CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13996/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione (C.F. 03841840287 ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del Oggetto: tributi – N.18951/16 R.G. Est. F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], 9 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 747/03/19depositata in data 24 settembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 19gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ESTCAPITAL –SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.ha impugnato un provvediment o di sospensione di istanza di rimborso IVA, relativa al periodo di imposta 2010 (successivamente oggetto di annullamento parziale) , avent e ad oggetto crediti maturati da alcuni fondi comuni di inve stimento immobiliari chiusi di tipo riservato, amministrati dalla società contribuente; che la CTP di Padova ha rigettato il ricorso della società contribuente; che la CTR del Veneto, con sentenza in data 24 settembre 2019, ha accolto l’appello della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste la società contribuente con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata nota della DRE del Veneto, nella quale si dà atto del venir meno dei provvedimenti o del venir meno della causa di sospensione per insussistenza del carico pendente nei confronti della società contribuente; che il controricorrente ha dichiarato di non opporsi la rinuncia del ricorrente; N.18951/16 R.G. Est. F. D’Aquino che il giudizio deve dichiararsi estinto per rinuncia e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giu