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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 36142/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20051-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N 25 [OSCURATO:PERSONA] 4Ne DELL'AMM.[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, eletLivamente domicMatc) in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 297, presso lo studio 333 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 993/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

19. R.G. 20051/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la deliberazione assembleare del 25 novembre 2009 con la quale era stata disposta la costruzione di un ascensore nel Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 25, in Livorno, chiedendo che la medesima fosse dichiarata nulla o annullata.

Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 144/2011, ha accolto la domanda, ritenendo che il verbale non risultasse idoneo a manifestare la volontà assembleare, in quanto l'ordine del giorno aveva ad oggetto soltanto la "proposta di realizzazione di ascensore" e mancava di dare atto dell'avvenuta votazione sul punto e che dal verbale della precedente assemblea, tenutasi nel 2003, non potesse ricavarsi la volontà del Condominio in ordine all'installazione del suddetto ascensore, mancando l'indicazione delle quote millesimali di ciascun condomino.

2. La sentenza del Tribunale di Livorno è stata impugnata dal Condominio.

La Corte d'appello di Firenze - con sentenza 4 maggio 2017, n. 993 - ha accolto il gravame e, in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di Fiorini e Senesi: la deliberazione del 25 novembre 2009 è infatti - ad avviso della Corte - "in grado di fondare, in via autonoma, la volontà deliberativa del Condominio sull'ascensore".

3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] n. 25. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1136 c.c. e dell'art. 2 della legge n. 21/1989, nella parte in cui ha ritenuto validamente espressa la volontà assembleare nonostante l'omesso svolgimento di qualsivoglia operazione di voto e la irritualità delle forme espressive utilizzate in sede di assemblea".La censura è inammissibile.

La Corte d'appello ha affermato la regolarità del verbale della delibera del 22 novembre 2009 in quanto "il verbale dà correttamente atto delle presenze e indica i millesimi che ciascun condomino rappresenta".

Sempre dal verbale - ha stabilito il giudice d'appello - "risulta eseguita altresì la votazione sul progetto d'installazione dell'ascensore: anche se la forma espressiva non è quella ritualmente usata in casi simili, risultano, comunque, chiaramente dal verbale i pareri espressi da ciascun condomino presente in merito alla realizzazione del progetto; risulta senza dubbio che solo i condomini Fiorini e Senesi furono contrari all'iniziativa, mentre tutti gli altri condomini presenti (coloro che avevano proposto la delibera ovvero i condomini Rustici, Bernardeschi e Dello Sbarba, nonché coloro che avevano aderito alla proposta, i condomini Schiaffino e Marinai/Bernini) espressero voto favorevole".

A fronte di tale specifica valutazione della regolarità e idoneità del verbale da parte del giudice d'appello, la ricorrente si limita a sostenere in modo apodittico che "la delibera impugnata non dà atto né del risultato della votazione in base al numero dei votanti, né tanto meno reca un'indicazione dei condomini consenzienti o dissenzienti", senza fornire al riguardo alcuna spiegazione e senza neppure trascrivere il verbale (del medesimo è solo riportata una frase, non completa, nello svolgimento del processo alla p. 3 del ricorso), verbale dalla cui "semplice lettura", secondo le parole della stessa ricorrente, emergerebbe "con sin troppa evidenza" la fondatezza delle proprie doglianze.

Generica e poco chiara, poi, è la doglianza relativa alla violazione dei quorum fissati in materia dall'art. 2 della legge n. 13 (e non n. 21 come si legge in ricorso) del 1989, che detta disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

A fronte dell'affermazione della Corte d'appello per cui "risultano rispettati, altresì, i quorum costitutivi e deliberativi" previsti dalla suddetta legge, la ricorrente contesta "ulteriore violazione di legge" in quanto l'innovazione sarebbe dovuto essere approvata dall'assemblea "con le maggioranze previste dall'art. 1136, secondo, terzo, quarto e quinto comma del codice civile" e avendo la Corte d'appello attribuito all'art. 2 della legge 13/1989 "un contenuto che non ha, riguardo alla fattispecie in esso delineata".

Se non chiaro è il rinvio ai quorum dei commi da 2 a 5 dell'art. 1136 c.c. (il citato art. 2 della legge 13/1989 rinvia infatti al secondo e al terzo comma dell'art. 1136 c.c.), altrettanto oscuro e del tutto generico è il riferimento alla attribuzione da parte del giudice d'appello all'art. 2 di un contenuto che esso non avrebbe. e 5‘39-2 /2 (;t.53, `3 1.2//021)

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20051-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N 25 [OSCURATO:PERSONA] 4Ne DELL'AMM.[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, eletLivamente domicMatc) in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 297, presso lo studio 333 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 993/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 19. R.G. 20051/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la deliberazione assembleare del 25 novembre 2009 con la quale era stata disposta la costruzione di un ascensore nel Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 25, in Livorno, chiedendo che la medesima fosse dichiarata nulla o annullata. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 144/2011, ha accolto la domanda, ritenendo che il verbale non risultasse idoneo a manifestare la volontà assembleare, in quanto l'ordine del giorno aveva ad oggetto soltanto la "proposta di realizzazione di ascensore" e mancava di dare atto dell'avvenuta votazione sul punto e che dal verbale della precedente assemblea, tenutasi nel 2003, non potesse ricavarsi la volontà del Condominio in ordine all'installazione del suddetto ascensore, mancando l'indicazione delle quote millesimali di ciascun condomino. 2. La sentenza del Tribunale di Livorno è stata impugnata dal Condominio. La Corte d'appello di Firenze - con sentenza 4 maggio 2017, n. 993 - ha accolto il gravame e, in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di Fiorini e Senesi: la deliberazione del 25 novembre 2009 è infatti - ad avviso della Corte - "in grado di fondare, in via autonoma, la volontà deliberativa del Condominio sull'ascensore". 3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] n. 25. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1136 c.c. e dell'art. 2 della legge n. 21/1989, nella parte in cui ha ritenuto validamente espressa la volontà assembleare nonostante l'omesso svolgimento di qualsivoglia operazione di voto e la irritualità delle forme espressive utilizzate in sede di assemblea".La censura è inammissibile. La Corte d'appello ha affermato la regolarità del verbale della delibera del 22 novembre 2009 in quanto "il verbale dà correttamente atto delle presenze e indica i millesimi che ciascun condomino rappresenta". Sempre dal verbale - ha stabilito il giudice d'appello - "risulta eseguita altresì la votazione sul progetto d'installazione dell'ascensore: anche se la forma espressiva non è quella ritualmente usata in casi simili, risultano, comunque, chiaramente dal verbale i pareri espressi da ciascun condomino presente in merito alla realizzazione del progetto; risulta senza dubbio che solo i condomini Fiorini e Senesi furono contrari all'iniziativa, mentre tutti gli altri condomini presenti (coloro che avevano proposto la delibera ovvero i condomini Rustici, Bernardeschi e Dello Sbarba, nonché coloro che avevano aderito alla proposta, i condomini Schiaffino e Marinai/Bernini) espressero voto favorevole". A fronte di tale specifica valutazione della regolarità e idoneità del verbale da parte del giudice d'appello, la ricorrente si limita a sostenere in modo apodittico che "la delibera impugnata non dà atto né del risultato della votazione in base al numero dei votanti, né tanto meno reca un'indicazione dei condomini consenzienti o dissenzienti", senza fornire al riguardo alcuna spiegazione e senza neppure trascrivere il verbale (del medesimo è solo riportata una frase, non completa, nello svolgimento del processo alla p. 3 del ricorso), verbale dalla cui "semplice lettura", secondo le parole della stessa ricorrente, emergerebbe "con sin troppa evidenza" la fondatezza delle proprie doglianze. Generica e poco chiara, poi, è la doglianza relativa alla violazione dei quorum fissati in materia dall'art. 2 della legge n. 13 (e non n. 21 come si legge in ricorso) del 1989, che detta disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. A fronte dell'affermazione della Corte d'appello per cui "risultano rispettati, altresì, i quorum costitutivi e deliberativi" previsti dalla suddetta legge, la ricorrente contesta "ulteriore violazione di legge" in quanto l'innovazione sarebbe dovuto essere approvata dall'assemblea "con le maggioranze previste dall'art. 1136, secondo, terzo, quarto e quinto comma del codice civile" e avendo la Corte d'appello attribuito all'art. 2 della legge 13/1989 "un contenuto che non ha, riguardo alla fattispecie in esso delineata". Se non chiaro è il rinvio ai quorum dei commi da 2 a 5 dell'art. 1136 c.c. (il citato art. 2 della legge 13/1989 rinvia infatti al secondo e al terzo comma dell'art. 1136 c.c.), altrettanto oscuro e del tutto generico è il riferimento alla attribuzione da parte del giudice d'appello all'art. 2 di un contenuto che esso non avrebbe. e 5‘39-2 /2 (;t.53, `3 1.2//021) II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adu
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