CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 16329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 11464- 2021, sollevato dal Tribunale di Bari con ordinanza n. R.G. 11690/2020 del 12/04/2021 nel procedimento vedente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede alla Corte di accogliere il presente regolamento. Considerato che: 1.11 Tribunale di Bari ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza in relazione alla riassunzione davanti a sé della causa pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo intimato dal Giudice di Pace di Bari, causa riassunta davanti al Tribunale a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale dell'opponente, esorbitante dai limiti di valore della competenza del Giudice di Pace. A sostegno del ricorso per regolamento di competenza il Tribunale ha rilevato che, a fronte della domanda riconvenzionale dell'opponente, il Giudice di Pace adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto separare le due cause trattenendo davanti a sé quella relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo e rimettendo al Tribunale la cognizione della domanda riconvenzionale. Il P.G., nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni nel senso dell'ammissibilità e della fondatezza del proposto regolamento, con la affermazione della competenza funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Bari quanto alla opposizione a decreto ingiuntivo, confermandosi la competenza per valore del Tribunale di Bari limitatamente alla domanda riconvenzionale. Ritenuto che: Le conclusioni del P.G. vanno condivise. La consolidata giurisprudenza di questa Corte si esprime nel seguente senso: "Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 2 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale in difetto qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. (Cass., n. 4751 del 2009; Cass., n. 186 del 2012, Cass., n. 3870 del 2014, Cass, n. 272 del 2015, Cass., n. 18863 del 2017). Ne consegue, pertanto, che il regolamento di competenza è, oltre che ammissibile, fondato e va accolto, con la conseguente declaratoria della competenza funzionale del Giudice di Pace di Bari per l'opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza per valore del Tribunale di Bari solo limitatamente alla domanda riconvenzionale. P.Q.M. La Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Bari quanto alla opposizione al decreto ingiuntivo mentre la competenza per valore del Tribunale di Bari va confermata solo per la decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile del 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] co Vitti DCTO 9 SUgiEl'A