limiti dell’autorizzazione, il recupero dei dazi e dell’Iva all’importazione dovuti, con determinazione de l “ valore della merce ” a fini doganaliai sensi dell'art. 30 paragrafo 2, CDC, adeguandolo a quello dichiarato all'atto dell'introduzione in deposito doganale (p.v.c. allegato al ricorso).Invero, stante il superamento dei limiti dell’autorizzazione, si è verifica ta una trasformazione automatica della importazione temporanea in definitiva che ha legittimato il ricorso da parte dell’Ufficio per la determinazione del valore doganale delle merci-sul quale calcolare l’importo dei tributi dovuti - al criterio non già generale del valore di transazione (cioè del prezzo effettivamente pagato)di cui all’art. 29 CDC ma a quello sussidiario di cui all’art. 30 , comma 2, CDC. 6.4.Invero, sulla determinazione dell'obbligazione doganale, come chiarito da questa Corte, l'unico valore rilevante è quello in dogana che coincide di norma col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Cass. 27 settembre 2018, n. 23246), stante la necessità di determinare nel diritto dell'Unione un sistema equo, uniforme e neutro, che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi e garantisca la certezza della prassi commerciale (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C- 116/12, punto 44; Corte giust. 15 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C- 354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, Carboni e derivati s.r.I., C-263/06, punto 60).

Il codice doganale comunitario ha, pertanto, stabilito con gli articoli 29, 30 e 31 (corrispondenti agli artt. 70-74 del Reg.

UE n. 952/2013, CDU, applicabile ratione temporis) una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e il regolamento attuativo ha predisposto una specifica disciplina, regolata dall'art. 181-bis, qualora le autorità doganali abbiano «fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale» (Cass. n. 23246 del 2018; Cass. 4 aprile 2013, n. 8323; Cass. 13 settembre 2013, n. 20931).

In questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29.

Ne consegue che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 del codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lettere da a) a d) del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C-116/12, punto 41).

E soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 del codice doganale, si opererà la valutazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 di tale codice (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C-116/12, punto 42; 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c. [OSCURATO:PERSONA], C-529/16).

In definitiva, i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in base sì agli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possa essere determinato applicando la disposizione precedente si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l'ordine stabilito dal codice (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C -116/12).

Il valore di transazione resta comunque il metodo prioritario di determinazione, in quanto è considerato il più adatto e il più frequentemente utilizzato.

Per disattenderlo, occorre che: l'Amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile; i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi; l'Amministrazione ricorra in primo luogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti, in successione, dall'art. 30 del codice doganale comunitario (Cass. n. 23246 del 2018).

Dunque, qualora le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul valore dichiarato, per potersi discostare da questo, devono innanzitutto chiedere informazioni supplementari e sollecitare il contradditorio con l'interessato e, in mancanza dei necessari chiarimenti, devono ricorrere ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari ossiaa quelli stabiliti, in successione, dall'art. 30 del medesimo codice doganale comunitario (Cass., sez. 5, n. 23246 del 2018; Cass., sez. 5, n. 1965 del 2020; Cass., sez. 5,n. 14486 del 2023 ).

Nella specie, la riscontrata discrasia tra il prezzo dell’olio tunisino dichiarato dall’intermediario all’atto della introduzione nel deposito doganale e quello indicato da Carapelli nelle dichiarazione di vincolo ha generato il fondato dubbio sul valore dichiarato che ha legittimato il ricorso da parte dell’Ufficio al metodo sussidiario di cui all’art. 30 CDC per la determinazione del valore delle merci la cui importazione era da considerare-stante la violazione del regime di vincolo autorizzato- a carattere definitivocon immissione in libera pratica nel Paese di vincolo .

6.5. La CTR si è attenuta ai principi nel ritenere corretta la determinazione del valore della merce a fini doganali effettuata dall’Ufficio adeguandola al prezzo dichiarato all'atto dell'introduzione delle merci in deposito doganale.

7. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia,ex art. 112 c.p.c., con riguardo alla domanda volta al riconoscimento della non debenza delle sanzioni amministrative irrogate con l’atto prot. n. 28575/RU. 8.Il motivo è infondato. 8.1.Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017 Cass. 28580 - 2021 ); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012).

Nellasentenza impugnata , il giudice di appello, dopo avere , “nello svolgimento del processo”, fatto riferimento a ll’atto di irrogazione delle sanzioni, quale oggetto di un autonomo ricorso poi riunito a quello relativo alla legittimità dell’avviso di rettifica - ha rigettato l’appello della società contribuente affermandoespressamente che “ come già apprezzato dai giudici provinciali la richiesta dei tributi e delle sanzioni azionata dalle Dogane è fondata e pienamente legittima”.

9. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/97 per avere la CTR-nel caso in cui si ravvisi nella sentenza impugnata non già un’omessa pronuncia in relazione alla domanda volta al riconoscimento della non debenza delle sanzioni ma un’implicita statuizione di rigetto della stessa – ritenuto sussistenti i presupposti del presunto “omesso versamento” contestato alla società.

10. Il motivo è infondato.

10.1. L’art.13 d.lgs.n.471/1997- inserit o all'inter n o della legge organica di settore concernente le sanzioni amministrative in materia tributaria - è applicabile, salvo diversa espressa previsione, ai procedimenti di irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Orbene, non rinvenendosi all'interno del testo unico leggi doganali di cui al d.P.R. n. 43/1973 o del Reg.CEE n.2913/1992 —cod.doganale comunitario - una disposizione sanzionatoria speciale per le condotte di omesso o ritardato versamento dell'IVA all'importazione, appare corretta la sussunzione della condotta contestata alla parte contribuente nello stigma del ricordato art.13, in questa direzione orientando in conclusione tanto il riconoscimento dell'IVA all'importazione quale tributo interno che, per altro verso, la portata generale della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e la sua applicabilità all'omesso o ritardato versamento di qualunque tributo —Cass.n.17436/2010; Cass. sez. 6-5, n. 18171 del 2015.

10.2. Nella specie, come emergedal p.v.c. allegato al ricorso, avendo la società indebitamente beneficiato della sospensione della riscossione di dazi e IVA all'importazione per le dichiarazioni di vincolo al regime di perfezionamento attivo poste in essere nell'ambito dell’ autorizzazione n. 18240K, in virtù dell'art. 204, c. 2 del Regolamento 2913/92, l'obbligazione doganale era da ritenersi sorta nel momento in cui la merce era stata vincolata al regime doganale de qua.

Da qui l’irrogazione della sanzione ex art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, non avendola parte eseguito il pagamento dei diritti dovuti per effetto dell'obbligazione doganale sorta e ravvisandosi nella fattispecie in esame un'ipotesi di pagamento tardivo dei diritti dovuti.

10.3. La CTR ha, pertanto, ritenuto correttamente sussistenti i presupposti per l’emissione dell’atto di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 comma 2 del D.lgs. n. 471/97, nella misura del 30% degli importi non versati.

11. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’ 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/97 per non avere la CTR - qualora si ravvisi nella sentenza impugnata un’implicita statuizione di rigetto della domanda volta al riconoscimento della non debenza delle sanzioni- considerato la ricorrenza, nella fattispecie, di obiettive condizioni di incertezza normativa (quali ad es. la mancanza, in materia, di pronunciamenti di prassi o di giurisprudenza). 12.Il motivo è infondato. 12.1.Questa Corte è ripetutamente intervenuta a definire l’ambito di applicazione dell’errore sulla “portata ed ambito applicativo” della norma tributaria come causa di non punibilità e che trova riscontro in primisnell’art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, ove attribuisce al giudice tributario, in presenza degli indicati presupposti, di dichiarare inapplicabile la sanzione amministrativa pecuniaria.

Orbene, dopo aver stabilito plurimi principi in materia di non debenza delle sanzioni amministrativa (cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007) è stato altresì affermato che «L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili.

Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia 'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione» (Cfr. Cass., V, n. 18405/2018).

Non di meno, il principio è stato affinato nel senso di dare rilevanza qualificata alla percezione normativa.

Ed infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente da responsabilità, ex art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000, non può ravvisarsi nella mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o comunitaria di una norma tributaria nazionale, dovendo emergere altrimenti condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della stessa norma (cfr. Cass.

V, n.17195/2019; n. 1893/2021).

Altresì, è stato precisato che, in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d'inevitabile "incertezza normativa tributaria" sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa. (Principio enunciato con riferimento alla utilizzabilità del credito di imposta per aree svantaggiate, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 dicembre 2000, n.388) (cfr. Cass.

V, n. 13076/2015).

Ed altresì in caso analogo è stato rigettato il ricorso della contribuente a valere sui medesimi presupposti normativi (cfr. Cass.

V, n. 19309/2017; Cass. sez. 5, n. 9055 del 2023).Il dato obiettivo dell'incertezza deve essere colto laddove il dato normativo non è "oggettivamente" in grado di assumere correttamente la sua funzione, quella di indicare con precisione e chiarezza il comportamento da tenere nel caso concreto.

La norma appare inintellegibile nel suo contenuto (portata) o nella sua estensione applicativa (ambito di applicazione).

Ciò deve comportare l’esistenza di effettive difficoltà di applicazione della norma perché la volontà legislativa in cui si sostanzia il "precetto" non è esattamente comprensibile (Cass., sez. 6-5, n. 31657 del 2022). 12.2.Nella specie, ilgiudice d’appello ha ritenuto legittimo l’atto di irrogazione delle sanzioni correttamente escludendo (implicitamente) , alla luce della ricostruzione normativa e fattuale della vicenda in oggetto, la sussistenza di condizioni oggettive di incertezza normativa idonee ad esimere la contribuente da responsabilità. 13.In conclusione, il ricorso va rigettato. 14.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 12.000,00 per compensi , oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 13998 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica dei difensori: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL], -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] del perfezionamento attivo con il sistema della sospensione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4592/07/2018, depositata in data 26 ottobre 2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del primo e del settimo motivo di ricorso, respinti i restanti. udita, per la ricorrente l’Avv.toSimone Ginanneschi e per l’Agenzia delle dogane l’avv.to dello StatoLaura Paolucci. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] spa chiese e ottenne da parte dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Milano 2, l’ autorizzazione doganale n. 18240K al regime del perfezionamento attivo applicato con il sistema delle sospensioni, di cui agli artt. 114 e segg. del Reg. CE n. 2913/1992 (CDC), sul presupposto della sussistenza della condizione economicadi cui al punto 11 dell'allegato 70 del Reg. 2454/93 (DAC), per cui "Sebbene disponibili, le merci comparabili non possono essere impiegate perché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale proposta”.In particolare, l’autorizzazione fu concessa dall’Ufficio delle Dogane sulla base del nulla-osta prot. n. 3900/2013 rilasciato dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali , [rientrando le merci del settore dell’olio di oliva tra i prodotti di cui all’allegato 73 del Reg. 2454/93] che ravvisò la sussistenza della condizione economica di cui al punto 11 dell’Allegato 70 DAC in relazione alle seguenti tipologie di acquisti: l) acquisti ad un prezzo di Euro 1.5 per kg FCA Tunisia ([OSCURATO:PERSONA]); 2) acquisti di olio di oliva lampante proveniente dalla Tunisia.2.Tali partite furonoimportate per il tramite del trader Lucy s.p.a. e introdotte nel deposito doganale, sito in Genova. 3.Parte di tali partite di oliofurono poi, nell'ambito dell'autorizzazione in oggetto, vincolate al regime del perfezionamento attivo con 14 dichiarazioni di temporanea importazione. 4.Come emerso in sede di verifica sfociata nel p.v.c. dell’8 aprile 2014, sette dichiarazioni si riferivano ad olio di origine e provenienza australiana, acquistato ad un prezzo medio, per kg., pari a Euro 2.20 mentre per le restanti sette, relative ad olio tunisino, il prezzo dichiarato all’atto della introduzione in deposito (tra 2,25 e 2,40 euro/Kg) era di gran lunga superiore a quello indicato nelle dichiarazioni di vincolo dello stesso olio al regime del perfezionamento attivo. 5.In relazione alle dichiarazioni doganali relative ad olio tunisino l’Ufficio determinòil valore della merce a fini doganali adeguandolo a quello maggiore dichiarato all'atto dell'introduzione in deposito doganale mentre con riguardo alle dichiarazioni concernenti l’olio australiano, l’Amministrazione recuperòi diritti di confine sul valore esposto nelle bollette doganali. 6.Essendo,pertanto , emerso, ai sensi par. 3 dell'art. 78 del [OSCURATO:PERSONA] 2913/92, dallarevisione delle dichiarazioni doganali di importazione temporanea che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato erano state applicate in base ad “elementi inesatti e incompleti ” e che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva indebitamente usufruito della sospensione dei diritti doganali, l’Ufficio delle Dogane 2 emise avviso di rettifica prot. 28572 del 15.5.2014 con il quale recuperò, per il 2013,maggiori dazi e Iva all’importazione nonché contestuale atto di irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471/97. 7.Avverso i suddetti atti, la società propose separati ricors i dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, previa riunione, con sentenza n. 1723/24/2016, li rigettò.8.Avverso la sentenza di primo grado, la contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 4592/07/2018, depositata in data 26 ottobre 2018, lo rigettò. 9.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - premesso che l’autorizzazione doganale al regime del perfezionamento attivo era stata rilasciata dall’Agenzia delle dogane sulla base del necessario nulla-osta del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestaliconcesso esclusivamente per olio lampante acquistato dalla Tunisia ad un prezzo di euro 1,5 per kg- ha ritenuto che le merci importate non potessero godere del regime di importazione agevolativo invocato atteso che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva vincolato a regime un quantitativo di olio di origine australiana non oggetto di autorizzazione e aveva acquistatoquello di origine tunisina ad un prezzo di molto superiore (tra euro 2,25 e 2,40 per kg) a quello unitario autorizzato di euro 1,5. Inoltre, il recupero dei tributi doganali e l’irrogazione delle sanzioni nonnecessitava di un previo annullamento dell’autorizzazione riguardando quest’ultima un quantitativo di olio maggiore ( di kg.495.550 ) rispetto a quello oggetto di revisione (di Kg 327.343). 10.Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a ottomotivi. 11.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso. 12. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 78 del Reg. CE n. 2913/1992 (CDC) per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero dei tributi doganali sebbene l’avviso di rettifica non fosse stato preceduto dal necessario annullamento dell’autorizzazionen. 18240K al regime del perfezionamento attivo, in mancanza del quale, ad avviso della ricorrente, tutte le dichiarazioni di vincolo a regime dovevanoconsiderarsi valide ed efficaci.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 117 e segg. del Reg. CE n. 2913/92(CDC) nonché dell’art. 502 e dell’A llegato 70 del Reg. CE n. 2454/93 (DAC), per avere la CTR– riconoscendo alla competente Agenzia delle Dogane il potere, in sede di rilascio dell’autorizzazione doganale, di prescrivere in astratto vincoli cogenti (nel caso specifico di prezzo e di provenienza delle merci) non espressamente contemplati dalle disposizioni comunitarie richiamate in rubrica - ritenuto legittimo il recupero di tributi doganali per l’asserita insussistenza della “condizione economican. 11 ” in virtù del mero superamento di tali limiti determinando, per ciò solo, l’impossibilità per la società contribuente di accedere al regime del perfezionamento attivo, sebbene la sussistenza di tale condizione andasse riscontrata dall’Ufficio anche in concreto nel momento dell’effettuazione dell’operazione (e, nella specie, a tale data, il prezz o , riscontrato dallo stesso Ministero, dell’olio lampante ottenibile sul mercato nazionale pari a euro 2,10Kg era di molto superiore a quello medio reale corrisposto da Carapelli per i propri acquisti dai Paesi extracomunitari ammontante per l’intero contingente a euro 1.8253Kg), indipendentemente da rigidi e illegittimi parametri predeterminati in astratto. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, sotto altri profili, degli artt. 117 e segg. del Reg. CE n. 2913/92 (CDC), dell’art. 502 e dell’Allegato 70 del Reg. CE n. 2454/93 (DAC), nonché degli artt. 85 CDC, 499 DAC e 3 del DPCM n. 242/2010 per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di rettifica in questione avuto riguardo all’inosservanza da parte della società contribuente delle condizioni di prezzo e di origine delle merci enunciate nel provvedimento ministeriale sebbene: 1) si fosse trattato di un mero atto endoprocedimentale privo di efficacia vincolante tanto nei confronti dell’Autorità doganale competente ad emettere il provvedimento amministrativo, tanto nei confronti dell’operatore economico richiedente; 2) l’unica Autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzatorio e, in ultima analisi, al compimento di valutazioni tecniche sulla sussistenza della condizione economica fosse l’Agenzia delle Dogane e non il Ministero; 3) l’autorizzazione si limitasse a richiamare soltanto formalmente il nulla-osta senza riportarne esplicitamente le prescrizioni. 4.I primi tre motivi – da trattare congiuntamente per connessione - sono infondati. 4.1.La controversia in esame involge l’impugnativa di un avviso di rettifica con il quale erano stati recuperati maggiori dazi e iva all’importazione nonché di un atto di irrogazione sanzioni emessi dall’Agenzia delle Dogane a seguito di revisione, ex art. 78, comma 3, C.D.C., delle dichiarazioni doganali di vincolo al regime di perfezionamento attivo dalla quale era emerso lo svolgimento di operazioni oltre i limiti dell’autorizzazionen. 18240K - concess a, sulla base del nulla-osta del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, sul presupposto della invocata condizione economica di cui al punto 11 dell'allegato 70 del Reg. 2454/93 (DAC), in relazione ad acquisti di olio lampante proveniente dalla Tunisia ad un prezzo di Euro 1.5 per kg -essendo risultati, come da p.v.c. dell’8 aprile 2014, acquisti di olio di origine e provenienza australiana, ad un prezzo medionella dichiarazione di vincolo, per kg., pari a Euro 2.20 e di olio tunisino ad un prezzodichiarato all’atto della introduzione neldeposito doganale (tra 2,25 e 2,40 euro/Kg) di gran lunga superiore a quello indicato(di 1,5 euro/kg) nelle successivedichiarazioni di vincolo dello stesso olio. 4.2.In generale, come chiarito da Sez. 5, 27 febbraio 2013, n. 4918, nel regime di traffico per cd. perfezionamento attivo (artt. 114 ss. C.D.C.) le merci di origine extracomunitaria sono importate in esenzione di dazio (rectius: in regime di sospensione dei diritti doganali) per essere lavorate nei Paesi comunitari e poi riesportate fuori dal territorio doganale comunitario sotto forma di prodotti compensatori, tali essendo tutti i prodotti ottenuti da operazioni di perfezionamento (art. 114, comma 2, lett. d), CDC) quali trasformazione, lavorazione, assemblaggio e altro. Il sistema è esteso all’esportazione per equivalente, ossia è consentita l'esportazione anticipata di un prodotto, ritenuto equivalente, prima dell'importazione della corrispondente merce da vincolare a tale regime, mediante la cd. autorizzazione al perfezionamento attivo ex art. 115, lett. b), CDC, sicché le merci comunitarie equivalenti sono assimilate a quelle non comunitarie e le merci importate a reintegro divengono comunitarie all’atto dell’accettazione della dichiarazione d'importazione. Nel regime di perfezionamento attivo l’esenzione del dazio è conseguita purché i prodotti compensatori ottenuti siano esportati verso un Paese terzo, le merci importate possano essere individuate nei prodotti compensatori, non siano lesi gli interessi dei produttori comunitari e gli operatori siano stabiliti nella Comunità. Dopo il perfezionamento, le merci non scontano alcuna fiscalità, essendo destinate, per definizione, a essere riesportate verso Paesi extracomunitari ed essendo l'importazione temporanea scaricata mediante un conto di appuramento (art. 521 DAC). Il sistema della sospensione è soggetto ad autorizzazione e dà luogo alla sospensione della riscossione dei dazi e dell’IVA all'importazione finché non siano esportati i prodotti compensatori e, per non interrompere la produzione di questi ultimi, non è possibile sostituire le merci d'importazione con merci comunitarie secondo il sistema della compensazione per equivalente. Ne consegue che nessun diritto è dovuto se l'operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori verso Paesi extracomunitari; se, invece, per le merci vincolate al regime della sospensione, esso sia appurato con una immissione in libera pratica nel Paese di vincolo, sorge l'obbligazione doganale e sono dovuti i dazi sospesi (Cass. sez. 5, n. 5330 del 2020). 4.3.In particolare, ai sensi dell’art. 117 Reg. CE 2913/92 (applicabile ratione temporis), costituiscono presupposti per il rilascio delle autorizzazioni di perfezionamento attivo le seguenti circostanze: 1) il richiedente deve essere stabilito nella Comunità; 2) deve essere possibile individuare le merci d'importazione nei prodotti compensatori (o, nel caso di cui all'articolo 115, deve essere possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti);3) il regime di perfezionamento attivo puo' contribuire a creare condizioni piu' favorevoli all'esportazione o alla riesportazione dei prodotti compensatori, purche' non si rechi pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori dellaComunita' (condizioni economiche). Ex art. 502 del Reg. CE n. 2454/93 (DAC): 1. L'autorizzazione può essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche (…); 2. Per il regime di perfezionamento attivo (capitolo 3), l’esame delle condizioni economiche accerta l’impossibilità economica di ricorrere a fonti di approvvigionamento comunitarie tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri, descritti in dettaglio nella parte B dell'allegato 70: a) indisponibilita' di merci prodotte nella Comunità aventi le stesse caratteristiche qualitative e tecniche delle merci da importare per le operazioni di trasformazione previste; b) differenze di prezzo tra le merci prodotte nella Comunità e le merci daimportare; c) obblighi contrattuali”. L’allegato 70, parte B), del Reg. CE 2454/93 (DAC) indica i criteri che disciplinano le condizioni economiche applicabili al regime del perfezionamento attivo e annovera, per quanto di interesse, quella al n. 11 per cui “ Sebbene disponibili, le merci comparabili non possono essere impiegate perché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale proposta.Per valutare se il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità renda economicamente impossibile l’operazione commerciale prevista, sarà necessario tenere conto, segnatamente, dell'incidenza dell'utilizzazione delle merci prodotte nella Comunità sul costo del prodotto compensatore e, di conseguenza, sullo smercio di questo prodotto sul mercato terzo, prendendo in considerazione: — da una parte il prezzo della merce non sdoganata, destinata a subire le operazioni di perfezionamento, e il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità, al netto delle tasse interne rimborsate o rimborsabili nel caso di esportazione, tenendo conto delle condizioni di vendita, delle restituzioni, e degli altri importi, istituiti nell'ambito della politica agricola comune, — dall'altra il prezzo che può essere ottenuto per i prodotti compensatori sul mercato terzo, tenuto conto della corrispondenza commerciale o di altri elementi”. L’art. 539, comma 1, del DAC stabilisce che “Le condizioni economiche si considerano osservate tranne quando la domanda riguardi merci d’importazione elencate nell'allegato 73” [tra le quali rientrano i prodotti del settore dell’olio d’oliva]. Inparticolare, per le residue ipotesi in cui il regime di perfezionamento attivo resta subordinato al preventivo esame delle condizioni economiche (prodotti agricoli sensibili di cui all’Allegato 73), i predetti uffici procederanno al rilascio dell’autorizzazione solo previo nulla-osta del competente Dicastero delle [OSCURATO:PERSONA], analogamente a quanto primaprevisto dal D.M. 7 luglio 1988, n. 483 (G.U. n. 268 del 15 novembre 1988). Nella specie, l'autorizzazione 18240K è stata concessa dall'Ufficio delle Dogane di Milano 2 sulla scorta del nulla-osta, prot. n. 3900/2013, rilasciato dal competente Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] e forestali. Nello specifico,il Ministero, sulla scorta di quanto documentalmente esibito dalla società, ha ravvisato la sussistenza della condizione economica di cui all'Allegato 70 del Reg. Ce 2454/93 in relazione ad: l) acquisti ad un prezzo di Euro 1.5 per kg FCA Tunisia ([OSCURATO:PERSONA]); 2) acquisti di olio di oliva lampante proveniente dalla Tunisia. La speciale agevolazione per il traffico internazionale, consistente nell'ammissione di una merce straniera al regime della temporanea importazione, assoggetta la stessa ad un "vincolo" in forza del quale diventa operante la presunzione d'immissione al consumo allorché si verifichi indebita sottrazione al vincolo medesimo. L'art. 204 del CDC stabilisce infatti che l'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'inadempienza di uno degli obblighi che derivano per una merce soggetta ai dazi all'importazione dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata. Nel momento in cui viene accertato che il regime sospensivo non si è realizzato si intendono perciò dovuti i diritti doganali previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] per le merci di importazione. Fatto generatore dell’obbligazione doganale all'importazione è dunque l'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle condizioni dettate dalla normativa doganale per le merci vincolate ad un determinato regime doganale o detenute in temporanea custodia (Cass. sez. 5, n. 15297 del 2008). L'art. 78, Reg. (CEE) n. 2913/1992, nella versione applicabile al caso in esame, stabilisce che l'autorità doganale, dopo aver concesso lo svincolo delle merci, può procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante e, atal fine, «accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione e controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d'importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse» (secondo paragrafo), prevedendo che «Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione» (terzo paragrafo). 4.4.In coerenza con il quadro normativo eurounitario, l'art. 11, quinto comma, d.lgs. n. 374 del 1990, dispone che «Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso» (Cass., Sez.5, Ordin. n. 22661 del 2019 ). La revisione dell'accertamento può concludersi con esito positivo per il contribuente anche qualora emerga che le disposizioni che disciplinano il regime doganale sono state applicate sulla base di elementi inesatti o incompleti (cfr. Corte Giust. 14 gennaio 2010, Terex; Corte Giust., 20 ottobre 2005, Over/and Footwear). I termini «elementi inesatti o incompleti» devono essere interpretati nel senso che comprendono allo stesso tempo errori od omissioni materiali ed errori di interpretazione del diritto applicabile (sentenza 20 ottobre 2005, causa C-468/03, [OSCURATO:PERSONA], Racc.pag. I - 8937, punto 63; sentenza 14 gennaio 2010, cause C-430/08 e C 431/08, punto 56, in tema di regime di perfezionamento attivo). La Corte di Giustizia ha precisato che “qualora risulti che i dazi all’importazione non erano dovuti per legge al momento del loro pagamento, la misura necessaria a regolarizzare la situazione può consistere solo nello sgravio di tali dazi” (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 53; sentenza 14 gennaio 2010, cause C-430/08 e C 431/08, punto 63). La revisione dell'accertamento definitivo, richiesta dall'importatore o disposta d'ufficio, non può che essere effettuata solo, ed esclusivamente, sulla scorta degli elementi posti a fondamento dell'accertamento iniziale, ma può prendere in considerazione anche elementi successivi (così, Cass. 27 marzo 2013, n. 7716); ciò in quanto l'incompletezza o l'inesattezza dell'esame degli elementi posti a base della dichiarazione di importazione deve attenere ad «errori od omissioni materiali», ovvero ad «errori di interpretazione del diritto applicabile», con riferimento ad errori involontari dell'interessato, siano essi di fatto o di diritto, commessi in sede di accertamento della dichiarazione e non può essere, invece, conseguenza di una scelta contrattuale da questi liberamente effettuata in un momento successivo alla presentazione della merce in dogana. 4.5.Nel caso di specie, l’autorizzazione doganal e dell’Agenzia delle dogane al regime del perfezionamento attivo è stata rilasciata, trattandosi di prodotti nel settore dell’olio d’oliva, sulla base del necessario previo nulla-osta del Ministero delle Politiche agricole che sulla scorta di quanto documentalmente esibito dalla società, ha ravvisato la sussistenza della condizione economica n. 11 di cui all'Allegato 70 del Reg. Ce 2454/93 in relazione alle seguenti tipologie di acquisti: 1) acquisti ad un prezzo di Euro 1.5 per kg FCA Tunisia ([OSCURATO:PERSONA]); 2) acquisti di olio di oliva lampante proveniente dalla Tunisia. Come si evince nel p.v.c. dell’8 aprile 2014 allegato al ricorso, l’accertamento, a posteriori, di un acquisto di olio di origine australiano al prezzo indicato nella dichiarazione di vincolo di euro 2,2per Kg nonché di olio tunisino ad un prezzo dichiarato all’atto dell’introduzione nel deposito doganale (tra euro 2,25 e 2,40 al Kg) superiore a quello (euro 1,5 Kg) indicato all’interno della successiva dichiarazione di vincolo dello stesso olio, ha comportato, stante la violazione delle disposizioni normative e tecniche del regime doganale autorizzato, l’adozione da parte della dogana dei “provvedimenti necessari a regolarizzare la situazione”concretantesi, nella specie, nell’emissione dell’avviso di rettifica. In particolare, l’esame preventivo della sussistenza della condizione economica invocata di cui al punto 11 dell’Allegato 70 DAC, rientrando il settore dell’olio d’oliva nell’elenco dei prodotti agricoli sensibili di cui all’Allegato 73,spetta va al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali chein ordine al rilasciato nulla - osta -sulla cui base è stata emessa l’autorizzazione dell’Agenzia - ha chiarito che “ il predetto parere, è stato rilasciato per un quantitativo di Kg. 493.550 circa di olio di oliva lampante, di provenienza dalla Tunisia e per un prezzo di acquisto pari a 1,500 €/kg. Tale prezzo è risultato considerevolmente inferiore a quanto riscontrato, nello stesso periodo, sul mercato nazionale, pari a circa 2,100 €/kg. Pertanto,l'analisi della convenienza economica a cui si riferisce l'autorizzazione, sussiste esclusivamente con il riferimento ai prezzi comparati dalla Scrivente e all'olio di oliva lampante proveniente dalla Tunisia, così come richiesto."(p.v.c. allegato al ricorso). Ne deriva , pertanto , che , diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente secondo cui l’Ufficio avrebbe dovuto riscontrare la sussistenza della condizione economica in concreto al momento dell’effettuazione dell’operazione (per essere risultato il prezzo medio reale dell’intero contingente delle merci importate pari a euro 1,8253 inferiore a quello riscontrato dallo stesso Ministero per l’acquisto del l’olio lampante sul mercato nazionale pari a euro 2,10 kg), la verifica dell’Ufficio è stata correttamente espletata avutoriguardo al rispetto de lle condizioni (acquisti di olio tunisino a d un prezzo di euro 1,5 per kg.) del regime di vincolo come fissate dall’Agenzia nell’autorizzazione sulla base del predetto nulla - os ta (a prescindere dalla mancata riproduzione nella prima dello specifico contenuto del parere) dando rilievo allaemersa diversa tipologia di merce (di origine australiana) oggett o di 7 dichiarazioni di vincolo a regime nonché, quanto agli acquisti di olio tunisino, alla disparità trail prezzo (tra 2,25 e 2,40 per kg) indicato nelle dichiarazioni all’atto della introduzione neldeposito doganale e quello indicato (1,5 euro kg) nelle altre 7 successive dichiarazioni di vincolo per lo stesso olio. 4.6. Nella fattispecie in esame, pertanto, l’Ufficio ha emesso l’avviso di rettifica quale “provvedimento necessario per regolarizzare la situazione”ai sensi del par. 3 dell’art. 78 CDC essendo risultato dalla revisione delle dichiarazioni di vincolo doganale nell’ambito dell’autorizzazione 18240K “che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato[erano] state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti” (p.v.c. riportato in ricorso). Ciò senza che l’adozione “dei provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione” dovesse essere preceduta dal necessario annullamento delle autorizzazioni concesse, atteso che, ai sensi dell’art. 8 CDC “1. Una decisione favorevole all'interessato è annullata quando sia stata presa in base ad elementi inesatti o incompleti e- il richiedente conosceva o avrebbe dovuto, secondo ragione, conoscerne l'inesattezza o l'incompletezza e - non avrebbe potuto essere presa in base ad elementi esatti e completi”. Il regolamento n. 2913/92 offre all’art. 4, n. 5, la seguente definizione di «decisione»: «“decisione”: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende, tra l’altro, un’informazione vincolante a norma dell’articolo 12». Diversa è, infatti , l’ipotesi in cui “una decisione favorevole all’interessato” e, dunque, ad es. una autorizzazione doganale al regime del perfezionamento attivo sia stata emessa in base “ad elementi inesatti o incompleti”, il che, avuto riguardo al p.v.c. dell’8.04.2014, non risulta essere stato contestato laddove, nella specie, l’Ufficio doganale, in sede di revisione delle singole dichiarazioni di vincolo a regime ha, invece, accertato, “che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato[erano] state applicatein base ad elementi inesatti o incompleti”. Trattasi di disposizioni regolamentanti fattispecie diverse, l’una attinente all’annullamento di una decisione favorevole all’interessato emessa in base a elementi viziati ab origine (art. 8 CDC) l’altra attinente all’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale in base ad errori od omissioni materiali ed errori di interpretazione del diritto applicabile, con conseguente adozione da parte dell’autorità doganale dei provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi dicui essa dispone (art. 78, comma 3, CDC) senza che l’esercizio del potere di revisione o di controllo a posteriori presupponga la previa necessaria applicazione dell’art. 8 CDC. 4.7.Nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che stante l’autorizzazione al regime del perfezionamento attivo sulla base del necessario nulla osta del Ministero rilasciato soltanto per olio lampante tunisino ad un prezzo di euro 1,5kg, le merci importate non potevano godere del regime agevolativo invocato in quanto la società aveva “vincolato al regime di perfezionamento attivo un quantitativo di olio di origine australiana, quindi, non oggetto di autorizzazione e nemmeno di domanda della stessa parte, mentre l’olio di origine tunisina è stato acquistato ad un prezzo di molto superiore a quello unitario autorizzato di 1,5euro, ossia tra i 2,25 e i 2,40 per kg”. Per quanto di interesse, il giudice di appello ha anche ritenuto non necessario ai fini del recupero dei tributi dovuti la previa revoca dell’autorizzazione doganale n. 18240K sebbene conuna motivazione – cioè che, riguardando tale autorizzazione un quantitativo di kg 495.550 di olio ed essendo il contingente oggetto di revisione di soli kg. 327.343 sarebbe stato illegittimo annullare un’autorizzazione per irregolarità accertate non riguardanti l’intero quantitativo - che va corretta nei sensi sopra indicati. 5.Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo atteso che il giudice di appello, pur disponendo dei poteri di cui all’artt. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 e 5, Allegato E della legge n. 2248/1865, non ha disapplicato, nel caso di specie, gli atti amministrativi manifestamente illegittimi (nulla osta ministeriale e l’autorizzazione doganale) in quanto recanti prescrizioni di provenienza delle merci e soglie di prezzo non contemplate dalla normativa comunitaria e nazionale. 5.1.L’infondatezza per le ragioni sopra indicate dei motivi secondo e terzo comporta l’assorbimento del quarto. 6. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del Reg. CE n. 2913/1992 e dell’Allegato 70 del Reg. CE n. 2454/1993 anche con riguardo al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di rettifica sebbene l’Ufficio - dopo avere riscontrato la discrasia tra i prezzi dichiarati dall’intermediario Lucy s.p.a. (euro 2,30/2,38 per kg) in sede di introduzione nei depositidoganali dell’olio tunisino importato dalla stessa e quelli indicati da Carapelli (euro 1,5 per kg) nelle proprie dichiarazioni di vincolo - avesse proceduto all’adeguamento del valore dichiarato da quest’ultima come se il prezzo sopportato dalla società per l’importazione dei detti prodotti fosse non tanto quello effettivamente corrisposto-e mai contestato- a Lucy s.p.a. (pari a euro 1,50/kg) ma quello corrisposto dall’intermediario ai propri fornitori tunisini (pari, a seconda dei casi,a euro 2,30/kg o a euro 2, 38/kg). In tal modo, ad avviso della ricorrente, la CTR sarebbe incorsa nella violazione delle norme richiamate in rubrica atteso che l’Allegato 70 DAC,nell’indicare i presupposti di sussistenza della condizione economica n. 11, faceva esclusivo riferimento al “prezzo” della merce (vale a dire a quello effettivamente corrisposto da Carapelli al proprio intermediario) e non già al valore della merce in dogana di cui all’art. 29 CDC (ossia quello sopportato da Lucy per l’acquisto di olio lampante dai propri fornitori tunisini e di cui Carapelli, pertanto, non poteva essere a conoscenza). 6.1.Il motivo è infondato. 6.2.Nel caso d'importazionetemporanea la merce estera introdotta in Italia per la lavorazione e trasformazione può permanere oltre la linea doganale solo per il periodo di tempo fissato nel provvedimento che l'ha autorizzata in ragione del periodo indispensabile per svolgere i necessari lavori; se però essa è immessa al consumo senza autorizzazione nel territorio doganale, vi è l'automatica trasformazione dell'ingresso provvisorio autorizzato in importazione definitiva e l'obbligazione tributaria di pagare i diritti doganali sorge sul presupposto di detta immissione per chi ne fu responsabile, che dovrà pagareanche gli interessi di mora per il "periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione a quella di scadenza del termine assegnato per la riesportazione"(Cass., Sez. 1 , Sentenza n. 571 del 1999 ) . Lo scopo del regime complessivo è quello di non gravare di dazi le merci d'importazione destinate all'esportazione dopo il perfezionamento; pertanto, grazie al sistema della sospensione, nessun diritto è dovuto se l'operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori verso Paesi extra CE. Invece, ad esempio, se per le merci vincolate al regime della sospensione esso sia "appurato" con immissione inlibera pratica nel Paese di vincolo, sorge l'obbligazione doganale e sono dovuti i dazi all'importazione e gli altri diritti doganali sospesi(Sez. 5 , Sentenza n. 8707 del 2013; Cass. sez. 5, n. 5330 del 2020). 6.3.Nella specie, nelnulla-osta, sulla cui base l’Agenzia delle dogane ha emesso l’autorizzazione al regime del perfezionamento attivo, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] ha ravvisato la sussistenza della condizione economica n.11 di cui all'Allegato 70 del Reg. Ce 2454/93 per un quantitativo di Kg. 493.550 circa di olio di oliva lampante, di provenienza dalla Tunisia e per un prezzo di acquisto pari a 1,500 €/kg. L’accertamento, in sede di revisione a posteriori delle dichiarazioni di vincolo a regime, di acquisti di olio tunisino ad un prezzo(tra 2,25 e 2,40 euro al kg) dichiarato all’atto della introduzione nel deposito doganaletramite il trader Lucy s.p.a. superiore a quello indicato (1,5 euro al kg) nelle successive dichiarazioni di vincolo dello stesso olio, ha comportato, stante l’indebita fruizione della sospensione dei diritti doganali per avere la società contribuente ecceduto il limiti dell’autorizzazione, il recupero dei dazi e dell’Iva all’importazione dovuti, con determinazione de l “ valore della merce ” a fini doganaliai sensi dell'art. 30 paragrafo 2, CDC, adeguandolo a quello dichiarato all'atto dell'introduzione in deposito doganale (p.v.c. allegato al ricorso).Invero, stante il superamento dei limiti dell’autorizzazione, si è verifica ta una trasformazione automatica della importazione temporanea in definitiva che ha legittimato il ricorso da parte dell’Ufficio per la determinazione del valore doganale delle merci-sul quale calcolare l’importo dei tributi dovuti - al criterio non già generale del valore di transazione (cioè del prezzo effettivamente pagato)di cui all’art. 29 CDC ma a quello sussidiario di cui all’art. 30 , comma 2, CDC. 6.4.Invero, sulla determinazione dell'obbligazione doganale, come chiarito da questa Corte, l'unico valore rilevante è quello in dogana che coincide di norma col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Cass. 27 settembre 2018, n. 23246), stante la necessità di determinare nel diritto dell'Unione un sistema equo, uniforme e neutro, che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi e garantisca la certezza della prassi commerciale (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C- 116/12, punto 44; Corte giust. 15 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C- 354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, Carboni e derivati s.r.I., C-263/06, punto 60). Il codice doganale comunitario ha, pertanto, stabilito con gli articoli 29, 30 e 31 (corrispondenti agli artt. 70-74 del Reg. UE n. 952/2013, CDU, applicabile ratione temporis) una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e il regolamento attuativo ha predisposto una specifica disciplina, regolata dall'art. 181-bis, qualora le autorità doganali abbiano «fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale» (Cass. n. 23246 del 2018; Cass. 4 aprile 2013, n. 8323; Cass. 13 settembre 2013, n. 20931). In questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29. Ne consegue che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 del codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lettere da a) a d) del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C-116/12, punto 41). E soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 del codice doganale, si opererà la valutazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 di tale codice (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C-116/12, punto 42; 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c. [OSCURATO:PERSONA], C-529/16). In definitiva, i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in base sì agli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possa essere determinato applicando la disposizione precedente si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l'ordine stabilito dal codice (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C -116/12). Il valore di transazione resta comunque il metodo prioritario di determinazione, in quanto è considerato il più adatto e il più frequentemente utilizzato. Per disattenderlo, occorre che: l'Amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile; i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi; l'Amministrazione ricorra in primo luogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti, in successione, dall'art. 30 del codice doganale comunitario (Cass. n. 23246 del 2018). Dunque, qualora le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul valore dichiarato, per potersi discostare da questo, devono innanzitutto chiedere informazioni supplementari e sollecitare il contradditorio con l'interessato e, in mancanza dei necessari chiarimenti, devono ricorrere ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari ossiaa quelli stabiliti, in successione, dall'art. 30 del medesimo codice doganale comunitario (Cass., sez. 5, n. 23246 del 2018; Cass., sez. 5, n. 1965 del 2020; Cass., sez. 5,n. 14486 del 2023 ). Nella specie, la riscontrata discrasia tra il prezzo dell’olio tunisino dichiarato dall’intermediario all’atto della introduzione nel deposito doganale e quello indicato da Carapelli nelle dichiarazione di vincolo ha generato il fondato dubbio sul valore dichiarato che ha legittimato il ricorso da parte dell’Ufficio al metodo sussidiario di cui all’art. 30 CDC per la determinazione del valore delle merci la cui importazione era da considerare-stante la violazione del regime di vincolo autorizzato- a carattere definitivocon immissione in libera pratica nel Paese di vincolo . 6.5. La CTR si è attenuta ai principi nel ritenere corretta la determinazione del valore della merce a fini doganali effettuata dall’Ufficio adeguandola al prezzo dichiarato all'atto dell'introduzione delle merci in deposito doganale. 7. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia,ex art. 112 c.p.c., con riguardo alla domanda volta al riconoscimento della non debenza delle sanzioni amministrative irrogate con l’atto prot. n. 28575/RU. 8.Il motivo è infondato. 8.1.Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017 Cass. 28580 - 2021 ); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012). Nellasentenza impugnata , il giudice di appello, dopo avere , “nello svolgimento del processo”, fatto riferimento a ll’atto di irrogazione delle sanzioni, quale oggetto di un autonomo ricorso poi riunito a quello relativo alla legittimità dell’avviso di rettifica - ha rigettato l’appello della società contribuente affermandoespressamente che “ come già apprezzato dai giudici provinciali la richiesta dei tributi e delle sanzioni azionata dalle Dogane è fondata e pienamente legittima”. 9. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/97 per avere la CTR-nel caso in cui si ravvisi nella sentenza impugnata non già un’omessa pronuncia in relazione alla domanda volta al riconoscimento della non debenza delle sanzioni ma un’implicita statuizione di rigetto della stessa – ritenuto sussistenti i presupposti del presunto “omesso versamento” contestato alla società. 10. Il motivo è infondato. 10.1. L’art.13 d.lgs.n.471/1997- inserit o all'inter n o della legge organica di settore concernente le sanzioni amministrative in materia tributaria - è applicabile, salvo diversa espressa previsione, ai procedimenti di irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali. Orbene, non rinvenendosi all'interno del testo unico leggi doganali di cui al d.P.R. n. 43/1973 o del Reg.CEE n.2913/1992 —cod.doganale comunitario - una disposizione sanzionatoria speciale per le condotte di omesso o ritardato versamento dell'IVA all'importazione, appare corretta la sussunzione della condotta contestata alla parte contribuente nello stigma del ricordato art.13, in questa direzione orientando in conclusione tanto il riconoscimento dell'IVA all'importazione quale tributo interno che, per altro verso, la portata generale della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e la sua applicabilità all'omesso o ritardato versamento di qualunque tributo —Cass.n.17436/2010; Cass. sez. 6-5, n. 18171 del 2015. 10.2. Nella specie, come emergedal p.v.c. allegato al ricorso, avendo la società indebitamente beneficiato della sospensione della riscossione di dazi e IVA all'importazione per le dichiarazioni di vincolo al regime di perfezionamento attivo poste in essere nell'ambito dell’ autorizzazione n. 18240K, in virtù dell'art. 204, c. 2 del Regolamento 2913/92, l'obbligazione doganale era da ritenersi sorta nel momento in cui la merce era stata vincolata al regime doganale de qua. Da qui l’irrogazione della sanzione ex art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, non avendola parte eseguito il pagamento dei diritti dovuti per effetto dell'obbligazione doganale sorta e ravvisandosi nella fattispecie in esame un'ipotesi di pagamento tardivo dei diritti dovuti. 10.3. La CTR ha, pertanto, ritenuto correttamente sussistenti i presupposti per l’emissione dell’atto di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 comma 2 del D.lgs. n. 471/97, nella misura del 30% degli importi non versati. 11. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’ 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/97 per non avere la CTR - qualora si ravvisi nella sentenza impugnata un’implicita statuizione di rigetto della domanda volta al riconoscimento della non debenza delle sanzioni- considerato la ricorrenza, nella fattispecie, di obiettive condizioni di incertezza normativa (quali ad es. la mancanza, in materia, di pronunciamenti di prassi o di giurisprudenza). 12.Il motivo è infondato. 12.1.Questa Corte è ripetutamente intervenuta a definire l’ambito di applicazione dell’errore sulla “portata ed ambito applicativo” della norma tributaria come causa di non punibilità e che trova riscontro in primisnell’art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, ove attribuisce al giudice tributario, in presenza degli indicati presupposti, di dichiarare inapplicabile la sanzione amministrativa pecuniaria. Orbene, dopo aver stabilito plurimi principi in materia di non debenza delle sanzioni amministrativa (cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007) è stato altresì affermato che «L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia 'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione» (Cfr. Cass., V, n. 18405/2018). Non di meno, il principio è stato affinato nel senso di dare rilevanza qualificata alla percezione normativa. Ed infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente da responsabilità, ex art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000, non può ravvisarsi nella mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o comunitaria di una norma tributaria nazionale, dovendo emergere altrimenti condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della stessa norma (cfr. Cass. V, n.17195/2019; n. 1893/2021). Altresì, è stato precisato che, in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d'inevitabile "incertezza normativa tributaria" sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa. (Principio enunciato con riferimento alla utilizzabilità del credito di imposta per aree svantaggiate, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 dicembre 2000, n.388) (cfr. Cass. V, n. 13076/2015). Ed altresì in caso analogo è stato rigettato il ricorso della contribuente a valere sui medesimi presupposti normativi (cfr. Cass. V, n. 19309/2017; Cass. sez. 5, n. 9055 del 2023).Il dato obiettivo dell'incertezza deve essere colto laddove il dato normativo non è "oggettivamente" in grado di assumere correttamente la sua funzione, quella di indicare con precisione e chiarezza il comportamento da tenere nel caso concreto. La norma appare inintellegibile nel suo contenuto (portata) o nella sua estensione applicativa (ambito di applicazione). Ciò deve comportare l’esistenza di effettive difficoltà di applicazione della norma perché la volontà legislativa in cui si sostanzia il "precetto" non è esattamente comprensibile (Cass., sez. 6-5, n. 31657 del 2022). 12.2.Nella specie, ilgiudice d’appello ha ritenuto legittimo l’atto di irrogazione delle sanzioni correttamente escludendo (implicitamente) , alla luce della ricostruzione normativa e fattuale della vicenda in oggetto, la sussistenza di condizioni oggettive di incertezza normativa idonee ad esimere la contribuente da responsabilità. 13.In conclusione, il ricorso va rigettato. 14.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 12.000,00 per compensi , oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi de
Sentenza Cassazione n. 33461/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris