CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.1. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo 1) per intervenuta prescrizione e annullarsi la medesima sentenza quanto al capo 2) limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. A. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza emessa in data 3/5/2021 dal Tribunale di Milano che all'esito di un giudizio ordi- nario lo aveva giudicato responsabile dei seguenti reati: 1) reato p. e p. dagli artt. 186 co. 1 e 2 lett. b) e 2 sexies del d.lvo 285/92 e succ, modi per aver circolato sulla pubblica via in orario notturno (tra le 22.01 e le ore 06.59) alla guida del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targata CM5643E benché fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Stato di ebbrezza accertato tramite prova etilometrica effettuata a mezzo di apparecchiatura omo- logata in dotazione alle Forze dell'Ordine (valore accertato 1,05 gr/I- limite penal- mente rilevante gr/I 0,80). Fatto commesso in Milano il 28 marzo 2015 alle ore 1:05. 2) reato p. e p. dagli artt. 186 co. 1 e 2 lett. b) 2 sexies del d.lvo 285192 e succ. mod per aver circolato sulla pubblica via in orario notturno (alle ore 1:25 circa) alla guida dell'autovettura Peugeot 307 targata [OSCURATO:TARGA] benché fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Stato di ebbrezza desunto dalle condizioni psico-fisiche (alito fortemente vinoso ed occhi lucidi) ed affermato dallo stesso in sede di contestazione (dichiarava di aver assunto so- stanze alcoliche prima di mettersi alla guida) nonchè accertato a mezzo di prova etilometrica effettuata a mezzo di apparecchiatura omologata in dotazione alle Forze dell'ordine marca DRAGER mcd. 7110 MKIII matr. [OSCURATO:PERSONA]-0047 (valore ac- certato 0.96 gr/I- limite penalmente rilevante gr/I 0,80). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno Fatto commesso in Milano il 7.12.2016 Il giudice di primo grado, concesse le circostanze attenuanti generiche equi- valenti alla contestata aggravante, condannava l'imputato per entrambi gli episodi alla pena di mesi 3 di arresto ed C 1.600 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione degli artt. 157 e ss. cod, pen. Il ricorrente lamenta che, inspiegabilmente, la Corte territoriale ha ritenuto un periodo di sospensione del corso della prescrizione decorrente dal 24.7.2017 al 1.7.2019, arco temporale che viene ritenuto oggettivamente esorbitante.[OSCURATO:PERSONA], infatti, veniva ritenuto idoneo all'istituto della messa alla prova per un periodo di mesi 7 decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova avvenuta in data 10.5.2018. Tale beneficio veniva poi revocato in data 1.7.2019 a causa delle condotte inappropriate dell'interessato. Ebbene, per il ricorrente il periodo di sospensione doveva essere al più rite- nuto decorrente dal 10.05.2018 (data di sottoscrizione del verbale) e pur in siffatta ipotesi la contravvenzione di cui al capo 1) doveva ritenersi prescritta. Non sarebbe assolutamente chiara la ragione sottesa alle affermazioni della Corte d'Appello secondo cui la prescrizione è rimasta sospesa per un tempo supe- riore agli anni due anni in virtù della concessione dell'istituto della messa alla prova; questa a ben vedere veniva disposta dal giudice di prime cure per un pe- riodo di 7 mesi. Al più il ricorrente ritiene congruo un periodo di sospensione calcolato a partire dal 27.2.2018, giorno in cui l'[OSCURATO:PERSONA] provvedeva a tra- smettere all'[OSCURATO:PERSONA] il programma di trattamento, non certo dal 24 luglio 2017, data in cui si è celebrata l'udienza in cui si anticipava l'intenzione di procedere con il rito della messa alla prova. Quanto è occorso nel caso di specie al ricorrente pare quanto mai lesivo dei diritti dell'imputato che non può certo subire le conseguenze dei ritardi dovuti all'elaborazione del programma di trattamento da parte deIVUEPE né tanto meno i tempi necessari all'[OSCURATO:PERSONA] per calendarizzare le udienze. Come si evince, infatti, dalla disamina degli atti processuali venivano disposti ben due rinvii (udienze del 9 ottobre e del 22 dicembre 2017) per assenza della formulazione del programma da parte dell'UEPE di sede determinando così un pe- riodo di sospensione non giustificato dal 24 luglio 2017 al 1 marzo 2018. Ad ogni buon conto, si evidenzia che nelle more del giudizio di secondo grado il capo 1) dell'imputazione si è prescritto anche secondo i calcoli effettuati dal giudice d'appello. La sentenza impugnata, del resto, indica nel 27 agosto 2022 il termine per l'intervenuta prescrizione del capo 1) dell'imputazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo sopra illustrato è manifestamente infondato e, pertanto, il propo- sto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Ed invero, il difensore ricorrente, come visto in premessa, contesta che la Corte territoriale abbia computato quale sospensione della prescrizione anche il periodo che va dal 24/7/2017 (data in cui si procedeva per il solo reato sub A) iscritto a RG Trib. 5607/17 e il giudicante aveva "ammesso - il richiedente - alla messa alla prova con la sospensione dei termini di prescrizione", per poi deman- dare all'UEPE per la formulazione del programma di trattamento) al 27/4/2018, data in cui c'è stata l'ammissione alla messa alla prova. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], seguivano, infatti, le udienze del 9/10/2017 e del 22/12/2017 rinviate per la mancata redazione del citato programma da parte dell'Ufficio, che provvedeva a trasmettere l'elaborato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con successiva udienza al 1/3/2018, a sua volta rinviata al 27.4.2018 su richiesta del difensore per la riunione con i fatti di cui al capo 2 (contestati in origine nel proc. RG Trib.1765/2018). Orbene, la doglianza è manifestamente infondata. Ed invero, è fuori discussione che l'art. 168-ter cod. pen., introdotto dall'art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è so- speso. E che, dunque, il momento iniziale della sospensione del corso della pre- scrizione viene a coincidere con la pronuncia dell'ordinanza ad opera del giudice ai sensi dell'art. 464 quater cod. proc. pen. mentre quello finale è rappresentato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di estinzione del reato a norma dell'art. 464 septies cod. proc. pen. oppure dalla emissione della ordinanza che dichiari l'esito negativo della messa alla prova e disponga la ripresa del processo a norma dell'art. 464 septies, comma 2, cod. proc. pen. o, ancora, a seguito del provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. cod. proc. pen. Stricto iure, pertanto, la sospensione della prescrizione ex art. 168-ter cod. pen. è quella che nel caso di specie va dal 27/4/2018 al 1/7/2019, oltre che per i tempi indicati dalla Corte territoriale per legittimo impedimento del difensore e per emergenza Covid (dal 7.10.2019 al 20.12.2019 per legittimo impedimento del di- fensore e dal 30.3 2020 all' 11.5 2020 per emergenza Covid, ex art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020). 3. Nodale ai fini della valutazione circa la prescrizione del reato all'atto della pronuncia di secondo grado è, dunque la valutazione del periodo 24/7/2017- 27/4/2018. Orbene, il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione della istanza da parte dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che deve soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. Ad essa va allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna che prevede: le modalità di coin- volgimento dell'imputato nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Altro presupposto indefettibile è costituito dall'inserimento delle prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità o all'attività di volontariato di rilievo sociale che rappresentano il nucleo sanzionatorio dell'isti- tuto. La fase decisoria è disciplinata dall'art. 464 quater cod. proc. pen. che prevede che il giudice, verificata la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio della cui fissazione è dato contestale avviso alle parti. Il giudice, nel valutare l'i- doneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a com- piere un vaglio di congruità sulla durata complessiva del lavoro di pubblica utilità applicando, in via analogica, gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.6, n. 44646 del 1/10/2019, Rv. 277216; Sez. 5, n. 48258 del 04/11/2018, Rv. 277551; Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Rv. 272066), e deve altresì ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Nel caso in cui l'imputato non abbia avuto la possibilità di allegare, all'istanza di cui all'art. 464 bis cod. proc. pen., il programma di trattamento deve comunque comprovare l'invio della richiesta della relativa elaborazione all'Ufficio per l'esecu- zione penale esterna e, in tal caso, il giudice dovrà differire l'udienza non avendo gli elementi necessari per decidere sulla richiesta. Dunque, la procedura richiederebbe che il programma di trattamento sia al- legato e contestuale all'istanza di messa alla prova, ma a favore dell'imputato è prevista la possibilità che si attenda l'elaborazione di tale programma. Purchè vi sia stata la richiesta. Orbene, in un caso assolutamente speculare a quello che ci occupa, questa Corte di legittimità ha chiarito che il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice (Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001) In altri termini, le richieste di differimento delle udienze formulate dal difen- sore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464 bis e segg. cod. proc. pen. e alla elaborazione, da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, non trovando sca- turigine né in esigenze attinenti all'acquisizione di elementi di prova né nel ricono- scimento di termini a difesa, si inquadrano nella seconda ipotesi prevista dall'art.159, comma 1, n. 3 cod. pen. e determinano l'effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale (vedasi, oltre alla citata Sez. 4 n. 13469/2020 anche la più recente Sez. 7, n. 45996 del 21/9/2022, Roggiani, n.m.). 4. All'atto della pronuncia impugnata, pertanto, nessuno dei due reati era prescritto. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr