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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13938/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta l'asserita illogicità della motivazione fornita dai giudici di appello alla base del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, reiterando una censura non sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, e dunque priva dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dell' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della congrua e non illogica motivazione offerta dai giudici di merito a base dell'omessa applicabilità delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in favore dell'odierno ricorrente (cfr. pp. 4-5, ove si sottolineano l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali), in piena aderenza ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), la suddetta doglianza non indica puntualmente le ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta l'asserita illogicità della motivazione fornita dai giudici di appello alla base del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, reiterando una censura non sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, e dunque priva dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dell' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della congrua e non illogica motivazione offerta dai giudici di merito a base dell'omessa applicabilità delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in favore dell'odierno ricorrente (cfr. pp. 4-5, ove si sottolineano l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali), in piena aderenza ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), la suddetta doglianza non indica puntualmente le ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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