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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 34156/2022

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3e4 ),51( ORDINANZA sul ricorso 1264/2022 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - avverso la SENTENZA n. 632/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, dopo averne dichiarato l'ammissibilità riformando sul punto l'ordinanza appellata, ha rigettato la querela di falso che [OSCURATO:PERSONA]Angelo aveva proposto nei confronti di due verbali di accertamento di violazioni del codice della strada emessi ai suoi danni dalla [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese processuali.

1.2. La corte, in particolare, ha rilevato che l'appellante, per provare la falsità dei verbali, aveva chiesto l'ammissione della testimonianza di una persona che viaggiava con lui in macchina allo scopo di dimostrare che lo stesso aveva tenuto "una condotta di guida misurata ed adeguata alla ordinaria circolazione".

1.3. La corte, però, ha ritenuto che i capitoli di prova a tal fine dedotti erano inammissibili sul rilievo che l'attore, per provare la falsità dell'attestazione ed infirmare la pubblica fede del verbale di accertamento, avrebbe dovuto denunciare "la genericità dell'accertamento", per l'ipotesi in cui l'esposizione delle circostanze dell'accertamento non fosse stata idonea a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, ovvero dedurre circostanze di segno contrario atte a contrastare le risultanze del verbale.

1.4. Per contro, ha aggiunto la corte, i capitoli di prova dedotti dall'appellante, "stante il contenuto generico", non erano idonei a superare la piena prova dei fatti attestati "derivante dalla pubblica fede attribuita dalla legge al verbale di accertamento".

1.5. Né rileva, ha proseguito la corte, il fatto che l'appellante fosse un carabiniere diretto a prendere servizio in caserma in quanto, non viaggiando per ragioni di servizio o nell'esercizio delle sue funzioni, le sue "dichiarazioni difensive", contrarie a quelle dell'accertatore, "non possono essere assistite dalla medesima pubblica fede" né possono infirmare "la pubblica fede del verbale di accertamento".

1.6. La corte, infine, ha rilevato che non costituisce indizio della falsità dei verbali la circostanza che l'accertatore Ric. 2022 n. 1264 Sei. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 non abbia contestato immediatamente l'infrazione al trasgressore ma lo abbia invitato a recarsi negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] il giorno successivo per la notifica brevi manu del verbale.

1.7. La corte, quindi, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha dichiarato l'ammissibilità della querela di falso ma l'ha respinta nel merito, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali maturate nel grado in ragione della sua soccombenza sostanziale.

1.8. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con ricorso notificato in data 29/12/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

1.9. Il Ministero dell'Interno-Prefettura di Genova ha depositato atto di costituzione del 4/3/2021.

1.10. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 57 c.p.p., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata: - nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che lo stesso, nel momento in cui sono stati elevati ai suoi danni i verbali in questione, fosse privo della qualifica di pubblico ufficiale, laddove, al contrario, ai sensi dell'art. 57 c.p.p., solo i soggetti estranei alle forze dell'ordine sono pubblici ufficiali esclusivamente nei limiti in cui esercitino l'attività che ope legis gli concede tale connotazione; - nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'inammissibilità della prova testimoniale perché di contenuto generico e inidonea a superare la piena prova dei fatti attestati derivante dalla pubblica fede attribuita dalla legge al verbale di accertamento, non avendo, al contrario, considerato che la testimonianza era stata articolata in capitoli Ric. 2022 n. 1264 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 nient'affatto generici e, nel caso, apprezzabili nel loro contenuto all'esito dell'esperimento della prova, e che nel giudizio di querela di falso, volto a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, non sussistono limiti di prova.

2.2. Il motivo è privo di fondamento in entrambe le censure in cui è articolato.

2.3. Il ricorrente, in effetti, ha lamentato, innanzitutto, che il giudice di merito avrebbe erroneamente negato la sua qualità di pubblico ufficiale pur essendo un appuntato dei carabinieri ma non ha considerato che, a fronte della contestazione di un illecito amministrativo per violazione di norme del codice della strada, tale qualità non può essere di certo invocata al fine di attribuire alle dichiarazioni difensive (peraltro, neppure chiarite, con conseguente difetto di specificità della censura) del trasgressore la medesima efficacia probatoria degli accertamenti eseguiti ai sui danni così come contenuti nel relativo verbale.

2.3. L'affermata genericità della prova testimoniale da lui dedotta in sede di querela di falso non è stata, inoltre, efficacemente censurata con la riproduzione in ricorso dei relativi capi.

Se, in effetti, è vero che, nel giudizio di querela di falso non sussistono limiti di prova, resta, tuttavia, il principio per cui se, con il ricorso per cassazione, siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e i vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al Ric. 2022 n. 1264 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 23194 del 2017).

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto deciso del giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha considerato che l'opponente sin dal primo grado aveva lamentato che gli era stato inibito il diritto di trascrivere negli atti in questione le proprie dichiarazioni, onde contestare quanto imputatogli, tant'è che le copie dei verbali di accertamento a lui rimesse, nelle quali il relativo campo è rimasto del tutto intonso, non sono identiche agli originali custoditi dalla [OSCURATO:PERSONA], nei quali, invece, nella sezione dedicata alla dichiarazioni del trasgressore, è stata annotata la locuzione "nulla", al fine, evidentemente, di sanare in modo illecito e interpolativo una mancanza occorsa in sede di verbalizzazione.

3.2. Il motivo è inammissibile in quanto tratta di questioni (ammesso che siano rilevanti ai fini della dimostrazione della falsità dei verbali di accertamento in ordine ai fatti contestati) non esaminate nella sentenza impugnata.

Ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (rimasto, però, nel caso in esame, inadempiuto) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo Ric. 2022 n. 1264 Sez, 6-2, CC del 20 ottobre 2022 alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

4.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92, comma 2°, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello lo ha condannato al pagamento delle spese di lite senza considerare la reciproca soccombenza delle parti a fronte della declaratoria di ammissibilità della querela di falso in riforma della pronuncia appellata.

4.2. Il motivo è infondato.

La statuizione sulle spese processuali deve, infatti, tener conto, come ha fatto la corte d'appello, non della soluzione (favorevole alla parte) data ad una delle singole questioni in cui si articola il giudizio ma dell'esito complessivo del giudizio.

E non v'è dubbio che, nel caso in esame, pur se la corte d'appello ha ritenuto l'ammissibilità della querela di falso (dichiarata, invece, inammissibile dal giudice di primo grado), l'appellante, a fronte del rigetto nel merito della querela proposta, sia stato complessivamente soccombente.

5.1. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato in quanto manifestamente infondato.

5.2. Nulla per le spese di lite in ragione della sostanziale mancanza di attività difensiva della parte resistente.

5.3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2022 n. 1264 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3e4 ),51( ORDINANZA sul ricorso 1264/2022 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - avverso la SENTENZA n. 632/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, dopo averne dichiarato l'ammissibilità riformando sul punto l'ordinanza appellata, ha rigettato la querela di falso che [OSCURATO:PERSONA]Angelo aveva proposto nei confronti di due verbali di accertamento di violazioni del codice della strada emessi ai suoi danni dalla [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese processuali. 1.2. La corte, in particolare, ha rilevato che l'appellante, per provare la falsità dei verbali, aveva chiesto l'ammissione della testimonianza di una persona che viaggiava con lui in macchina allo scopo di dimostrare che lo stesso aveva tenuto "una condotta di guida misurata ed adeguata alla ordinaria circolazione". 1.3. La corte, però, ha ritenuto che i capitoli di prova a tal fine dedotti erano inammissibili sul rilievo che l'attore, per provare la falsità dell'attestazione ed infirmare la pubblica fede del verbale di accertamento, avrebbe dovuto denunciare "la genericità dell'accertamento", per l'ipotesi in cui l'esposizione delle circostanze dell'accertamento non fosse stata idonea a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, ovvero dedurre circostanze di segno contrario atte a contrastare le risultanze del verbale. 1.4. Per contro, ha aggiunto la corte, i capitoli di prova dedotti dall'appellante, "stante il contenuto generico", non erano idonei a superare la piena prova dei fatti attestati "derivante dalla pubblica fede attribuita dalla legge al verbale di accertamento". 1.5. Né rileva, ha proseguito la corte, il fatto che l'appellante fosse un carabiniere diretto a prendere servizio in caserma in quanto, non viaggiando per ragioni di servizio o nell'esercizio delle sue funzioni, le sue "dichiarazioni difensive", contrarie a quelle dell'accertatore, "non possono essere assistite dalla medesima pubblica fede" né possono infirmare "la pubblica fede del verbale di accertamento". 1.6. La corte, infine, ha rilevato che non costituisce indizio della falsità dei verbali la circostanza che l'accertatore Ric. 2022 n. 1264 Sei. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 non abbia contestato immediatamente l'infrazione al trasgressore ma lo abbia invitato a recarsi negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] il giorno successivo per la notifica brevi manu del verbale. 1.7. La corte, quindi, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha dichiarato l'ammissibilità della querela di falso ma l'ha respinta nel merito, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali maturate nel grado in ragione della sua soccombenza sostanziale. 1.8. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con ricorso notificato in data 29/12/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 1.9. Il Ministero dell'Interno-Prefettura di Genova ha depositato atto di costituzione del 4/3/2021. 1.10. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 57 c.p.p., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata: - nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che lo stesso, nel momento in cui sono stati elevati ai suoi danni i verbali in questione, fosse privo della qualifica di pubblico ufficiale, laddove, al contrario, ai sensi dell'art. 57 c.p.p., solo i soggetti estranei alle forze dell'ordine sono pubblici ufficiali esclusivamente nei limiti in cui esercitino l'attività che ope legis gli concede tale connotazione; - nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'inammissibilità della prova testimoniale perché di contenuto generico e inidonea a superare la piena prova dei fatti attestati derivante dalla pubblica fede attribuita dalla legge al verbale di accertamento, non avendo, al contrario, considerato che la testimonianza era stata articolata in capitoli Ric. 2022 n. 1264 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 nient'affatto generici e, nel caso, apprezzabili nel loro contenuto all'esito dell'esperimento della prova, e che nel giudizio di querela di falso, volto a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, non sussistono limiti di prova. 2.2. Il motivo è privo di fondamento in entrambe le censure in cui è articolato. 2.3. Il ricorrente, in effetti, ha lamentato, innanzitutto, che il giudice di merito avrebbe erroneamente negato la sua qualità di pubblico ufficiale pur essendo un appuntato dei carabinieri ma non ha considerato che, a fronte della contestazione di un illecito amministrativo per violazione di norme del codice della strada, tale qualità non può essere di certo invocata al fine di attribuire alle dichiarazioni difensive (peraltro, neppure chiarite, con conseguente difetto di specificità della censura) del trasgressore la medesima efficacia probatoria degli accertamenti eseguiti ai sui danni così come contenuti nel relativo verbale. 2.3. L'affermata genericità della prova testimoniale da lui dedotta in sede di querela di falso non è stata, inoltre, efficacemente censurata con la riproduzione in ricorso dei relativi capi. Se, in effetti, è vero che, nel giudizio di querela di falso non sussistono limiti di prova, resta, tuttavia, il principio per cui se, con il ricorso per cassazione, siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e i vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al Ric. 2022 n. 1264 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 23194 del 2017). 3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto deciso del giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha considerato che l'opponente sin dal primo grado aveva lamentato che gli era stato inibito il diritto di trascrivere negli atti in questione le proprie dichiarazioni, onde contestare quanto imputatogli, tant'è che le copie dei verbali di accertamento a lui rimesse, nelle quali il relativo campo è rimasto del tutto intonso, non sono identiche agli originali custoditi dalla [OSCURATO:PERSONA], nei quali, invece, nella sezione dedicata alla dichiarazioni del trasgressore, è stata annotata la locuzione "nulla", al fine, evidentemente, di sanare in modo illecito e interpolativo una mancanza occorsa in sede di verbalizzazione. 3.2. Il motivo è inammissibile in quanto tratta di questioni (ammesso che siano rilevanti ai fini della dimostrazione della falsità dei verbali di accertamento in ordine ai fatti contestati) non esaminate nella sentenza impugnata. Ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (rimasto, però, nel caso in esame, inadempiuto) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo Ric. 2022 n. 1264 Sez, 6-2, CC del 20 ottobre 2022 alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. 4.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92, comma 2°, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello lo ha condannato al pagamento delle spese di lite senza considerare la reciproca soccombenza delle parti a fronte della declaratoria di ammissibilità della querela di falso in riforma della pronuncia appellata. 4.2. Il motivo è infondato. La statuizione sulle spese processuali deve, infatti, tener conto, come ha fatto la corte d'appello, non della soluzione (favorevole alla parte) data ad una delle singole questioni in cui si articola il giudizio ma dell'esito complessivo del giudizio. E non v'è dubbio che, nel caso in esame, pur se la corte d'appello ha ritenuto l'ammissibilità della querela di falso (dichiarata, invece, inammissibile dal giudice di primo grado), l'appellante, a fronte del rigetto nel merito della querela proposta, sia stato complessivamente soccombente. 5.1. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato in quanto manifestamente infondato. 5.2. Nulla per le spese di lite in ragione della sostanziale mancanza di attività difensiva della parte resistente. 5.3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2022 n. 1264 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
Sentenza Cassazione n. 34156/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris