CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 08996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Prato ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a indagini per il reato di cui all'art. 473 cod. pen., avverso il decreto di sequestro di due rotoli di tessuto e 1970 ritagli di tessuto con impressi segni distintivi del marchio registrato Gucci. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 473 cod. pen., insussistenza del fumus, motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza della contraffazione e omessa autonoma valutazione da parte del tribunale del riesame degli "indici rivelatori" della contraffazione. A fronte della deduzioni difensive circa la presenza di molteplici tratti propri nel segno distintivo della merce sequestrata, l'insussistenza di alcuna situazione di confondibilità e di indici rivelatori della contraffazione, deduzioni corroborate dalla consulenza che ha messo in risalto differenze oggettive e significative tra i disegni posti a confronto e l'impossibilità che potessero essere confusi, l'ordinanza impugnata ha recepito acriticamente le valutazioni dell'ispettore anticontraffazione del noto marchio, che ha esaminato solo delle foto e non approfondito quali siano in segni distintivi che farebbero ricondurre il disegno presente sulla merce in sequestro al marchio registrato. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. li, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). L'ordinanza impugnata è immune dai vizi indicati, avendo dato conto della sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 473 cod. pen., dando atto della consulenza prodotta dalla difesa, ma aderendo alle conclusioni dell'ispettore del marchio Gucci, lì dove sostiene che i beni sequestrati riproducono in modo quasi identico segni riconducibili ai marchi registrati. Le doglianze proposte dal ricorso non danno corpo a vizi sindacaTili in questa sede, facendo leva, in buona sostanza, sui contenuti valutativi della consulenza difensiva e della stima dell'ispettore del marchio, per porli in raffronto tra loro, operazione - come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria - estranea alla cognizione del giudice di legittimità. Alla declaratoria d'inanimissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ngelo gput Ger do Sa eone Co/U\-- () CORTE IDI CASSAZIONE V SEZIONE PE