CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; --et~ttte-te-carrclel [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2022/ la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in regime di arresti domiciliari, per complessivi giorni venti, impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in relazione al delitto di detenzione illegale di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990. Dopo essere stata annullata la misura cautelare dal Tribunale del riesame, l'Emanuele era stato assolto dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto. 2. Per la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi delittuosa, ha comunque accertato, in esito aule risultanze scaturite dalle attività di osservazione svolte dalla polizia giudiziaria, come l'Emanuele si fosse recato, in compagnia del cugino [OSCURATO:PERSONA], in un immobile già da tempo sottoposto a costante monitoraggio, ove gli operanti, una volta intervenuti, pur non rinvenendo la presenza di alcuna persona, >trf avevano trovato un rilevante quantitativo di marijuana già sfogliata, nonché dell'altra con ancora le inflorescenze ed un mucchio pronto per il confezionamento. Il giudice della riparazione ha, quindi, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. evidenziando come la condotta posta in essere dall'istante configurasse un'ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio, avendo costui accompagnato il proprio cugino, di notte ed in un luogo isolato, in un immobile ove il suo parente era stato più volte visto accedere ed al cui interno era stato rinvenuto un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente, all'evidenza destinata allo spaccio. Le oggettive modalità di rinvenimento della droga e la circostanza che i cugini Emanuele si fossero dati, verosimilmente, alla fuga una volta percepita la presenza delle forze dell'ordine hanno, pertanto, indotto il giudice della riparazione a far ritenere che l'istante fosse pienamente consapevole dell'attività illegale svolta dal suo congiunto. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. peri, ed omessa motivazione.Lamenta il ricorrente che il giudice della riparazione non avrebbe vagliato adeguatamente le emergenze probatorie in atti, mancando di considerare aspetti di significativo rilievo - come il fatto che l'Emanuele si fosse recato solo quella volta presso l'immobile ove era custodita la droga e che non risulta giudizialmente accertato che lui e il cugino si fossero dati alla fuga alla vista degli operanti - che, ove considerati attentamente, avrebbero consentito di escludere la ricorrenza di una condotta dolosa o gravemente colposa a lui imputabile, ostativa all'accoglimento dell'avanzata istanza. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 5. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito 'della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punt:o, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 5:1084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristicia che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti - peraltro in maniera assertiva e generica - da parte del ricorrente. Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, risulta giudizialmente accertato che [OSCURATO:PERSONA] si era recato, in compagnia del cugino [OSCURATO:PERSONA], presso un immobile già da tempo sottoposto al costante controllo dalla polizia giudiziaria, ove quest'ultima, una volta intervenuta, aveva rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in parte «già sfogliata, altra con ancora le inflorescenze e un mucchio pronto per il confeziona mento». Tali aspetti sono stati adeguatamente vagliati dalla Corte di appello per desumerne, in termini di logica conseguenza, che l'Emanuele fosse pienamente consapevole dell'espletamento dell'attività illecita da parte del cugino, trattandosi di un quantitativo di droga talmente ingente da dover essere necessariamente destinati) allo spaccio, peraltro essendo stata rinvenuta in parte adagiata su due materassi ed in parte già pronta per essere confezionata.Conseguentemente, la Corte di appello ha congruamente qualificato l'indicata condotta come un'ipotesi di colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. 5. Alla stregua degli indicati elementi, infatti, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato sie in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in .ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Ritiene il Collegio che, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, non ricorrano giusti motivi per condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.