CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 34915/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15578/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoPERTICARO VINCENZO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.2725/2024depositata il 17/04/2024 e notificata il 23/04/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevata la mancata costituzione dell’intimato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 23 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]