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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20184/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentate e difese, in virtù diprocura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale in atti;– ricorrenti –controNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 1126/24, depositata in cancelleria in data19/4/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;Con due distinti ricorsi per parte, tutti depositati in data 17.01.2020,la Sig.ra Russo e la Sig.ra Depoli (d’ora in poi, anche “le contribuenti”),hanno impugnato, la prima, gli avvisi di accertamento nn.T9D013D04134-2019 e T9D013D04132-2019 e, la seconda, gli avvisidi accertamento nn.

T9D013D04125-2019 e T9D03D04127-2019, coni quali l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 41 bis, D.P.R. 600/1973,per il periodo d’imposta degli anni 2014 e 2015, assumeva di avereaccertato un loro asserito maggior reddito di capitale, in quanto sociedella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - società di famiglia ed operante nelsettore immobiliare -, con una partecipazione del 22,50%, la prima, edel 45% la seconda.Secondo l’accertamento dell’Ufficio, nello specifico, la ImmobiliareSmeraldo era a sua volta detentrice dell’85% del capitale sociale dellaSifer S.p.A., società operante nel settore commerciale degli acciai,quale destinataria del presupposto avviso di accertamento n.TF3030202908-2019 emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] I di Napoli aseguito della “riscontrata annotazione, nei registri contabili, di fattureafferenti operazioni qualificate come oggettivamente inesistenti e dideduzioni dei relativi costi fittizi”.r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026Le contribuenti, nei rispettivi giudizi dalle stesse promossi, hannodedotto in primo luogo di non avere mai svolto alcuna funzioneoperativa e/o gestionale nella Sifer, la cui partecipazione da parte dellaImmobiliare Smeraldo era stata peraltro ceduta in data 12.10.2017,con atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, Rep.71934/29003.Le odierne ricorrenti hanno contestato il suddetto accertamentoassumendo che in caso di distribuzione “mediata” degli utili nellesocietà a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione delreddito non dichiarato dalla società che l’avrebbe prodotto si applicasolo agli amministratori o ai legali rappresentanti che avesseroeffettivamente gestito la società, mentre invece per gli altri soci l’oneredella prova in merito alla effettiva percezione incombe in capoall’Ufficio.[OSCURATO:PERSONA], poi, nello specifico, ha evidenziato di essere una semplicecasalinga, mentre la Depoli ha dedotto di essere residente all’estero sindal 2009 dove vive con la sua famiglia dedicandosi a tempo pieno allacrescita ed educazione delle sue giovani figlie.Entrambe hanno inoltre rimarcato di essere socie non già della Sifer,dove sarebbero state commesse le irregolarità, bensì della ImmobiliareSmeraldo S.r.l., società immobiliare di famiglia, che a sua volta avevadetenuto in passato azioni della Sifer, e di non avere loro mai ricopertocariche sociali e/o di avere svolto attività di gestione, partecipandounicamente all’assemblea annuale di approvazione del bilanciod’esercizio della società immobiliare.Le contribuenti hanno poi dato evidenza, ampiamente documentata,dei danni e contenziosi patiti dalla [OSCURATO:PERSONA], in ragionedelle fideiussioni concesse a favore della Sifer e della partecipazionedella prima società nella seconda.r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026In diritto, le contribuenti hanno quindi lamentato la violazione deiprincìpi che sovrintendono al riparto dell’onere della prova, essendol’accertamento dell’Ufficio basato su una doppia presunzione, quella didistribuzione degli asseriti utili extracontabili dalla Sifer allaImmobiliare Smeraldo e da quest’ultima ai suoi soci, raggiungendoquindi un terzo livello, così contravvenendo al divieto della doppiapresunzione “presumptio de presumpto”.Le contribuenti non avrebbero avuto nessun miglioramento della loroposizione economica e non si sarebbero mai interessate della gestionesocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da loro partecipata.Hanno contestato la legittimità dell’imputazione diretta del redditoprodotto da una società oggetto di accertamento “saltando” la societàintermedia partecipante al capitale della società accertata, nel caso incui, come quello che ci occupa, la società intermedia sia effettiva edoperativa e non si versi in una ipotesi di abuso del diritto.I rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Sifer S.p.A. sarebberostati conflittuali, tali, dunque, da non giustificare unacompartecipazione della prima nell’occultamento degli utili prodottidalla seconda.Non vi sarebbe stato, inoltre, alcun flusso monetario tra la Sifer S.p.A.e le ditte apparentemente fornitrici, tale da far ipotizzare che vi fossestata una concreta distribuzione di utili da parte della detta Sifer.Nessuna indagine penale, inoltre, sarebbe stata avviata nei confrontidelle contribuenti, cosa che dovrebbe indurre a ritenere che nessunutile sarebbe finito nella loro disponibilità.Nel contraddittorio con l’Ufficio, la CGT-1 di Milano rigettò i ricorsi.Su distinti appelli delle contribuenti, nel contraddittorio con l’Ufficio, laCGT-2 della Lombardia, previa la loro riunione, confermò la sentenzadi primo grado.r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026Avverso la sentenza d’appello, le contribuenti propongono ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., le contribuenti hanno chiesto, con una articolata istanza, ladefinizione del procedimento nelle forme ordinarie.Le contribuenti hanno anche depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riferimentoagli artt. 41, comma 2 e 67, comma 2, d.P.R. n. 600/73, all’art. 45d.P.R. n. 917/1986 e agli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché error inprocedendo ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art.36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 112 c.p.c., permotivazione apparente”, le contribuenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione della norma sul riparto dell’onere della prova(art. 2697 c.c.).Contestano, inoltre, i presupposti su cui si fonda la regolagiurisprudenziale della presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base, deducendo che in ogni casotale regola non si applicherebbe nel caso in cui il contribuente siaestraneo alla gestione sociale.Sarebbe inammissibile, inoltre, che si possano imputare ai soci di unasocietà non oggetto di verifica fiscale, partecipante al capitale diun’altra società, gli utili presuntivamente distribuiti da quest’ultima,oggetto di verifica fiscale, alla società socia.r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026Opinare diversamente significherebbe svuotare la personalità giuridicadella società socia e ridurre l’ente societario ad un fenomeno di abusodel diritto.Il nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, indurrebbe aritenere che senza prove dirette e concrete le riprese fiscali nonpossono essere convalidate.Inoltre, per potersi parlare di distribuzione di utili extracontabili,occorrerebbe che vi siano flussi monetari prodotti dall’attività “a nero”dell’operatore economico (nel caso di specie, la Sifer S.p.A.), conesclusione, dunque, del maggior reddito prodotto dalla elisione di costifittizi avvenuta tramite fittizie compensazioni tra crediti e debiti.1.1.

Il motivo è infondato.E’ diritto vivente il principio secondo il quale l’accertamento di utiliextracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativalegittima la ripresa fiscale, in capo ai soci, degli utili che,presuntivamente, sono stati distribuiti ad essi in base alle rispettivequote di partecipazione al capitale, senza peraltro che possa farsiquestione di doppia imposizione nel caso in cui, nella ripresa a caricodei soci, l’amministrazione non applichi il disposto dell’art. 47 Tuir,visto che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la dettadisposizione si applica solo nel caso di utili dichiarati ed oggetto didelibera assembleare di distribuzione tra i soci, non nei casi in cui laripresa fiscale a carico del socio sia stata esercitata in seguitoall’accertamento che la società aveva prodotto utili in nero (cfr. per lalegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,ex multis, Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 27778 del 22/11/2017, Rv.646282 – 01; per l’inesistenza della doppia imposizione nel caso dipresunzione di distribuzione di utili extracontabili, cfr. Cass., n.10806/2026, e gli arresti ivi citati).r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa opera anche nel caso in cui l’accertamentodella produzione degli utili sia conseguito al disconoscimento di costifittizi (cfr. Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 33976/2019; Cass., n.10679/2022; Cass., n. 15274/2025), non rilevando il modo in cui ilmaggior reddito accertato venga prodotto.L’operatività della detta presunzione non è mutata dopo l’entrata invigore del nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633 - 01).Nonostante delle oscillazioni, in sede giurisprudenziale, per le quali ilfondamento della presunzione della distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base partecipativa sembra essereil coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione dell’impresa sociale(ex coeteris, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24907 del 09/09/2025, Rv.676424-01), si deve chiarire che il fondamento della presunzione delladistribuzione degli utili extracontabili è la particolare intensità dellaaffectio societatis che, in genere, accomuna i soci di una società dicapitali a ristretta base partecipativa.Orbene, tale affectio non necessariamente trae origine da un vincolofamiliare (ad esempio, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25468 del18/12/2015, Rv. 638161 - 01), potendo essa caratterizzare il rapportoche lega soggetti che partecipano ad un’impresa nella quale, per la suasemplice struttura organizzativa e per le sue non rilevanti dimensioni,la compattezza tra le persone che ne detengono il capitale conta di piùrispetto alla volontà di coloro che formalmente ne ricoprono la caricadi amministratore.Ne consegue, in ogni caso, che affinché trovi applicazione il principiodella presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in unasocietà a ristretta base partecipativa, non è necessario che il socio chesubisca la ripresa fiscale ricopra ruoli gestori o direttivi: basta cher.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026faccia parte della compagine sociale senza mai aver intrapreso azioniconcrete che lo abbiano posto in conflitto con la società o con gliamministratori di essa.La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, infatti si fondasu due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativaintesa quale particolare intensità dell’affectio tra i soci; l’accertamentodi utili extracontabili in capo alla società.La prova che il socio di società a ristretta base partecipativa deve offrireper vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabiliaccertati in capo alla società, d’altro canto, deve consistere non in unaprova negativa, avente ad oggetto il fatto di non aver ricevuto ladistribuzione degli utili; bensì nella prova positiva della destinazioneimpressa a quegli utili prodotti “a nero”.Alla partecipazione al capitale di rischio di una società commerciale incui domina l’elemento volontaristico espresso da un piccolo edomogeneo gruppo di soggetti, infatti, è connaturato lo scopospeculativo, con la conseguenza che gli utili definitivamente accertatiin capo alla società, di cui non sia provata una “immobilizzazione” ouna specifica destinazione, non possono che essere finiti, direttamenteo indirettamente, pro quota, nella disponibilità dei singoli soci, a menoche taluno di essi non dimostri di avere, in corrispondenza dei periodidi imposta accertati, intrapreso azioni concrete atte ad evidenziare unsuo interesse o una sua posizione contraria o confliggente con quelladella ristretta compagine sociale.Quanto al “ribaltamento” pro quota, in capo alle persone fisiche sociedi società partecipanti al capitale della società oggetto di accertamento,degli utili accertati, deve qui rilevarsi, sulla scia di alcuni precedentigiurisprudenziali di legittimità (Cass., n. 4861/2024; Cass., n.6266/2026), che, in caso di società a ristretta base che partecipa alcapitale sociale di una società a ristretta base partecipativa,r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’accertamento svolto a carico della persona fisica socia della società asua volta socia non ha come suo presupposto l’emissione di un avvisodi accertamento nei confronti di quest’ultima società:l’amministrazione, che abbia accertato il conseguimento di utili nondichiarati in capo ad una società a ristretta base, può legittimamentenotificare l’avviso di accertamento per la ripresa fiscale degli utilipresuntivamente distribuiti a favore delle persone fisiche socie dellesocietà, anch’esse a ristretta base, che partecipano al capitale socialedella società oggetto del primo accertamento.La non necessità dell’emissione dell’avviso di accertamento neiconfronti della società a ristretta base partecipante, infatti, deriva, sulpiano del diritto positivo, dalla circostanza che nessuna norma obbligal’amministrazione a procedere formalmente ad un previo accertamentonei confronti della società; sul piano dell’analisi economica del diritto,dalla considerazione che, secondo l’id quod plerumque accidit, lesocietà a ristretta base partecipativa e di semplice strutturaorganizzativa hanno come unico fine naturale quello della produzionedi utili allo scopo di distribuzione tra i soci (art. 2247 c.c.).Chiaramente, la scelta di esercitare la ripresa degli utili extracontabilidirettamente a carico delle persone fisiche socie non può ledere il dirittodi difesa di queste ultime, che potranno, sia in giudizio che in sedeprocedimentale, dedurre e dimostrare con ogni mezzo di prova chel’accertamento nei loro confronti è precluso in quanto sarebbe statoprecluso l’accertamento a carico della società da esse partecipata o chegli utili extracontabili prodotti dalla società oggetto di verifica fiscalenon sono stati distribuiti alla società da esse partecipata (e che dunquenon avrebbero potuto essere distribuiti ad esse), avendo avuto unadestinazione specifica.1.2.Il giudice di appello ha correttamente applicato i suindicati princìpialla fattispecie di causa: la società oggetto di accertamento, la Siferr.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 9Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026S.p.A., è una società a ristretta base, a sua volta partecipata da unasocietà a ristretta base familiare; dopo aver accertato la produzione dimaggiori utili in capo alla Sifer S.p.A., l’amministrazione ha emesso unavviso di accertamento in capo alle odierne contribuenti imputando lorodirettamente pro quota gli utili presuntivamente distribuiti allaImmobiliare Smeraldo s.r.l.Esistevano, dunque, i presupposti giurisprudenziali per l’applicazionedella presunzione della distribuzione degli utili extracontabili,trattandosi di due società di capitali a ristretta base partecipativa.L’amministrazione, come detto, non aveva, dal canto suo, l’obbligo diemettere previamente l’avviso di accertamento nei confronti dellaImmobiliare Smeraldo s.r.l., e l’imputazione diretta degli utili pro quotaalla contribuente non ha precluso a quest’ultima di proporre difese inmerito al presupposto accertamento di fatto della presuntadistribuzione di utili extracontabili pro quota in capo alla ImmobiliareSmeraldo s.r.l.Le contribuenti, in sede di merito, non sono riuscite, dal canto loro, aprovare, secondo l’insindacabile giudizio della CGT-2, il fatto che gliutili accertati in capo alla Sifer S.p.A. non erano stati distribuiti allaImmobiliare Smeraldo s.r.l. per essere stata impressa ad essi unaspecifica destinazione.2.

Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi degli artt. 96, commi 3 e 4 c.p.c., le contribuenti devono esserecondannate a pagare, in favore rispettivamente dell’Agenzia delleEntrate e della cassa delle ammende, le somme indicate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 10Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro seimila per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di euroseimila.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di eurotremila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentate e difese, in virtù diprocura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale in atti;– ricorrenti –controNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 1126/24, depositata in cancelleria in data19/4/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;Con due distinti ricorsi per parte, tutti depositati in data 17.01.2020,la Sig.ra Russo e la Sig.ra Depoli (d’ora in poi, anche “le contribuenti”),hanno impugnato, la prima, gli avvisi di accertamento nn.T9D013D04134-2019 e T9D013D04132-2019 e, la seconda, gli avvisidi accertamento nn. T9D013D04125-2019 e T9D03D04127-2019, coni quali l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 41 bis, D.P.R. 600/1973,per il periodo d’imposta degli anni 2014 e 2015, assumeva di avereaccertato un loro asserito maggior reddito di capitale, in quanto sociedella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - società di famiglia ed operante nelsettore immobiliare -, con una partecipazione del 22,50%, la prima, edel 45% la seconda.Secondo l’accertamento dell’Ufficio, nello specifico, la ImmobiliareSmeraldo era a sua volta detentrice dell’85% del capitale sociale dellaSifer S.p.A., società operante nel settore commerciale degli acciai,quale destinataria del presupposto avviso di accertamento n.TF3030202908-2019 emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] I di Napoli aseguito della “riscontrata annotazione, nei registri contabili, di fattureafferenti operazioni qualificate come oggettivamente inesistenti e dideduzioni dei relativi costi fittizi”.r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026Le contribuenti, nei rispettivi giudizi dalle stesse promossi, hannodedotto in primo luogo di non avere mai svolto alcuna funzioneoperativa e/o gestionale nella Sifer, la cui partecipazione da parte dellaImmobiliare Smeraldo era stata peraltro ceduta in data 12.10.2017,con atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, Rep.71934/29003.Le odierne ricorrenti hanno contestato il suddetto accertamentoassumendo che in caso di distribuzione “mediata” degli utili nellesocietà a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione delreddito non dichiarato dalla società che l’avrebbe prodotto si applicasolo agli amministratori o ai legali rappresentanti che avesseroeffettivamente gestito la società, mentre invece per gli altri soci l’oneredella prova in merito alla effettiva percezione incombe in capoall’Ufficio.[OSCURATO:PERSONA], poi, nello specifico, ha evidenziato di essere una semplicecasalinga, mentre la Depoli ha dedotto di essere residente all’estero sindal 2009 dove vive con la sua famiglia dedicandosi a tempo pieno allacrescita ed educazione delle sue giovani figlie.Entrambe hanno inoltre rimarcato di essere socie non già della Sifer,dove sarebbero state commesse le irregolarità, bensì della ImmobiliareSmeraldo S.r.l., società immobiliare di famiglia, che a sua volta avevadetenuto in passato azioni della Sifer, e di non avere loro mai ricopertocariche sociali e/o di avere svolto attività di gestione, partecipandounicamente all’assemblea annuale di approvazione del bilanciod’esercizio della società immobiliare.Le contribuenti hanno poi dato evidenza, ampiamente documentata,dei danni e contenziosi patiti dalla [OSCURATO:PERSONA], in ragionedelle fideiussioni concesse a favore della Sifer e della partecipazionedella prima società nella seconda.r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026In diritto, le contribuenti hanno quindi lamentato la violazione deiprincìpi che sovrintendono al riparto dell’onere della prova, essendol’accertamento dell’Ufficio basato su una doppia presunzione, quella didistribuzione degli asseriti utili extracontabili dalla Sifer allaImmobiliare Smeraldo e da quest’ultima ai suoi soci, raggiungendoquindi un terzo livello, così contravvenendo al divieto della doppiapresunzione “presumptio de presumpto”.Le contribuenti non avrebbero avuto nessun miglioramento della loroposizione economica e non si sarebbero mai interessate della gestionesocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da loro partecipata.Hanno contestato la legittimità dell’imputazione diretta del redditoprodotto da una società oggetto di accertamento “saltando” la societàintermedia partecipante al capitale della società accertata, nel caso incui, come quello che ci occupa, la società intermedia sia effettiva edoperativa e non si versi in una ipotesi di abuso del diritto.I rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Sifer S.p.A. sarebberostati conflittuali, tali, dunque, da non giustificare unacompartecipazione della prima nell’occultamento degli utili prodottidalla seconda.Non vi sarebbe stato, inoltre, alcun flusso monetario tra la Sifer S.p.A.e le ditte apparentemente fornitrici, tale da far ipotizzare che vi fossestata una concreta distribuzione di utili da parte della detta Sifer.Nessuna indagine penale, inoltre, sarebbe stata avviata nei confrontidelle contribuenti, cosa che dovrebbe indurre a ritenere che nessunutile sarebbe finito nella loro disponibilità.Nel contraddittorio con l’Ufficio, la CGT-1 di Milano rigettò i ricorsi.Su distinti appelli delle contribuenti, nel contraddittorio con l’Ufficio, laCGT-2 della Lombardia, previa la loro riunione, confermò la sentenzadi primo grado.r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026Avverso la sentenza d’appello, le contribuenti propongono ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., le contribuenti hanno chiesto, con una articolata istanza, ladefinizione del procedimento nelle forme ordinarie.Le contribuenti hanno anche depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riferimentoagli artt. 41, comma 2 e 67, comma 2, d.P.R. n. 600/73, all’art. 45d.P.R. n. 917/1986 e agli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché error inprocedendo ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art.36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 112 c.p.c., permotivazione apparente”, le contribuenti censurano la sentenzaimpugnata per violazione della norma sul riparto dell’onere della prova(art. 2697 c.c.).Contestano, inoltre, i presupposti su cui si fonda la regolagiurisprudenziale della presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base, deducendo che in ogni casotale regola non si applicherebbe nel caso in cui il contribuente siaestraneo alla gestione sociale.Sarebbe inammissibile, inoltre, che si possano imputare ai soci di unasocietà non oggetto di verifica fiscale, partecipante al capitale diun’altra società, gli utili presuntivamente distribuiti da quest’ultima,oggetto di verifica fiscale, alla società socia.r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026Opinare diversamente significherebbe svuotare la personalità giuridicadella società socia e ridurre l’ente societario ad un fenomeno di abusodel diritto.Il nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, indurrebbe aritenere che senza prove dirette e concrete le riprese fiscali nonpossono essere convalidate.Inoltre, per potersi parlare di distribuzione di utili extracontabili,occorrerebbe che vi siano flussi monetari prodotti dall’attività “a nero”dell’operatore economico (nel caso di specie, la Sifer S.p.A.), conesclusione, dunque, del maggior reddito prodotto dalla elisione di costifittizi avvenuta tramite fittizie compensazioni tra crediti e debiti.1.1. Il motivo è infondato.E’ diritto vivente il principio secondo il quale l’accertamento di utiliextracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativalegittima la ripresa fiscale, in capo ai soci, degli utili che,presuntivamente, sono stati distribuiti ad essi in base alle rispettivequote di partecipazione al capitale, senza peraltro che possa farsiquestione di doppia imposizione nel caso in cui, nella ripresa a caricodei soci, l’amministrazione non applichi il disposto dell’art. 47 Tuir,visto che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la dettadisposizione si applica solo nel caso di utili dichiarati ed oggetto didelibera assembleare di distribuzione tra i soci, non nei casi in cui laripresa fiscale a carico del socio sia stata esercitata in seguitoall’accertamento che la società aveva prodotto utili in nero (cfr. per lalegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,ex multis, Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 27778 del 22/11/2017, Rv.646282 – 01; per l’inesistenza della doppia imposizione nel caso dipresunzione di distribuzione di utili extracontabili, cfr. Cass., n.10806/2026, e gli arresti ivi citati).r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa opera anche nel caso in cui l’accertamentodella produzione degli utili sia conseguito al disconoscimento di costifittizi (cfr. Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 33976/2019; Cass., n.10679/2022; Cass., n. 15274/2025), non rilevando il modo in cui ilmaggior reddito accertato venga prodotto.L’operatività della detta presunzione non è mutata dopo l’entrata invigore del nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633 - 01).Nonostante delle oscillazioni, in sede giurisprudenziale, per le quali ilfondamento della presunzione della distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base partecipativa sembra essereil coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione dell’impresa sociale(ex coeteris, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24907 del 09/09/2025, Rv.676424-01), si deve chiarire che il fondamento della presunzione delladistribuzione degli utili extracontabili è la particolare intensità dellaaffectio societatis che, in genere, accomuna i soci di una società dicapitali a ristretta base partecipativa.Orbene, tale affectio non necessariamente trae origine da un vincolofamiliare (ad esempio, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25468 del18/12/2015, Rv. 638161 - 01), potendo essa caratterizzare il rapportoche lega soggetti che partecipano ad un’impresa nella quale, per la suasemplice struttura organizzativa e per le sue non rilevanti dimensioni,la compattezza tra le persone che ne detengono il capitale conta di piùrispetto alla volontà di coloro che formalmente ne ricoprono la caricadi amministratore.Ne consegue, in ogni caso, che affinché trovi applicazione il principiodella presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in unasocietà a ristretta base partecipativa, non è necessario che il socio chesubisca la ripresa fiscale ricopra ruoli gestori o direttivi: basta cher.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026faccia parte della compagine sociale senza mai aver intrapreso azioniconcrete che lo abbiano posto in conflitto con la società o con gliamministratori di essa.La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, infatti si fondasu due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativaintesa quale particolare intensità dell’affectio tra i soci; l’accertamentodi utili extracontabili in capo alla società.La prova che il socio di società a ristretta base partecipativa deve offrireper vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabiliaccertati in capo alla società, d’altro canto, deve consistere non in unaprova negativa, avente ad oggetto il fatto di non aver ricevuto ladistribuzione degli utili; bensì nella prova positiva della destinazioneimpressa a quegli utili prodotti “a nero”.Alla partecipazione al capitale di rischio di una società commerciale incui domina l’elemento volontaristico espresso da un piccolo edomogeneo gruppo di soggetti, infatti, è connaturato lo scopospeculativo, con la conseguenza che gli utili definitivamente accertatiin capo alla società, di cui non sia provata una “immobilizzazione” ouna specifica destinazione, non possono che essere finiti, direttamenteo indirettamente, pro quota, nella disponibilità dei singoli soci, a menoche taluno di essi non dimostri di avere, in corrispondenza dei periodidi imposta accertati, intrapreso azioni concrete atte ad evidenziare unsuo interesse o una sua posizione contraria o confliggente con quelladella ristretta compagine sociale.Quanto al “ribaltamento” pro quota, in capo alle persone fisiche sociedi società partecipanti al capitale della società oggetto di accertamento,degli utili accertati, deve qui rilevarsi, sulla scia di alcuni precedentigiurisprudenziali di legittimità (Cass., n. 4861/2024; Cass., n.6266/2026), che, in caso di società a ristretta base che partecipa alcapitale sociale di una società a ristretta base partecipativa,r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’accertamento svolto a carico della persona fisica socia della società asua volta socia non ha come suo presupposto l’emissione di un avvisodi accertamento nei confronti di quest’ultima società:l’amministrazione, che abbia accertato il conseguimento di utili nondichiarati in capo ad una società a ristretta base, può legittimamentenotificare l’avviso di accertamento per la ripresa fiscale degli utilipresuntivamente distribuiti a favore delle persone fisiche socie dellesocietà, anch’esse a ristretta base, che partecipano al capitale socialedella società oggetto del primo accertamento.La non necessità dell’emissione dell’avviso di accertamento neiconfronti della società a ristretta base partecipante, infatti, deriva, sulpiano del diritto positivo, dalla circostanza che nessuna norma obbligal’amministrazione a procedere formalmente ad un previo accertamentonei confronti della società; sul piano dell’analisi economica del diritto,dalla considerazione che, secondo l’id quod plerumque accidit, lesocietà a ristretta base partecipativa e di semplice strutturaorganizzativa hanno come unico fine naturale quello della produzionedi utili allo scopo di distribuzione tra i soci (art. 2247 c.c.).Chiaramente, la scelta di esercitare la ripresa degli utili extracontabilidirettamente a carico delle persone fisiche socie non può ledere il dirittodi difesa di queste ultime, che potranno, sia in giudizio che in sedeprocedimentale, dedurre e dimostrare con ogni mezzo di prova chel’accertamento nei loro confronti è precluso in quanto sarebbe statoprecluso l’accertamento a carico della società da esse partecipata o chegli utili extracontabili prodotti dalla società oggetto di verifica fiscalenon sono stati distribuiti alla società da esse partecipata (e che dunquenon avrebbero potuto essere distribuiti ad esse), avendo avuto unadestinazione specifica.1.2.Il giudice di appello ha correttamente applicato i suindicati princìpialla fattispecie di causa: la società oggetto di accertamento, la Siferr.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026S.p.A., è una società a ristretta base, a sua volta partecipata da unasocietà a ristretta base familiare; dopo aver accertato la produzione dimaggiori utili in capo alla Sifer S.p.A., l’amministrazione ha emesso unavviso di accertamento in capo alle odierne contribuenti imputando lorodirettamente pro quota gli utili presuntivamente distribuiti allaImmobiliare Smeraldo s.r.l.Esistevano, dunque, i presupposti giurisprudenziali per l’applicazionedella presunzione della distribuzione degli utili extracontabili,trattandosi di due società di capitali a ristretta base partecipativa.L’amministrazione, come detto, non aveva, dal canto suo, l’obbligo diemettere previamente l’avviso di accertamento nei confronti dellaImmobiliare Smeraldo s.r.l., e l’imputazione diretta degli utili pro quotaalla contribuente non ha precluso a quest’ultima di proporre difese inmerito al presupposto accertamento di fatto della presuntadistribuzione di utili extracontabili pro quota in capo alla ImmobiliareSmeraldo s.r.l.Le contribuenti, in sede di merito, non sono riuscite, dal canto loro, aprovare, secondo l’insindacabile giudizio della CGT-2, il fatto che gliutili accertati in capo alla Sifer S.p.A. non erano stati distribuiti allaImmobiliare Smeraldo s.r.l. per essere stata impressa ad essi unaspecifica destinazione.2. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi degli artt. 96, commi 3 e 4 c.p.c., le contribuenti devono esserecondannate a pagare, in favore rispettivamente dell’Agenzia delleEntrate e della cassa delle ammende, le somme indicate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 25429/2024Numero sezionale 3860/2026Numero di raccolta generale 20184/2026Data pubblicazione 16/06/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro seimila per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di euroseimila.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di eurotremila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 25429/2024 a.c. 6/5/2026 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20184/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris