Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1346/2006
ECLI:EU:C:2006:281
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑341/04
Eurofood IFSC Ltd
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA])
«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Decisione di avvio della procedura — Centro degli interessi principali del debitore — Riconoscimento della procedura di insolvenza — Ordine pubblico»
Conclusioni dell’avvocato generale F. G. Jacobs, presentate il 27 settembre 2005
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2006
Massime della sentenza
1.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000, art. 3, n. 1]
2.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000
(Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 16, n. 1)
3.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000
(Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 26)
4.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000
(Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 26)
1. Quando un debitore è una società controllata la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui
ha sede la sua società madre, la presunzione contenuta nell’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000, secondo
la quale il centro degli interessi principali di tale controllata è collocato nello Stato membro in cui si trova la sua sede
statutaria, può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte dei terzi consentono di determinare
l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria.
Ciò potrebbe, in particolare, valere per una società che non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in
cui è collocata la sua sede sociale. Per contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato
membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita
in un altro Stato membro non è sufficiente per superare la presunzione stabilita dal regolamento.
(v. punto 37, dispositivo 1)
2. L’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che la procedura di insolvenza
principale aperta da un giudice di uno Stato membro dev’essere riconosciuta dai giudici degli altri Stati membri, senza che
questi possano controllare la competenza del giudice dello Stato di apertura. Infatti, la norma sulla priorità contenuta in
tale disposizione, la quale prevede che la procedura di insolvenza aperta in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli
Stati membri dal momento in cui essa produce i propri effetti nello Stato di apertura, poggia sul principio della fiducia
reciproca, che ha consentito la creazione di un sistema obbligatorio di competenze e la correlativa rinuncia da parte degli
Stati membri alle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento
e di esecuzione delle decisioni pronunciate nell’ambito di procedure di insolvenza. Se una parte interessata, ritenendo che
il centro degli interessi principali del debitore sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata aperta
la procedura di insolvenza principale, intende contestare la competenza ritenuta dal giudice che ha aperto tale procedura,
può utilizzare, davanti ai giudici dello Stato membro in cui questa è stata aperta, i mezzi di ricorso previsti dal diritto
nazionale di tale Stato membro nei confronti della decisione di apertura.
(v. punti 39‑40, 43, dispositivo 2)
3. L’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che costituisce una decisione
di apertura della procedura di insolvenza la decisione pronunciata da un giudice di uno Stato membro investito di una domanda
in tal senso, basata sull’insolvenza del debitore e finalizzata all’apertura di una procedura di cui all’allegato A del medesimo
regolamento, allorché tale decisione comporta lo spossessamento del debitore e comprende la nomina di un curatore previsto
dall’allegato C al citato regolamento. Tale spossessamento comporta che il debitore perda i poteri di gestione da lui posseduti
sul proprio patrimonio. Infatti, il sistema che prevede che possa essere aperta una sola procedura principale, la quale produce
i suoi effetti in tutti gli Stati membri nei quali il regolamento è applicabile, potrebbe essere gravemente perturbato se
i giudici dei detti Stati, investiti contemporaneamente di domande basate sull’insolvenza di un debitore, potessero rivendicare
una competenza concorrente per un periodo prolungato. Occorre quindi, al fine di assicurare l’efficacia del sistema istituito
dal regolamento, che il principio di riconoscimento previsto da tale disposizione possa applicarsi appena possibile nel corso
della procedura.
(v. punti 52, 54, dispositivo 3)
4. L’art. 26 del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere
una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro qualora la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta
violazione del diritto fondamentale di essere sentito di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura. Anche se
le concrete modalità del diritto di essere sentiti possono variare in funzione della possibile urgenza della decisione, ogni
restrizione all’esercizio di tale diritto dev’essere adeguatamente giustificata e corredata di garanzie procedurali che assicurino
ai soggetti interessati da una tale procedura l’effettiva possibilità di contestare i provvedimenti adottati in via di urgenza.
Se è vero che spetta al giudice dello Stato richiesto accertare se, nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’altro
Stato membro, abbia avuto luogo una manifesta violazione del diritto di essere sentiti, tale giudice non può limitarsi ad
utilizzare la propria concezione dell’oralità della trattazione e del carattere fondamentale che essa riveste nel suo ordinamento
giuridico, ma deve valutare, sulla base dell’insieme delle circostanze, se i soggetti coinvolti nel procedimento abbiano goduto
o meno di una sufficiente possibilità di essere sentiti.
(v. punti 66‑68, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 maggio 2006 (
*
)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Decisione di avvio della procedura – Centro degli interessi principali del debitore – Riconoscimento della procedura di insolvenza – Ordine pubblico»
Nel procedimento C‑341/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda) con decisione 27 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2004, nella causa
Eurofood IFSC Ltd
,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti
di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus ed E. Levits,
giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 luglio 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. G. Moss, QC, e B. Shipsey, SC, dal sig. J. Gleeson, dalle sig.re G. Clohessy ed E. Barrington,
barristers-at-law, nonché dai sigg. B. O’Neil, D. Smith e C. Mallon, solicitors;
– per la Bank of America NA, dai sigg. M.M. Collins e L. McCann, SC, nonché dai sigg. B. Kennedy, barrister-at-law, e W. Day,
solicitor;
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. M.G. Collins, SC, e D. Murphy, barrister-at-law, nonché dal sig. T. O’Grady,
solicitor;
– per il Director of [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re A. Keating, principal solicitor, e C. Costello, barrister-at-law;
– per i Certificate/Note holders, dai sigg. D. Baxter, solicitor, D. McDonald, SC, e J. Breslin, barrister-at-law;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Barniville, barrister-at-law;
– per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dal sig. W.‑D. Plessing, in qualità di agente;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J‑C. Niollet, nonché dalla sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. O. Fiumara e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per il governo ungherese, dal sig. P. Gottfried, in qualità di agente;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo finlandese, dalle sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re C. O’Reilly e A.‑M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 settembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346,
relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza relativa alla società di diritto irlandese Eurofood
IFSC Ltd (in prosieguo: la «Eurofood»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, il regolamento si applica «alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore
che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».
4 L’art. 2 del regolamento, rubricato «Definizioni», prevede:
«Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
«a) “Procedura di insolvenza”, le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure figura
nell’allegato A;
b) “Curatore”, qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato
o di sorvegliare la gestione dei suoi affari. L’elenco di tali persone e organi figura nell’allegato C;
(…)
e) “Decisione”, in relazione all’apertura di una procedura d’insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi
giudice competente a aprire tale procedura o a nominare un curatore;
f) “Momento in cui è aperta la procedura di insolvenza”, il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno,
comincia a produrre effetti;
(…)».
5 L’allegato A al regolamento, relativo alle procedure di insolvenza di cui all’art. 2, lett. a), dello stesso, menziona, per
l’Irlanda, la procedura di liquidazione coatta («compulsory winding up by the [OSCURATO:PERSONA]»). L’allegato C al medesimo regolamento
indica per tale Stato membro, tra i curatori di cui all’art. 2, lett. b), il «provisional liquidator».
6 Quanto alla determinazione del giudice competente, l’art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento prevede:
«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli
interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali
sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato
membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza
nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano
in tale territorio».
7 Quanto alla determinazione della legge applicabile, l’art. 4, n. 1, del regolamento prevede:
«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge
dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (…)».
8 Circa il riconoscimento della procedura di insolvenza, l’art. 16, n. 1, del regolamento stabilisce quanto segue:
«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3,
è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta».
9 L’art. 17, n. 1, del regolamento prevede:
«La decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra
formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura (…)».
10 Tuttavia, ai sensi dell’art. 26 del regolamento:
«Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire
una decisione presa nell’ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l’esecuzione possano produrre effetti palesemente
contrari all’ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla
costituzione».
11 Ai sensi dell’art. 29, lett. a), del regolamento, il curatore della procedura principale può chiedere l’apertura di una procedura
secondaria.
12 L’art. 38 del regolamento stabilisce che il curatore provvisorio designato dal giudice di uno Stato membro competente ai sensi
dell’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento «è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore
che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla
decisione di apertura di una procedura di insolvenza».
La normativa nazionale
13 L’art. 212 della legge sulle società del 1963 ([OSCURATO:PERSONA] 1963; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») riconosce alla [OSCURATO:PERSONA]
la competenza per disporre la liquidazione di qualsiasi società.
14 L’art. 215 del [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che la liquidazione di una società inizia con la presentazione al giudice, da parte
della società o di uno o più suoi creditori, di una domanda con la quale si richiede che sia disposta la liquidazione di tale
società.
15 L’art. 220 del [OSCURATO:PERSONA] dispone:
«1) Laddove, prima della presentazione di una domanda di liquidazione di una società ad opera del giudice, una decisione di liquidazione
volontaria è stata adottata dalla società, si considera che la liquidazione inizi al momento dell’adozione della decisione
e che tutte le misure prese nel corso della liquidazione volontaria siano state prese validamente, a meno che il giudice,
in caso di dolo o di errore, ritenga opportuno disporre altrimenti.
2) In tutti gli altri casi, si reputa che la liquidazione di una società ad opera del giudice inizi al momento della presentazione
della domanda di liquidazione».
16 L’art. 226, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] prevede che il giudice possa in ogni momento, dopo la presentazione di una domanda di
liquidazione, indicare un curatore in via provvisoria. Altrimenti la nomina del curatore, prevista dall’art. 225 della medesima
legge, avviene alla pronuncia del provvedimento di liquidazione. Una volta nominato, un «provisional liquidator» è tenuto,
ai sensi dell’art. 229, n. 1, di essa, a «prendere nella sua custodia o sotto il suo controllo tutti i beni materiali e immateriali
i quali appartengono o paiono appartenere alla società».
Fatti all’origine della controversia e questioni pregiudiziali
17 L’Eurofood è stata registrata in Irlanda nel 1997 come «company limited by shares» (società in accomandita per azioni), avente
la propria sede statutaria nell’[OSCURATO:PERSONA] a Dublino. Si tratta di una società controllata detenuta
al 100 % dalla [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano. Il suo scopo principale consisteva nel fornire agevolazioni di finanziamento
alle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].
18 In data 24 dicembre 2003, ai sensi del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (GURI n. 298 del 24 dicembre 2003, pag. 4), il Ministro delle Attività
produttive ha ammesso la [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di amministrazione straordinaria, nominando il sig. [OSCURATO:PERSONA] amministratore
straordinario di tale società.
19 In data 27 gennaio 2004, la Bank of America NA ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda) l’apertura di una procedura di liquidazione
coatta («compulsory winding up by the [OSCURATO:PERSONA]») nei confronti della Eurofood, oltre che la nomina di un curatore provvisorio.
Tale domanda era basata sull’affermazione dell’insolvenza di tale società.
20 Il giorno stesso la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tale domanda, ha nominato il sig. [OSCURATO:PERSONA] curatore provvisorio («provisional
liquidator»), conferendogli il potere di prendere possesso di tutti i beni di tale società, di gestirne gli affari, di aprire
un conto bancario a nome della stessa e di ricorrere alle prestazioni di un consulente.
21 In data 9 febbraio 2004, il Ministro italiano delle Attività produttive ha ammesso l’Eurofood alla procedura di amministrazione
straordinaria, nominando il sig. [OSCURATO:PERSONA] amministratore straordinario.
22 In data 10 febbraio 2004, è stata depositata presso il Tribunale civile e penale di Parma una domanda tendente a far dichiarare
l’insolvenza della Eurofood. L’udienza è stata fissata per il 17 febbraio 2004, data della quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato informato
il 13 febbraio. In data 20 febbraio 2004 tale giudice, ritenendo che il centro degli interessi principali della Eurofood fosse
in Italia, ha dichiarato la propria competenza internazionale per dichiarare lo stato di insolvenza di tale società.
23 Con sentenza 23 marzo 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, secondo la legge irlandese, la procedura di insolvenza nei confronti
della Eurofood fosse stata aperta in Irlanda alla data della domanda presentata a tal fine dalla Bank of America NA, cioè
il 27 gennaio 2004. Ritenendo che il centro degli interessi principali della Eurofood si trovasse in Irlanda, la [OSCURATO:PERSONA]
ha ritenuto che la procedura aperta in tale Stato membro fosse quella principale. Essa ha altresì considerato che le condizioni
dello svolgimento della procedura dinanzi al Tribunale civile e penale di Parma fossero tali da giustificare, ai sensi dell’art. 26
del regolamento, il rifiuto, da parte dei giudici irlandesi, di riconoscere la decisione di tale Tribunale. Constatata l’insolvenza
della Eurofood, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato la liquidazione di tale società, nominando liquidatore il sig. [OSCURATO:PERSONA].
24 Poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto necessario, prima di pronunciarsi
sulla controversia sottopostale, sospendere il giudizio e proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, allorché ad un giudice competente viene presentata in Irlanda una domanda di liquidazione (“winding up”) di una società
insolvente e tale giudice emette, in pendenza dell’emissione di un’ordinanza di liquidazione, un’ordinanza di nomina di un
curatore provvisorio (“provisional liquidator”) munito del potere di prendere possesso degli attivi della società, amministrare
i suoi affari, aprire un conto corrente bancario e nominare un consulente, tutto ciò con la conseguenza sul piano giuridico
di privare del potere di agire gli amministratori della società, codesta ordinanza combinata con la presentazione della domanda
costituisca una decisione di apertura della procedura di insolvenza (“insolvency proceedings”) ai fini dell’art. 16 del regolamento
(…), interpretato alla luce degli artt. 1 e 2 dello stesso.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se la presentazione, in Irlanda, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di una domanda
di liquidazione coatta (“compulsory winding up”) di una società ad opera del giudice costituisca l’apertura della procedura
di insolvenza (“insolvency proceedings”) ai fini di tale regolamento in forza della disposizione legislativa irlandese [art. 220,
n. 2, del [OSCURATO:PERSONA]], ai sensi della quale la liquidazione di una società inizia alla data di presentazione della domanda.
3) Se l’art. 3 del suddetto regolamento, in combinato disposto con l’art. 16 dello stesso, abbia per effetto che un giudice di
uno Stato membro diverso da quello ove è situata la sede statutaria della società e diverso da quello ove la società esercita
in modo abituale la gestione dei suoi affari secondo modalità riconoscibili da terzi, ma ove è stata inizialmente aperta la
procedura di insolvenza, sia competente ad aprire la procedura di insolvenza principale.
4) Se, laddove:
a) la sede statutaria di una società madre e della sua controllata sono in due diversi Stati membri,
b) la controllata esercita in modo abituale la gestione dei suoi interessi secondo modalità riconoscibili da terzi ed in osservanza
completa e regolare della sua stessa identità societaria nello Stato membro dove è situata la sua sede statutaria, e
c) la società madre, grazie al suo azionariato ed al potere di nominare gli amministratori, è in grado di controllare e di fatto
controlla la gestione della controllata,
per determinare il “centro degli interessi principali”, i fattori rilevanti siano quelli menzionati alla lett. b) supra o,
invece, quelli menzionati alla lett. c) supra.
5) Se, quando il fatto di consentire che una decisione giudiziaria o amministrativa produca effetti giuridici con riguardo a
persone o enti i cui diritti ad un procedimento corretto e ad un dibattimento equo non siano stati osservati nel prendere
una decisione siffatta sia manifestamente contrario all’ordine pubblico di uno Stato membro, tale Stato membro sia obbligato,
a norma dell’art. 17 del suddetto regolamento, a riconoscere una decisione dei giudici di un altro Stato membro intesa ad
aprire la procedura di insolvenza nei confronti di una società, in una situazione in cui il giudice del primo Stato membro
è convinto che la decisione in questione sia stata emessa nell’inosservanza di tali principi e, in particolare, laddove il
ricorrente nel secondo Stato membro abbia rifiutato, nonostante sollecitazioni e contrariamente all’ordinanza del giudice
del secondo Stato membro, di fornire al “provisional liquidator” della società, debitamente nominato conformemente al diritto
del primo Stato membro, copia dei documenti essenziali che sono alla base della domanda».
25 Con ordinanza del presidente della Corte 15 settembre 2004 è stata respinta la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di applicare alla
presente causa il procedimento accelerato di cui all’art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla quarta questione
26 Con la quarta questione, che va esaminata per prima poiché riguarda, in generale, il sistema di determinazione della competenza
dei giudici degli Stati membri posto in essere dal regolamento, il giudice del rinvio chiede quale sia, nel caso di una società
madre e della sua controllata aventi le rispettive sedi statutarie in due diversi Stati membri, l’elemento determinante per
identificare il centro degli interessi principali della controllata.
27 Il giudice del rinvio si pone la questione di come bilanciare, da un lato, il fatto che la controllata gestisce abitualmente
i propri interessi, in modo verificabile dai terzi e nel rispetto della propria identità in quanto società, nello Stato membro
in cui si trova la propria sede statutaria, e, dall’altro, il fatto che la società madre è in grado, attraverso la sua partecipazione
nel capitale e il suo potere di nominare gli amministratori della controllata, di controllare la gestione di quest’ultima.
28 L’art. 3 del regolamento prevede due tipi di procedura. La procedura di insolvenza aperta, ai sensi del n. 1 di tale articolo,
dal giudice competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il centro degli interessi principali del debitore,
denominata «procedura principale», produce effetti universali, poiché si applica ai beni del debitore situati in tutti gli
Stati membri nei quali il regolamento è applicabile. Se in seguito una procedura può, ai sensi del n. 2 di tale articolo,
essere aperta dal giudice competente dello Stato membro in cui il debitore possiede una dipendenza, tale procedura, denominata
«procedura secondaria», produce effetti limitati ai beni del debitore che si trovano sul territorio di tale secondo Stato.
29 L’art. 3, n. 1, del regolamento precisa che, per le società, si presume che il centro degli interessi principali sia, fino
a prova contraria, nel luogo in cui si trova la sede statutaria.
30 Ne consegue che, nel sistema di determinazione della competenza dei giudici degli Stati membri posto in essere dal regolamento,
esiste una specifica competenza giurisdizionale per ciascun debitore costituente un’entità giuridicamente distinta.
31 Il concetto di «centro degli interessi principali» è proprio del regolamento. Esso ha dunque un significato autonomo, e deve
perciò essere interpretato in modo uniforme e indipendente dalle normative nazionali.
32 Il contenuto di tale concetto è chiarito dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento, il quale afferma che «per “centro
degli interessi principali” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile
dai terzi, la gestione dei suoi interessi».
33 Da tale definizione consegue che il centro degli interessi principali deve essere individuato in base a criteri al tempo stesso
obiettivi e verificabili dai terzi. Tale obiettività e tale possibilità di verifica da parte dei terzi sono necessarie per
garantire la certezza del diritto e la prevedibilità dell’individuazione del giudice competente ad aprire una procedura di
insolvenza principale. Tale certezza del diritto e tale prevedibilità sono ancora più importanti in quanto determinare il
giudice competente significa anche, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento, determinare la legge applicabile.
34 Ne consegue che, per determinare il centro degli interessi principali di una società debitrice, la presunzione semplice prevista
dal legislatore comunitario a favore della sede statutaria di tale società può essere superata soltanto se elementi obiettivi
e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene
corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria.
35 Ciò potrebbe in particolare valere per una società fantasma, la quale non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato
membro in cui si trova la sua sede sociale.
36 Per contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il semplice fatto
che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non
è sufficiente per superare la presunzione stabilita dal regolamento.
37 Alla luce di quanto sopra, la quarta questione dev’essere risolta dichiarando che, quando un debitore è una società controllata
la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la sua società madre, la presunzione
contenuta nell’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, secondo la quale il centro degli interessi principali di tale
controllata è collocato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria, può essere superata soltanto se elementi
obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella
che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria. Ciò potrebbe, in particolare, valere per una società
che non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale. Per contro, quando
una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali
siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare
la presunzione stabilita dal detto regolamento.
Sulla terza questione
38 Con la terza questione, che va esaminata per seconda in quanto riguarda in generale il sistema di riconoscimento introdotto
dal regolamento, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ai sensi degli artt. 3 e 16 del regolamento, un giudice di uno
Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede statutaria dell’impresa e da quello in cui essa gestisce abitualmente
i propri affari secondo modalità riconoscibili da terzi, ma nel quale la procedura di insolvenza è stata aperta per prima,
debba essere considerato competente ad aprire la procedura di insolvenza principale. Il giudice del rinvio chiede così in
sostanza se la competenza assunta da un giudice di uno Stato membro per aprire una procedura di insolvenza principale possa
essere controllata da parte di un giudice di un altro Stato membro, nel quale è chiesto il riconoscimento.
39 Come risulta dal ventiduesimo ‘considerando’ del regolamento, la norma sulla priorità contenuta nell’art. 16, n. 1, dello
stesso, la quale prevede che la procedura di insolvenza aperta in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli Stati membri
dal momento in cui essa produce i propri effetti nello Stato di apertura, poggia sul principio della fiducia reciproca.
40 È questa fiducia reciproca che ha consentito la creazione di un sistema obbligatorio di competenze, che tutti i giudici cui
si applica il regolamento sono tenuti a rispettare, e la correlativa rinuncia da parte degli Stati membri alle loro norme
interne di riconoscimento e di delibazione a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle
decisioni pronunciate nell’ambito di procedure di insolvenza [v. per analogia, a proposito della Convenzione 27 settembre
1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299,
pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), sentenze 9 dicembre 2003, causa C‑116/02, Gasser, Racc. pag. I‑14693,
punto 72, e 27 aprile 2004, causa C‑159/02, Turner, Racc. pag. I‑3565, punto 24].
41 È conseguenza di tale principio di fiducia reciproca che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura
di una procedura di insolvenza principale si accerti della propria competenza ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento,
verifichi cioè se il centro degli interessi principali del debitore si trovi in tale Stato membro. A tale proposito va evidenziato
che una tale verifica deve svolgersi nel rispetto delle garanzie procedimentali fondamentali richieste per lo svolgimento
di un processo equo (v. punto 66 della presente sentenza).
42 D’altra parte, come precisa il ventiduesimo ‘considerando’ del regolamento, il principio della fiducia reciproca esige che
i giudici degli altri Stati membri riconoscano la decisione di apertura di una procedura di insolvenza principale, senza poter
controllare la valutazione effettuata dal primo giudice relativamente alla propria competenza.
43 Se una parte interessata, ritenendo che il centro degli interessi principali del debitore sia situato in uno Stato membro
diverso da quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza principale, intende contestare la competenza ritenuta dal
giudice che ha aperto tale procedura, può utilizzare, davanti ai giudici dello Stato membro in cui questa è stata aperta,
i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale di tale Stato membro nei confronti della decisione di apertura.
44 La terza questione dev’essere dunque risolta dichiarando che l’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento deve essere interpretato
nel senso che la procedura di insolvenza principale aperta da un giudice di uno Stato membro deve essere riconosciuta dai
giudici degli altri Stati membri, senza che questi possano controllare la competenza del giudice dello Stato di apertura.
Sulla prima questione
45 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la decisione con la quale un giudice di uno Stato membro,
investito di una domanda tendente a far disporre la liquidazione di un’impresa insolvente, nomina, prima di disporre tale
liquidazione, un curatore provvisorio dotato di poteri che gli consentono, giuridicamente, di privare gli amministratori dell’impresa
del potere di agire costituisca una decisione di apertura di una procedura di insolvenza ai sensi dell’art. 16, n. 1, primo
comma, del regolamento.
46 Risulta dal testo dell’art. 1, n. 1, del regolamento che le procedure di insolvenza alle quali lo stesso si applica devono
possedere quattro caratteristiche. Deve trattarsi di una procedura concorsuale, fondata sull’insolvenza del debitore, comportante
lo spossessamento almeno parziale di quest’ultimo e la designazione di un curatore.
47 Tali procedure sono indicate nell’allegato A al regolamento, e l’elenco dei curatori è contenuto nell’allegato C allo stesso.
48 Il regolamento non ha lo scopo di istituire una procedura di insolvenza uniforme, ma, come risulta dal suo secondo ‘considerando’,
quello di garantire che «le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci». A tal fine esso enuncia
talune regole che hanno lo scopo, come indica il terzo ‘considerando’, «di coordinare i provvedimenti da prendere in merito
al patrimonio del debitore insolvente».
49 Richiedendo che ogni decisione di apertura di una procedura di insolvenza principale da parte di un giudice di uno Stato membro
competente per farlo sia riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui è
pronunciata, l’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento fissa una regola di priorità, basata su un criterio cronologico,
a favore della decisione di apertura pronunciata per prima. Come chiarisce il ventiduesimo ‘considerando’ del citato regolamento,
«la decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che
questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo giudice».
50 Il regolamento non definisce però con sufficiente precisione il concetto di «decisione di apertura di una procedura di insolvenza».
51 A tale proposito va ricordato che le condizioni e le formalità richieste per l’apertura di una procedura di insolvenza dipendono
dal diritto nazionale e variano in modo significativo da uno Stato membro all’altro. In taluni Stati membri, la procedura
è aperta rapidamente dopo il deposito della domanda, e i necessari controlli sono effettuati successivamente. In altri Stati
membri, talune verifiche fondamentali, che possono richiedere un tempo piuttosto lungo, devono essere compiute prima dell’apertura
della procedura. In taluni ordinamenti nazionali la procedura può essere aperta «in via provvisoria» per parecchi mesi.
52 Come osserva la Commissione delle Comunità europee, al fine di assicurare l’efficacia del sistema istituito dal regolamento
è necessario che il principio di riconoscimento previsto dall’art. 16, n. 1, primo comma, dello stesso possa applicarsi appena
possibile nel corso della procedura. Il sistema che prevede che possa essere aperta una sola procedura principale, la quale
produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri nei quali il regolamento è applicabile, potrebbe essere gravemente perturbato
se i giudici dei detti Stati, investiti contemporaneamente di domande basate sull’insolvenza di un debitore, potessero rivendicare
una competenza concorrente per un periodo prolungato.
53 È alla luce di tale obiettivo, che ha lo scopo di assicurare l’efficacia del sistema creato dal regolamento, che va interpretato
il concetto di «decisione di apertura di una procedura di insolvenza».
54 In tale contesto, si deve considerare «decisione di apertura di una procedura di insolvenza» ai sensi del regolamento non
solo una decisione formalmente indicata come decisione di apertura dalla normativa dello Stato membro cui appartiene il giudice
che l’ha pronunciata, ma anche la decisione emessa a seguito di una domanda, fondata sull’insolvenza del debitore, finalizzata
all’apertura di una procedura di cui all’allegato A al regolamento, quando tale decisione comporta lo spossessamento del debitore
e comprende la designazione di un curatore ai sensi dell’allegato C al regolamento stesso. Un simile spossessamento implica
che il debitore perda i poteri di gestione di cui dispone sul proprio patrimonio. In un simile caso, infatti, le due conseguenze
tipiche di una procedura di insolvenza, vale a dire la nomina di un curatore previsto dall’allegato C e lo spossessamento
del debitore, si sono già verificate, e sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della definizione di una tale
procedura contenuta nell’art. 1, n. 1, del regolamento.
55 Contrariamente a quanto sostengono il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il governo italiano, tale interpretazione non è inficiata dal fatto che
il curatore di cui all’allegato C del regolamento possa essere un curatore nominato a titolo provvisorio.
56 Sia il sig. [OSCURATO:PERSONA] che il governo italiano ammettono che, nella causa principale, il «provisional liquidator» nominato dalla
[OSCURATO:PERSONA] con provvedimento 27 gennaio 2004 rientra fra i curatori indicati nell’allegato C al regolamento per quanto riguarda
l’Irlanda. Essi osservano però che si tratta di un curatore provvisorio, e che il regolamento contiene una specifica disposizione
applicabile in tale caso. Infatti, come essi ricordano, l’art. 38 di tale regolamento autorizza il curatore provvisorio, definito
nel sedicesimo ‘considerando’ del detto regolamento come il curatore «designato anteriormente all’apertura della procedura
principale», a richiedere provvedimenti conservativi rispetto ai beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro
nel periodo tra la domanda di apertura di una procedura di insolvenza e la decisione di apertura. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il governo
italiano ne deducono che la nomina di un curatore provvisorio non può aprire la procedura di insolvenza principale.
57 A tale proposito va osservato che l’art. 38 del regolamento deve essere interpretato insieme all’art. 29 dello stesso, secondo
il quale il curatore della procedura di insolvenza principale ha il diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria
in un altro Stato membro. Il citato art. 38 prevede così il caso in cui il giudice competente di uno Stato membro è stato
investito di una procedura di insolvenza principale, allorché tale giudice, pur avendo nominato un soggetto o un organo per
vigilare provvisoriamente sui beni del debitore, non ha ancora ordinato lo spossessamento di quest’ultimo o designato un curatore
di cui all’allegato C al regolamento. In tal caso, la persona o l’organo in questione, pur non avendo il potere di avviare
una procedura di insolvenza secondaria in una altro Stato membro, può chiedere che siano presi provvedimenti conservativi
relativamente ai beni del debitore situati in tale Stato membro. Non è però questo il caso nella causa principale, in cui
la [OSCURATO:PERSONA] ha nominato un «provisional liquidator» previsto nell’allegato C al regolamento, e ordinato lo spossessamento
del debitore.
58 Sulla base delle considerazioni che precedono, la prima questione dev’essere risolta dichiarando che l’art. 16, n. 1, primo
comma, del regolamento deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di apertura della procedura di insolvenza
ai sensi di tale norma la decisione pronunciata da un giudice di uno Stato membro investito di una domanda in tal senso, basata
sull’insolvenza del debitore e finalizzata all’apertura di una procedura di cui all’allegato A del medesimo regolamento, allorché
tale decisione comporta lo spossessamento del debitore e comprende la nomina di un curatore previsto dall’allegato C al citato
regolamento. Tale spossessamento comporta che il debitore perda i poteri di gestione da lui posseduti sul proprio patrimonio.
Sulla seconda questione
59 In considerazione della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda.
Sulla quinta questione
60 Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se uno Stato membro sia tenuto, ai sensi dell’art. 17 del
regolamento, a riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro qualora la decisione di apertura della
detta procedura sia stata pronunciata in violazione delle forme procedurali garantite nel primo Stato dalle necessità del
suo ordine pubblico.
61 Anche se il ventiduesimo ‘considerando’ del regolamento deduce dal principio della fiducia reciproca che «i motivi del mancato
riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario», l’art. 26 di esso prevede che uno Stato membro possa rifiutarsi
di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro qualora tale riconoscimento possa produrre effetti
palesemente contrari al suo ordine pubblico, in particolare ai suoi principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali
sanciti dalla sua Costituzione.
62 Con riferimento alla Convenzione di Bruxelles, la Corte ha affermato che il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico, di
cui all’art. 27, punto 1, di tale Convenzione, in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi
fondamentali della stessa, vale a dire quello di favorire la libera circolazione delle sentenze, deve essere effettuato soltanto
in casi eccezionali (sentenza 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach, Racc. Pag. I‑1935, punti 19 e 21).
63 Affermando la propria competenza per controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente può ricorrere a
tale clausola dell’ordine pubblico per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato contraente, la
Corte, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles, ha dichiarato che un ricorso a tale clausola è immaginabile solo nel
caso in cui il riconoscimento o l’esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrasti in modo inaccettabile
con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, essendo la stessa lesiva di un principio fondamentale. La lesione dovrebbe
costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato
richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico (sentenza Krombach, cit., punti 23
e 37).
64 Tale giurisprudenza è applicabile all’interpretazione dell’art. 26 del regolamento.
65 Per quanto riguarda l’ambito procedurale, va ricordato che la Corte ha riconosciuto espressamente il principio generale di
diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto ad un processo equo (sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P,
Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punti 20 e 21; 11 gennaio 2000, cause riunite C‑174/98 P e C‑189/98 P, Paesi‑Bassi
e Van der Wal/Commissione, Racc. pag. I‑1, punto 17, nonché Krombach, cit., punto 26). Tale principio si ispira ai diritti
fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza ispirandosi
alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite in particolare dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
66 Per quanto riguarda più precisamente il diritto ad ottenere comunicazione degli atti del procedimento e, più in generale,
il diritto di essere sentiti a cui fa riferimento la quinta questione posta dal giudice del rinvio, va osservato che essi
occupano un posto preminente nell’organizzazione e nello svolgimento di un processo equo. Nell’ambito di una procedura di
insolvenza, il diritto dei creditori o dei loro rappresentanti di partecipare alla procedura nel rispetto del principio della
parità tra le parti riveste un’importanza peculiare. Anche se le concrete modalità del diritto di essere sentiti possono variare
in funzione della possibile urgenza della decisione, ogni restrizione all’esercizio di tale diritto deve essere adeguatamente
giustificata e corredata di garanzie procedurali che assicurino ai soggetti interessati da una tale procedura l’effettiva
possibilità di contestare i provvedimenti adottati in via di urgenza.
67 Sulla base di tali considerazioni, la quinta questione dev’essere risolta affermando che l’art. 26 del regolamento deve essere
interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato
membro qualora la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta violazione del diritto fondamentale di essere sentito
di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura.
68 Se del caso, spetta al giudice del rinvio accertare se, nella causa principale, ciò si sia verificato nello svolgimento del
procedimento dinanzi al Tribunale civile e penale di Parma. A tale riguardo va osservato che tale giudice non può limitarsi
ad utilizzare la propria concezione dell’oralità della trattazione e del carattere fondamentale che essa riveste nel suo ordinamento
giuridico, ma deve valutare, sulla base dell’insieme delle circostanze, se il «provisional liquidator» nominato dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia goduto o meno di una sufficiente possibilità di essere sentito.
Sulle spese
69 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
Quando un debitore è una società controllata la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui
ha sede la sua società madre, la presunzione contenuta nell’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE) del Consiglio
29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, secondo la quale il centro degli interessi principali di tale
controllata è collocato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria, può essere superata soltanto se elementi
obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella
che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria. Ciò potrebbe, in particolare, valere per una società
che non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale. Per contro, quando
una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali
siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare
la presunzione stabilita dal detto regolamento.
2)
L’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la procedura di insolvenza
principale aperta da un giudice di uno Stato membro deve essere riconosciuta dai giudici degli altri Stati membri, senza che
questi possano controllare la competenza del giudice dello Stato di apertura.
3)
L’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione
di apertura della procedura di insolvenza ai sensi di tale norma la decisione pronunciata da un giudice di uno Stato membro
investito di una domanda in tal senso, basata sull’insolvenza del debitore e finalizzata all’apertura di una procedura di
cui all’allegato A del medesimo regolamento, allorché tale decisione comporta lo spossessamento del debitore e comprende la
nomina di un curatore previsto dall’allegato C al citato regolamento. Tale spossessamento comporta che il debitore perda i
poteri di gestione da lui posseduti sul proprio patrimonio.
4)
L’art. 26 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere
una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro qualora la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta
violazione del diritto fondamentale di essere sentito di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura.
Firme
*
Lingua processuale: l'inglese.