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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 44683/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, pronunciandosi in sede di opposizione ex art. 59, co. 6 d.

Igs. 159/2011, ha confermato il provvedimento con cui il giudice delegato aveva respinto l'istanza di ammissione del credito, presentata, ex art. 52 d.

Igs. 159/2011, da [OSCURATO:SOCIETA] (succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA]) in relazione a un immobile confiscato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli del proposto [OSCURATO:PERSONA], ed acquistato in virtù di un mutuo ipotecario, loro erogato per l'ammontare di 188.500,00 euro, con contratto del 6 luglio 2007, anteriormente all'applicazione della misura di prevenzione (avvenuta con decreto del 4 dicembre 2103, divenuto definitivo il 22 luglio 2014).

La decisione si fonda sulla ritenuta assenza dei requisiti richiesti dall'art. 52 d.

Igs. n. 159 del 2011, alla luce de: - la sussistenza del nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del proposto desumibile dalla corrispondenza temporale tra l'erogazione del mutuo (6 luglio 2007) e l'accertata pericolosità sociale (dagli anni '90 sino al 2008); - il mancato assolvimento dell'onere della prova della buona fede, stante un'istruttoria bancaria lacunosa e contraddittoria.

2. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. 159 del 2011, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 1, d.

Igs. 159/2011.

Il Tribunale del riesame ha fatto applicazione della disposizione in parola come risultante dal testo vigente a seguito della novella ex lege n. 161 del 2017, che, ai fini dell'ammissione del credito, richiede, in via cumulativa, i presupposti della strumentalità e della buona fede.

Tuttavia, secondo il ricorrente il caso in rassegna, tenuto conto della data di emissione del decreto di confisca (4 dicembre 2103), ricadrebbe nella disciplina anteriormente vigente, che prevedeva l'alternatività dei suddetti requisiti.

2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi di prova della strumentalità del mutuo rispetto all'attività illecita del proposto.

2.3. Con il terzo lamenta vizio di motivazione sul punto della buona fede.

La banca avrebbe dimostrato di aver adempiuto con diligenza gli obblighi di informazione e accertamento, sicché nessun addebito le si potrebbe muovere, dato che, sulla base di una situazione oggettiva (documentata da buste paga e da CUD) ha fatto inconsapevole affidamento sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare i cedolini degli stipendi avrebbero dato prova della capacità reddituale dei mutuatari e, quindi, della loro idoneità a sostenere le rate del prestito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, sulla successione delle legge processuali nel tempo, è manifestamente infondato.2.1 Viene in rilievo il disposto dell'art. 52 d.

Igs. n. 159 del 2011.

In origine questa disposizione era stata così concepita: «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni [...] che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità» (lettera b dell'art. 52 cit.).

La legge n. 116 del 2017, all'art. 20, è intervenuta sul testo dell'art. 52 d.

Igs. n. 159 del 2011 modificando (anche) la lettera b) nei seguenti termini: «che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento».

La sostituzione della locuzione "a meno che" con quella "sempre che" ha comportato che i requisiti di ammissione (non strumentalità e buona fede) da alternativi siano divenuti concorrenti.

2.2. La difesa sostiene che, essendo il decreto di confisca emesso prima della novella di cui alla legge n. 161 del 2017, dovrebbe applicarsi l'art. 52 d.

Igs. n. 159 del 2011 nel testo antecedente a detta riforma e non quello attualmente vigente, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.

2.3. La tesi è del tutto destituita di fondamento, oltre ad essere irrilevante nel caso in rassegna.

2.3.1. Occorre prendere le mosse dalla legge n. 161 del 2017 che, all'art. 36, detta un regime transitorio solo per specifiche disposizioni: la competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati; le modifiche all'articolo 7, commi 10-bis e 10- quater; le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2 (sul punto si veda Sez. 5, n. 52068 del 18/11/2019, Valente, Rv. 277659); le disposizioni dell'articolo 45-bis.

Nulla è detto per gli altri articoli e in particolare nessuna disposizione transitoria viene dettata per la modifica all'art. 52 qui in rilievo.

Pertanto deve ritenersi operante il principio generale del tempus regit actum, che regola la successione di leggi processuali (si veda sulla modifica dell'art. 59, comma 8, Sez. 5, n. 8450 del 14/10/2019, del 2020, Gannmone, Rv. 278795, alla cui ampia motivazione si rimanda).

A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non può farsi ricorso al principio contenuto nell'art. 117 d.

Igs. n. 159 del 2011, secondo cui: «Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti».

Ciò in quanto si tratta di norma che regola la disciplina transitoria riferita alla entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.

Igs. n. 159 del 2011 e che non detta, invece, un principio generale valido nella materia delle misure di prevenzione, applicabile anche alle modifiche successive del testo normativo.

Se vale il principio del tempus regit actum è evidente che la fattispecie concreta qui in esame ricade, ratione temporis, nell'alveo applicativo del nuovo art. 52 d.

Igs. n. 159 del 2011 come modificato dalla legge n. 161 del 2017, sia che si voglia considerare la data di instaurazione del procedimento di opposizione (come propone Sez. 5, n. 8450 del 14/10/2019, del 2020, Gammone, cit.) sia che si voglia dare rilievo alla data di udienza di verifica dei crediti, sia che si prenda in considerazione la antecedente data (14 giugno 2019) di presentazione dell'istanza di accertamento del credito.

2.3.2. Peraltro la questione giuridica posta dalla ricorrente è superata, nel caso concreto, dal fatto che il Tribunale di Palermo ha adottato una decisione che risponde anche al regime previgente laddove ha ritenuto il rapporto di strumentalità tra credito e attività illecita e ha poi rilevato che il creditore non ha dimostrato la propria buona fede.

3. Il secondo e terzo motivo, per un verso, sono generici, mentre, per altro verso, sottopongono alla Corte di cassazione rivalutazioni in fatto estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità.

3.1. Circa il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, il Tribunale ha osservato che lo stesso può fondatamente desumersi dalla circostanza che il finanziamento è stato erogato il 6 luglio 2007, durante il periodo di accertata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], pericolosità che si è manifestata dagli anni '90 sino al 2008.

All'epoca i figli del proposto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mutuatari e formali intestatari dell'immobile, facevano parte del nucleo familiare del padre, che aveva stabilito la propria residenza nell'appartamento poi confiscato.

Circa la prova della buona fede, gravante sulla banca istante, il Tribunale ha evidenziato come la documentazione prodotta non fosse in grado di dimostrare la sussistenza del requisito in parola: - il mutuo è stato concesso a persone prive di risparmi che offrivano come unica garanzia di solvibilità la percezione di una retribuzione esigua da lavoro dipendente;- l'importo del mutuo era manifestamente incongruo rispetto alla capacità reddituale dei mutuatari ove si consideri che costoro dovevano sostenere una rata mensile di 1.187,15 euro, a fronte di uno stipendio netto di euro 1.390,00- 1.429,00, che risultava percepito da [OSCURATO:PERSONA] e di euro 1.300, che risultava percepito da [OSCURATO:PERSONA]; - i redditi familiari erano esigui (19.213,00 nel 2006 e 23.891,00 nel 2007); - l'istituto di credito non si era neppure premurato di acquisire copia del contratto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] o una dichiarazione del datore di lavoro (adempimento che la stessa banca aveva riconosciuto come doveroso); - la banca non ha esercitato alcun reale controllo sulla documentazione prodotta dai mutuatari: i cedolini dello stipendio presentavano degli elementi (evidenziati a pag. 6 del decreto impugnato) che consentivano di rilevarne ictu ocu/i la falsità.

3.2. La decisione risulta sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici, e si conforma ai principi della giurisprudenza legittimità, secondo cui: - «la strumentalità del credito rispetto alla attività criminale del prevenuto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite» (Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 275533; conf. sulla operatività della presunzione semplice; Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 280793). - deve escludersi la sussistenza della buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, quando tale soggetto versa in una situazione di negligenza per aver trascurato di osservare obblighi di informazione derivanti dalla legge o da norme di comune prudenza (Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264374; conf., tra le altre, Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 265930, che ha escluso la buona fede dell'istituto di credito il quale, trascurando negligentemente gli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi, aveva concesso un mutuo ipotecario di importo manifestamente eccessivo rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario).

3.3. A fronte di tanto il ricorso si rivela generico laddove non si confronta adeguatamente con l'apparato argomentativo della decisione impugnata, risolvendosi nella devoluzione alla Corte di cassazione di una inammissibile rilettura degli elementi di fatto esposti in ricorso.4.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'istituto di credito ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, pronunciandosi in sede di opposizione ex art. 59, co. 6 d. Igs. 159/2011, ha confermato il provvedimento con cui il giudice delegato aveva respinto l'istanza di ammissione del credito, presentata, ex art. 52 d. Igs. 159/2011, da [OSCURATO:SOCIETA] (succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA]) in relazione a un immobile confiscato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli del proposto [OSCURATO:PERSONA], ed acquistato in virtù di un mutuo ipotecario, loro erogato per l'ammontare di 188.500,00 euro, con contratto del 6 luglio 2007, anteriormente all'applicazione della misura di prevenzione (avvenuta con decreto del 4 dicembre 2103, divenuto definitivo il 22 luglio 2014). La decisione si fonda sulla ritenuta assenza dei requisiti richiesti dall'art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011, alla luce de: - la sussistenza del nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del proposto desumibile dalla corrispondenza temporale tra l'erogazione del mutuo (6 luglio 2007) e l'accertata pericolosità sociale (dagli anni '90 sino al 2008); - il mancato assolvimento dell'onere della prova della buona fede, stante un'istruttoria bancaria lacunosa e contraddittoria. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. 159 del 2011, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 1, d. Igs. 159/2011. Il Tribunale del riesame ha fatto applicazione della disposizione in parola come risultante dal testo vigente a seguito della novella ex lege n. 161 del 2017, che, ai fini dell'ammissione del credito, richiede, in via cumulativa, i presupposti della strumentalità e della buona fede. Tuttavia, secondo il ricorrente il caso in rassegna, tenuto conto della data di emissione del decreto di confisca (4 dicembre 2103), ricadrebbe nella disciplina anteriormente vigente, che prevedeva l'alternatività dei suddetti requisiti. 2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi di prova della strumentalità del mutuo rispetto all'attività illecita del proposto. 2.3. Con il terzo lamenta vizio di motivazione sul punto della buona fede. La banca avrebbe dimostrato di aver adempiuto con diligenza gli obblighi di informazione e accertamento, sicché nessun addebito le si potrebbe muovere, dato che, sulla base di una situazione oggettiva (documentata da buste paga e da CUD) ha fatto inconsapevole affidamento sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare i cedolini degli stipendi avrebbero dato prova della capacità reddituale dei mutuatari e, quindi, della loro idoneità a sostenere le rate del prestito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, sulla successione delle legge processuali nel tempo, è manifestamente infondato.2.1 Viene in rilievo il disposto dell'art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011. In origine questa disposizione era stata così concepita: «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni [...] che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità» (lettera b dell'art. 52 cit.). La legge n. 116 del 2017, all'art. 20, è intervenuta sul testo dell'art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011 modificando (anche) la lettera b) nei seguenti termini: «che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento». La sostituzione della locuzione "a meno che" con quella "sempre che" ha comportato che i requisiti di ammissione (non strumentalità e buona fede) da alternativi siano divenuti concorrenti. 2.2. La difesa sostiene che, essendo il decreto di confisca emesso prima della novella di cui alla legge n. 161 del 2017, dovrebbe applicarsi l'art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011 nel testo antecedente a detta riforma e non quello attualmente vigente, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. 2.3. La tesi è del tutto destituita di fondamento, oltre ad essere irrilevante nel caso in rassegna. 2.3.1. Occorre prendere le mosse dalla legge n. 161 del 2017 che, all'art. 36, detta un regime transitorio solo per specifiche disposizioni: la competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati; le modifiche all'articolo 7, commi 10-bis e 10- quater; le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2 (sul punto si veda Sez. 5, n. 52068 del 18/11/2019, Valente, Rv. 277659); le disposizioni dell'articolo 45-bis. Nulla è detto per gli altri articoli e in particolare nessuna disposizione transitoria viene dettata per la modifica all'art. 52 qui in rilievo. Pertanto deve ritenersi operante il principio generale del tempus regit actum, che regola la successione di leggi processuali (si veda sulla modifica dell'art. 59, comma 8, Sez. 5, n. 8450 del 14/10/2019, del 2020, Gannmone, Rv. 278795, alla cui ampia motivazione si rimanda). A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non può farsi ricorso al principio contenuto nell'art. 117 d. Igs. n. 159 del 2011, secondo cui: «Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti». Ciò in quanto si tratta di norma che regola la disciplina transitoria riferita alla entrata in vigore delle disposizioni di cui al d. Igs. n. 159 del 2011 e che non detta, invece, un principio generale valido nella materia delle misure di prevenzione, applicabile anche alle modifiche successive del testo normativo. Se vale il principio del tempus regit actum è evidente che la fattispecie concreta qui in esame ricade, ratione temporis, nell'alveo applicativo del nuovo art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011 come modificato dalla legge n. 161 del 2017, sia che si voglia considerare la data di instaurazione del procedimento di opposizione (come propone Sez. 5, n. 8450 del 14/10/2019, del 2020, Gammone, cit.) sia che si voglia dare rilievo alla data di udienza di verifica dei crediti, sia che si prenda in considerazione la antecedente data (14 giugno 2019) di presentazione dell'istanza di accertamento del credito. 2.3.2. Peraltro la questione giuridica posta dalla ricorrente è superata, nel caso concreto, dal fatto che il Tribunale di Palermo ha adottato una decisione che risponde anche al regime previgente laddove ha ritenuto il rapporto di strumentalità tra credito e attività illecita e ha poi rilevato che il creditore non ha dimostrato la propria buona fede. 3. Il secondo e terzo motivo, per un verso, sono generici, mentre, per altro verso, sottopongono alla Corte di cassazione rivalutazioni in fatto estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità. 3.1. Circa il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, il Tribunale ha osservato che lo stesso può fondatamente desumersi dalla circostanza che il finanziamento è stato erogato il 6 luglio 2007, durante il periodo di accertata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], pericolosità che si è manifestata dagli anni '90 sino al 2008. All'epoca i figli del proposto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mutuatari e formali intestatari dell'immobile, facevano parte del nucleo familiare del padre, che aveva stabilito la propria residenza nell'appartamento poi confiscato. Circa la prova della buona fede, gravante sulla banca istante, il Tribunale ha evidenziato come la documentazione prodotta non fosse in grado di dimostrare la sussistenza del requisito in parola: - il mutuo è stato concesso a persone prive di risparmi che offrivano come unica garanzia di solvibilità la percezione di una retribuzione esigua da lavoro dipendente;- l'importo del mutuo era manifestamente incongruo rispetto alla capacità reddituale dei mutuatari ove si consideri che costoro dovevano sostenere una rata mensile di 1.187,15 euro, a fronte di uno stipendio netto di euro 1.390,00- 1.429,00, che risultava percepito da [OSCURATO:PERSONA] e di euro 1.300, che risultava percepito da [OSCURATO:PERSONA]; - i redditi familiari erano esigui (19.213,00 nel 2006 e 23.891,00 nel 2007); - l'istituto di credito non si era neppure premurato di acquisire copia del contratto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] o una dichiarazione del datore di lavoro (adempimento che la stessa banca aveva riconosciuto come doveroso); - la banca non ha esercitato alcun reale controllo sulla documentazione prodotta dai mutuatari: i cedolini dello stipendio presentavano degli elementi (evidenziati a pag. 6 del decreto impugnato) che consentivano di rilevarne ictu ocu/i la falsità. 3.2. La decisione risulta sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici, e si conforma ai principi della giurisprudenza legittimità, secondo cui: - «la strumentalità del credito rispetto alla attività criminale del prevenuto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite» (Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 275533; conf. sulla operatività della presunzione semplice; Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 280793). - deve escludersi la sussistenza della buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, quando tale soggetto versa in una situazione di negligenza per aver trascurato di osservare obblighi di informazione derivanti dalla legge o da norme di comune prudenza (Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264374; conf., tra le altre, Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 265930, che ha escluso la buona fede dell'istituto di credito il quale, trascurando negligentemente gli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi, aveva concesso un mutuo ipotecario di importo manifestamente eccessivo rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario). 3.3. A fronte di tanto il ricorso si rivela generico laddove non si confronta adeguatamente con l'apparato argomentativo della decisione impugnata, risolvendosi nella devoluzione alla Corte di cassazione di una inammissibile rilettura degli elementi di fatto esposti in ricorso.4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'istituto di credito ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
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