CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 32997/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21627/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, [OSCURATO:PERSONA] 156, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] 2 SCALA 34/A, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA ITALIA 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – avverso l’ordinanza n.278/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in opposizione ex art. 702 bis cod. proc. civ. il [OSCURATO:PERSONA] 2 scala 34/A chiese la revoca del decreto n. 1702/2029, emesso dal Tribunale di Siracusa il 27/09/2019 , con il quale gli era stato ingiuntoil pagamento della somma di euro 7.068,05 in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , a titolo di liquidazione dei compensi professionali relativi alladifesa del Condominio in una causa di rendicont o contro l’allora amministratore condominiale , deducendo , a sostegno dell’opposizione, la carenza di legittimazione del professionista per inesistenza e/o mancato conferimento della procura alle liti, e, in subordine,contestando la congruità dei compensi e delle spese liquidate. [OSCURATO:PERSONA] , costituitosi, replicò che il conferimento dell’incarico era avvenuto con delibera condominiale del 16/10/2023 , con la quale l’assemblea aveva provveduto a “delegare” l’attività di patrocinare il giudizio. Chiese, pertanto, il rigetto dell’opposizione e l’accoglimento della domanda principale formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo, la condanna alla corresponsione di quanto dovuto e il pagamento degli interessi da calcolare sulla somma liquidata dal Giudice. Il Tribunale di Siracusa accolse l’opposizione del Condominio e condannòl’opposto al pagamento delle spese processuali. Questi, in sintesi, gli argomenti dell’ordinanza per quel che qui possa ancora rilevare: La procura “ad litem” ex art. 83 cod. proc. civ . è un negozio processuale unilaterale, formale ed autonomo, che investe della rappresentanza in giudizio il difensore, distinguendosidal rapporto interno che invece ha fonte nel contratto di prestazione d’opera professionale, stipulato tra quest’ultimo e il cliente, restando insensibile alla sorte del contratto di patrocinio. Posta la riportata premessa, il Tribunale così testualmente motiva: Nel caso di specie va esaminato il capo della delibera assembleare del 16/10/2013 che al punto n. 8 recita: “l’assemblea delibera di richiedere al giudice l’ordine ex art. 263 c.p.c. di presentazione dei rendiconti che per gli anni 2008-2013 non siano stati approvati alla data di presentazione della domanda, da depositare entro il prossimo 30 novembre 2013. A tal proposito l’assemblea delega l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”. A seguito di ciò l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Presidente della detta assemblea e su delega della stessa, si autoconferisce la procura per promuovere il giudizio (…)avente ad oggetto il rendimento dei conti. Alla luce di quanto sopra (…) appare evidente che l’assemblea condominiale, con la delibera del 16/10/2023, non abbia conferito alcuna procura, ma abbia delegato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a compiere l’attività quale condomino e non già quale procuratore del Condominio stesso Di conseguenza, la procura redatta nell’atto introduttivo dell’intrapreso giudizio era da considerarsi inesistente, ovvero affetta da nullità insanabile [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione fondato su otto motivi, ulteriormente illustrati da memoria, il [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 cod. proc. civ, e segg., 1387, 1703, 1706 e 1708 cod. civ. per aver il Tribunale erroneamente sussunto i fatti nella fattispecie di cui all’art. 83 cod. proc. civ (procura alle liti) e 1387 cod. civ. (delega) e non in quella del mandato di cui agli artt. 1703 cod. civ. e segg. Secondo l’assunto del ricorrente , poiché l’esistenza dell’incarico era stata accertata anche dall’impugnata ordinanza, seppur negandonenatura professionale, la sussunzione nella corretta fattispecie del mandato avrebbe consentito anche la possibilità dell’auto-conferimento della procura alle liti ai sensi di quanto dispone l’art. 1708, co.1, cod. civ. mandato comprende non solo gli atti per il quale è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento . Il ricorrente afferma altresì che il contratto di patrocinio, detto anche contratto di mandato o di opera professionale, è un negozio bilaterale e come tale è insensibile e non segue le sorti della procura ad litem. 2. Con il secondo motivo viene censurata l’ordinanza, in relazione all’art. 360, co.1 , n. 3) , cod. proc. civ ., per violazione dei principi giurisprudenziali in tema di onorari professionali avendo il Tribunale erroneamente dedotto che il diritto al compenso decada in caso di dichiarazione di invalidità della procura, affermando così, un principio confliggente con quelli consolidati in materia. 3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt. 24 e 111 Cost, 132, co. 2 , n. 4), 128 disp. att. cod. proc. civ., 702 - ter cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , co.1 , n. 3) , cod. proc. civ. non avendo il Tribunale fornito adeguata motivazione sull’iter logico che aveva portato al convincimento secondo cui l’attività del ricorrente fosse stata compiuta in qualità di condo mino e non già quale procuratore del Condominio 4. Con il quarto motivo, riferitoal co. 1 , n.4) dell’art. 360 cod. proc. civ., viene censurato l’accoglimento dell’avversa eccezione relativa alla validità della procura alle liti, che per parte ricorrente sarebbe tardiva e pertanto inammissibile. Inoltre, si soggiunge, una tale eccezione avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio di rendicontazione e solo dalla parte convenuta (l’allora amministratore [OSCURATO:PERSONA]), che ne aveva esclusivo interesse. 5. Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell’art. 101, co.2,cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , co.1 , n. 4) , cod. proc. civ. Si assume che il Tribunale abbia pronunciato “a sorpresa”, avendo ricavato d’ufficio dagli atti la qualità di condomino del ricorrente, alla quale aveva fatto conseguire il convincimento circa l’attribuzione gratuita dell’incarico, omettendo di segnalare la questione alle parti, al fine di assicurare il contraddittorio su una tale questione reputata decisiva dal Giudice. 6. Con il sesto motivo viene denunciataviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ.,in relazione al co. 1 , n.4) dell’art. 360 cod. proc. civ. , avendo il Tribunale fondato la decisione su un fatto decisivo (qualità di “condomino” del ricorrente), non dedotto e/o discusso tra le parti ma frutto di una falsa percezione della realtà o svista materiale rispetto alle risultanze istruttorie. 7. Con il settimo motivo si lamenta, in relazione all’art 360,co. 1 , n.5), cod. proc. civ, l’omesso esame delle rilevanze istruttorie e , in particolare, del verbale di assemblea del 12/09/2014 , contenente la delibera di revoca del contratto di mandato, nonché la richiesta del Condominio di proposta di riduzione della parcella relativa all’attività svolta in esecuzione del contratto di mandato, documenti non disconosciuti,né opposti da controparte. 8. Con l’ottava doglianza si deducel’apparenza della motivazione in ordine alleargomentazioni poste a fondamento della decisione, che per la loro incongruenza rispetto alla fattispecie concreta, non apparivanoidonee a rendere percepibile la “ ratio decidendi ”, in violazione degli artt. 132 , co.2, cod. proc. civ., 118 disp att. Cod. proc. civ. , 11 1, co.6 , Cost, in relazione all’art. 360,co.1, n. 5) , cod. proc. civ . I primi due motivi, tra loro connessi, sono fondati. Occorre distinguere il contratto di mandato, al cui “genus” appartiene indubbiamente l’incarico che il cliente conferisce all’avvocato per lo svolgimento di attività giudiziaria o extragiudiziaria, dalla procura alle liti rilasciata al professionista, che rappresenta e difende in giudizio il mandante. Quest’ultimo atto, costituente lo strumento attraverso il quale la controparte in giudizio e il giudice stesso conoscono della legittimità processuale delle attività del professionista, deve rispettare le forme e i contenuti di cui all’art. 83 cod. proc. civ. Si tratta, a ben vedere, del necessario strumento di conoscenza circa la legittima esistenza dei poteri processuali dell’avvocato, avente valenza processuale e, perciò, pubblicistica. Si è già avuto modo di chiarire che, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso (Sez. 3, n. 14276, 08/06/2017, Rv. 644641 – 02; si veda pure Cass. n. 6905/2019) Da ciò deriva che il rapporto privatistico negoziale alla base dell’impegno assunto dall’avvocato non ha rilievo ai fini processuali: quel che conta è che il legale stia in giudizio munito di regolare procura alle liti, redatta ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. Anzi, non è precluso al mandante del contratto d’opera professionale incaricare l’avvocato nell’interesse di un terzo. Ovviamente, è appena il caso di soggiungere, dovrà essere quest’ultimo a rilasciare la procura alle liti (per un caso del genere si veda Cass. n. 19416/2016, in motivazione alle pagg. 4 e 5). Per converso, la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (si veda la già richiamata Cass. n. 6905/2019). Da quanto esposto, discende che il rilievo del vizio della procura alle liti trova la esclusiva sede giudiziaria nella causa nella quale il professionista espleta il suo incarico e l’invalidità di un tal atto non può che essere fatta valere dall’altra parte processuale, unica ad avervi interesse. Il ragionamento del Tribunale, pur partendo dal presupposto teorico corretto che pone la distinzione tra il rapporto interno (civilistico) tra il cliente e l’avvocato, prestatore dell’opera professionale, e quello c.d. esterno della procura alle liti, precipita in una conclusione giuridicamente erronea. Appare utile riportare lo stringato passaggio motivazionale pertinente. Scrive il Tribunale, dopo aver esattamente distinto tra procura “ad litem” e contratto di prestazione d’opera professionale, Nel caso di specie va esaminato il capo della delibera assembleare del 16/10/2013 che al punto n. 8 recita: “l’assemblea delibera di richiedere al giudice l’ordine ex art. 263 c.p.c. di presentazione dei rendiconti che per gli anni 2008-2013 non siano stati approvati alla data di presentazione della domanda, da depositare entro il prossimo 30 novembre 2013. A tal proposito l’assemblea delega l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”. A seguito di ciò l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Presidente della detta assemblea e su delega della stessa, si autoconferisce la procura per promuovere il giudizio (…).Alla luce di quanto sopra, esaminata la detta documentazione, appare evidente che l’assemblea condominiale, con la delibera del 16/10/2013, non abbia conferito alcuna procura, ma abbia delegato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a compiere l’attività quale condomino e non già quale procuratore del Condominio stesso e, di conseguenza, conclude il Tribunale, esiste alcun incarico professionale e la procura agli atti del detto procedimento è da considerarsi inesistente, ovvero affetta da nullità insanabile La sentenza, dopo avere correttamente distinto, confonde i due piani. Il conferimento dell’incarico professionale all’avvocato non richiede forme vincolate e, soprattutto, la procura “ad litem” non costituisce lo strumento attraverso il quale viene stipulato il contratto d’opera professionale, con il quale il cliente (mandante) richiede all’avvocato (mandatario) il compimento di determinate prestazioni professionali. Di conseguenza, la procura “ad litem”, valida o invalida che sia (ma si è già detto che dell’invalidità di essa, anche nella sua forma più radicale, costituita dall’inesistenza, non può di certo dolersi la parte rappresentata in giudizio dall’avvocato, ma solo la controparte e in seno a quel giudizio), che presuppone la stipulazione, anche per fatto concludente, del contratto di prestazione d’opera professionale (mandato di patrocinio), giammai può costituire strumento attraverso il quale misurare esistenza e validità del contratto a monte, costituente “prius”, del quale è atto esecutivo. Per altro e correlato verso la sentenza, errando nel sussumere la fattispecie concreta in quella astratta, nega che fra il condominio e il ricorrente fosse stato stipulato un contratto di mandato professionale per solo il fatto che l’incarico all’avvocato era stato conferito dall’assemblea del condominio, di cui costui sarebbe stato condomino (peraltro, una tale qualità, sconfessata dal ricorrente, il Giudice presuppone, senza tuttavia spiegare la fonte processuale di una tale conoscenza). Conclusione, questa, niente affatto condivisibile, non sussistendo in astratto incompatibilità fra incarico professionale, ma anche di semplice prestazione d’opera, da parte del condomino in favore del condominio, ponendosi solo l’esigenza di tener conto, ai fini del compenso, della “quota d’opera” di cui il mandatario s’avvantaggia in proporzione della sua proprietà millesimale. In disparte va rilevato che il Giudice ha ignorato d’apprezzare un indiceassai significativo costituito dalla successiva delibera del 12/9/2014 con la quale l’assemblea condominiale espressamente revocò al Fagotto il mandato difensivo in precedenza conferito (atto puntualmente richiamato dal ricorrente a pag. 18). Restando logicamente assorbiti (in senso proprio) gli altri motivi, a questo punto s’impone la cassazione con rinvio della decisione impugnata in relazione alle censure accolte. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio (che si individua nello stessoTribunale di Siracusa, in persona di altro magistrato) , oltre a riesaminare la vicenda facendo applicazione dei principi di diritto sopra illustrati, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata