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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2017

Cassazione n. 02369/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9350-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1924/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2017 R.G.N. 177/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].10 l. n.160/75 prescrizione R.G.N.9350/2018 Cron.

Rep.

Ud.20/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1924/17, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione in regime di pro-rata estero, volta alla ricostituzione del trattamento pensionistico in atto con applicazione dell’incremento in cifra fisso previsto dall’art.10, co.3 l.n.160/75.

Riteneva la Corte che il diritto fosse prescritto poiché la domanda amministrativa era stata presentata nel 2013 e il beneficio in questione era stato abrogato a partire dal 30.4.1984, ovvero più di dieci anni prima della domanda all’Inps.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria.Alla ricorrente è poi succeduto l’erede, [OSCURATO:PERSONA].

L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATOCHE Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.10 l. n.160/75 e dell’art.2934, co.2 c.c.

La Corte avrebbe errato nell’applicare la prescrizione decennale, essendo la perequazione prevista dall’art.10 l. n.160/75 un diritto indisponibile, come tale imprescrittibile.

Il motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.35339/23, Cass.6335/19, Cass.4635/18, Cass.13185/17, Cass.20507/15) è assoggettato a prescrizione decennale il diritto al conseguimento delle maggiorazioni legate alla perequazione automatica delle pensioni di cui all’art.10 l. n.160/75.

Tale diritto, soppresso dall’art.21 l. n.730/83 , sussiste fino al 30 aprile 1984 e non può essere riconosciuto quando la domanda amministrativa sia proposta dopo il decorso di diecianni da tale data.

Né ha rilevanza il principio dell’imprescrittibilità del diritto alla pensione, siccome indisponibile, in quanto l’oggetto dell’odierno contendere verte sul diritto di ottenere gli incrementi in misura fissa sull’importo dei singoli ratei in relazione a un determinato periodo (v.

Cass. 14677/19, Cass.6144/19, Cass.1507/19, Cass.14034/18).

Al rigetto del ricorso segue condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9350-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1924/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2017 R.G.N. 177/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].10 l. n.160/75 prescrizione R.G.N.9350/2018 Cron. Rep. Ud.20/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1924/17, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione in regime di pro-rata estero, volta alla ricostituzione del trattamento pensionistico in atto con applicazione dell’incremento in cifra fisso previsto dall’art.10, co.3 l.n.160/75. Riteneva la Corte che il diritto fosse prescritto poiché la domanda amministrativa era stata presentata nel 2013 e il beneficio in questione era stato abrogato a partire dal 30.4.1984, ovvero più di dieci anni prima della domanda all’Inps. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria.Alla ricorrente è poi succeduto l’erede, [OSCURATO:PERSONA]. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATOCHE Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.10 l. n.160/75 e dell’art.2934, co.2 c.c. La Corte avrebbe errato nell’applicare la prescrizione decennale, essendo la perequazione prevista dall’art.10 l. n.160/75 un diritto indisponibile, come tale imprescrittibile. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.35339/23, Cass.6335/19, Cass.4635/18, Cass.13185/17, Cass.20507/15) è assoggettato a prescrizione decennale il diritto al conseguimento delle maggiorazioni legate alla perequazione automatica delle pensioni di cui all’art.10 l. n.160/75. Tale diritto, soppresso dall’art.21 l. n.730/83 , sussiste fino al 30 aprile 1984 e non può essere riconosciuto quando la domanda amministrativa sia proposta dopo il decorso di diecianni da tale data. Né ha rilevanza il principio dell’imprescrittibilità del diritto alla pensione, siccome indisponibile, in quanto l’oggetto dell’odierno contendere verte sul diritto di ottenere gli incrementi in misura fissa sull’importo dei singoli ratei in relazione a un determinato periodo (v. Cass. 14677/19, Cass.6144/19, Cass.1507/19, Cass.14034/18). Al rigetto del ricorso segue condanna alle spese secondo soccombenza. P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a t
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