CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07281/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 27321-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 AMENDOLITO, [OSCURATO:PERSONA];56 - controricorrente -avverso la sentenza n. 273/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 503/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con sentenza n. 886/2020 il Tribunale di Torino avevaaccertato e dichiarato che l’attrice [OSCURATO:PERSONA], findall’assunzione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva espletato mansioniriconducibili al IV livello del CCNL pubblici esercizi, ristorazionecollettiva e commerciale e turismo applicato al rapporto dilavoro e che la stessa aveva diritto ad essere inquadrata nelpredetto livello a decorrere dal 1° dicembre 2013; avevacondannato la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla Zanchil’importo di € 5.662,07 lordi, maturato al 31 marzo 2019, oltreinteressi legali e rivalutazione monetari dalle singole scadenzeal saldo, nonché ad accantonare a titolo di t.f.r. l’ulterioreimporto di € 419,37 lordi, oltre al pagamento delle spese di lite.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diTorino, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]contro la sentenza di primo grado, respingeva le domandeproposte con il ricorso introduttivo, compensando le spese dientrambi i gradi.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva richiesto la lavoratrice nel ricorso introduttivo delgiudizio e la posizione assunta in prime cure dalla convenuta;b) quello che aveva deciso e considerato il primo giudice; c) imotivi di doglianza dell’appellante società.4. Tanto diffusamente premesso, la Corte, dopo aver datoconto di precedenti di legittimità in tema di superioreinquadramento e di aspetti considerati pacifici in causa,riportava la declaratoria del sesto livello super del CCNLapplicato al rapporto del 2018, ossia, il livello in cui erainquadrata la lavoratrice, nonché la declaratoria relativa alNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026quarto livello del medesimo CCNL, vale a dire, il livello Ncumheero diil raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026Tribunale aveva riconosciuto alla ricorrente.4.1. All’esito di ampio riesame delle risultanze processuali,la Corte perveniva alla conclusione dell’accoglimentodell’appello, con il rigetto delle domande proposte con il ricorsointroduttivo della Zanchi, in riforma della sentenza di primogrado.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.6. Resiste l’intimata con controricorso.7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 57-58-59 CCNLper i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi,ristorazione collettiva e commerciale”. Richiamati i dispostidegli artt. 2103 c.c., 57, 58 e 59 del CCNL indicato in rubrica,deduce che la “Corte d’appello ha ribadito la c.d. sequenzatripartita relativa al percorso logico giuridico necessario peraccertare il corretto livello di inquadramento spettante allavoratore. Tuttavia ha erroneamente ritenuto che taleprocedura non sia stata effettuata correttamente dal Giudice diPrime Cure”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 54 CCNL Turismo pubblici esercizi”.Deduce che: “La Corte d’Appello ha interpretato in manierasemplicistica e riduttiva le mansioni svolte dalla signora Zanchi,Numero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026cercando di sminuirle, di non attribuire importanzaNu mearoll dai raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026circostanza per la quale fosse la stessa signora Zanchi acoordinare il lavoro delle addette mensa e si rapportasse con iterzi in rappresentanza dell’azienda, cercando di negarequalsivoglia autonomia da parte della lavoratrice”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 59 CCNL Turismo pubblici esercizi”.Assume che: Il CCNL non fa riferimento ai tempi disvolgimento delle mansioni, ma alla professionalità delle stesse,per attribuire il corretto livello di inquadramento. [OSCURATO:PERSONA]Appello invece ha illegittimamente ritenuto che le attivitàsvolte dalla signora Zanchi “non sono prevalenti da un punto divista qualitativo rispetto alle mansioni di addetta al serviziomensa svolta dall’appellata, né maggiormente qualificanti sulpiano qualitativo” .4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 Costituzione”. Lamenta che: [OSCURATO:PERSONA]Appello nella sentenza impugnata ha ritenuto arbitrariamentee discrezionalmente che le mansioni svolte dalla signora Zanchisarebbero state “attività semplici”. Tale affermazione dellaCorte d’Appello sminuisce tutte le attività concretamente svoltedalla ricorrente e costituisce una irragionevole discriminazioneex art. 3 Cost. .5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 Cost.”. Si duole che: “Nel caso di specieè emerso con chiarezza sia in primo grado che in appello che lemansioni svolte dalla signora Zanchi erano mansioni differentirispetto a quelle svolte dalle addette mensa. Nonostante che laCorte d’Appello ha erroneamente ed illegittimamente ritenutoNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026corretto che la responsabile referente della mensa abNbumiae rol doi raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026stesso livello di inquadramento e la stessa retribuzionespettante alle addette mensa”.6. Tali motivi, che possono essere congiuntamenteesaminati in quanto all’evidenza connessi, sono inammissibiliper plurime ragioni.6.1. Tutti i motivi, benché non sia stato specificato dallaricorrente, debbono essere ricondotti al mezzo di cui all’art.360, comma primo, n. 3), c.p.c. in quanto vi si deduce “laviolazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contrattie accordi collettivi nazionali di lavoro”.7. Con precipuo riferimento ai primi tre motivi di ricorso, incui si fa valere (anche) la violazione e falsa applicazione dinorme del CCNL che si assume applicato al rapporto, occorreconsiderare quanto segue.7.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corteanche da ultimo confermato (cfr. Cass. n. 29818/2925, n.29820/2025, n. 19152/2025), nell’ambito della contrattazionecollettiva di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interpreteè consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, daesercitare attraverso le modalità proprie del processo, nonessendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono lacontrattazione di lavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez.lav., 20.5.2020, n. 9300; in termini id., sez. I, 29.12.2020, n.29772). Inoltre, detto onere può essere adempiuto, in base alprincipio di strumentalità delle forme processuali – nel rispettodel principio di cui all’articolo 111 della Costituzione, letto incoerenza con l’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo diconseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – ancheNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnaNzuimoenroe d,i raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026della sola clausola contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delfascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modoalla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ.,sez. I, 6.6.2019, n. 15415). La produzione del testo integraledel contratto collettivo, infatti, di regola, costituisceadempimento rispondente alla funzione nomofilattica dellaCorte di cassazione e necessario per l’applicazione del canoneermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, puòconsiderarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso,all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchiuna puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti(in tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e in terminianaloghi id., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenutoche la produzione parziale di un documento sia incompatibilecon i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondodell’intervento legislativo e contrasta con i canoni diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie,con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanzadel testo integrale del contratto collettivo non consente diescludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioniindirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dellaquestione che interessa).Numero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026Infine, secondo questa Corte, il ricorso per cassazioneNu dmeerov dei raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026essere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena diinammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6,richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorsosi fonda”; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportarenel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle partiessenziali, precisi in qualche fase processuale è avvenuta laproduzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documentoin questione, precisando al riguardo che il requisito di cui alrichiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomoe non può essere confuso con quello di procedibilità(egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, inquanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice dilegittimità tutti gli elementi necessari per avere la completacognizione della controversia, senza necessità di accedere afonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) èfinalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento lacui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (cosìCass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).7.2. Ebbene, la ricorrente non ha prodotto in occasione deldeposito del ricorso copia del testo integrale del CCNL (cfr. pag.31 del ricorso) cui si riferisce (senza indicarne l’anno), né haspecificato in alcun punto del ricorso se, come, quando e chidelle parti avesse depositato copia del testo integrale di tale“fonte” collettiva nazionale, e, in tale ipotesi, dove essa siacollocata in uno dei fascicoli di parte o anche in quelli d’ufficio;nemmeno, ha specificato se il CCNL in questione fosse stato, inipotesi, acquisito d’ufficio da uno dei giudici del doppio grado digiudizio nel merito.Numero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/20267.3. Nonostante la controricorrente aNvumeesros dei raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026tempestivamente eccepito tale mancata allegazione (cfr. pagg.12-13 del controricorso), la ricorrente in occasione di undeposito ex art. 372 c.p.c. in data 30.10.2025 ha depositatosolo uno stralcio del CCNL in questione, per giunta, noncontenente il testo completo dell’art. 57 del CCNL (di cui puresi denuncia la violazione e falsa applicazione nel primo motivo).Soltanto in allegato alla propria memoria ex art. 378 c.p.c.(rectius, ex art. 380 bis.1. c.p.c.), la ricorrente ha prodottocopia integrale del CCNL in questione, ma tardivamentetrattandosi di memoria con mere finalità illustrative (ai sensidell’ora cit. art. 380 bis.1.).8. Tanto rilevato, e sempre con riferimento ai primi tremotivi, la ricorrente non svolge il benché minimo rilievo circal’interpretazione che la Corte ha dato delle specifichedeclaratorie del sesto livello super, del profilo ivi incluso di“addetto servizi mensa”, e del quarto livello del CCNL, chevengono in considerazione (cfr. in particolare pagg. 16-17dell’impugnata sentenza); anzi, in tutti i motivi di ricorsoneanche si fa riferimento a tali declaratorie contrattuali.9. Più in generale, nota il Collegio che la ricorrente neppuredenuncia un vizio di sussunzione e, come già trapela dallasintesi dei motivi sopra delineata, muove disarticolate critichea talune singole affermazioni contenute nell’impugnatasentenza, senza coglierne la ratio decidendi in fatto e in diritto,diffusamente esposta dalla Corte distrettuale (cfr. pagg. 16-29del ricorso).10. Inoltre, occorre considerare che, secondo le Sezioniunite di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazioneNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione oN umfaerlos dai raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (così Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).10.1. Orbene, come risulta dallo svolgimento del primomotivo, la ricorrente ivi formula una critica all’accertamentofattuale operato dalla Corte d’appello circa le mansioni svoltedalla lavoratrice e propone una propria alternativa lettura dellerisultanze processuali, segnatamente delle deposizionitestimoniali (cfr. in particolare pagg. 14-26 del ricorso).11. E analoghe considerazioni valgono per il secondomotivo, in cui, come premesso, la ricorrente si duole del fattoche la Corte d’appello abbia “interpretato in manierasemplicistica e riduttiva” non le disposizioni collettive diriferimento (e segnatamente dell’art. 54 del CCNL di cui ivi sidenuncia la violazione e falsa applicazione), bensì “le mansionisvolte dalla signora Zanchi, …”.Invero, è la stessa ricorrente a sostenere che: “La sentenzaemanata dalla Corte d’Appello viola le declaratorie contrattualipoiché non considera correttamente le mansioni in concretosvolte dalla lavoratrice”, così nuovamente censurando il relativoapprezzamento probatorio dei giudici di secondo grado.12. Nel caso, poi, del terzo motivo la critica che laricorrente formula al singolo passaggio motivazionale soprariportato è meramente assertiva, oltre che generica: si assumeinfatti che la relativa “considerazione della Corte d’Appelloappare priva di ogni logica ed appare altresì svilente neiconfronti della lavoratrice e del suo ruolo che ben ha svolto perNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026anni alle dipendenze della convenuta” (così a pag. 2N9um edroe dil raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso).13. In relazione, quindi, al quarto motivo, occorrepremettere che la Corte territoriale in parte ormai conclusivadella propria motivazione ha osservato: “Tutte le attivitàinerenti alla distribuzioni dei cibi e quelle a essa funzionali(pulizia, riordino di locali e attrezzature) sono tipiche del sestolivello super e del profilo di addetto servizi mensa”, e inprecedenza, come già accennato, la Corte aveva testualmenteriportato la declaratoria generale del sesto livello super e quellaparticolare della figura di “addetto servizi mensa” (cfr. pagg.16-17 della sentenza).Quindi, la Corte ha rilevato: “d’altro canto si tratta disempre affrontato e risolto dalle coordinatrici (in questo caso lasignora Adamo) che intervengono e decidono su ognuna dellequestioni eventualmente insorte e segnalate dalla ricorrente.Il rapporto tra l’odierna appellata e la coordinatrice (che sitraduce nella trasmissione di comunicazioni), non vale aconfigurare la sussistenza di elementi qualificanti particolari talida giustificare il riconoscimento del quarto livello, in assenza diautonomia esecutiva e di preposizione a gruppi operativi” (cosìa pag. 29).13.1. Orbene, in questo caso la critica mossa dallaricorrente, mirata all’affermazione di “attività semplici”, ancorauna volta prescinde dalla denuncia di errori interpretativi dellenorme contrattual-collettive di riferimento.Numero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026Piuttosto, la ricorrente assume che: Le eveNnumteuroa dlii raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026“semplici mansioni” che possono essere attribuite ad unasemplice addetta mensa di [OSCURATO:PERSONA] sono differentida quelle svolte dalla signora Zanchi, lavoratrice addettaall’appalto della mensa [OSCURATO:PERSONA] lotto 4 del [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1978 .E’ evidente, quindi, che l’assunto circa l’essere “differenti”le mansioni svolte dalla ricorrente, qui di per sé meramenteassertivo (come anche con marginali variazioni nel quintomotivo), rimanda implicitamente, ma chiaramente a quantosostenuto dalla stessa nei precedenti motivi di ricorso, e,segnatamente, al primo motivo; vale a dire, ad unaccertamento fattuale diverso da quello operato dai giudici disecondo grado, che non può trovare ingresso in questa sede dilegittimità.E lo stesso è a dirsi per l’asserzione che chiude lo sviluppodel quarto motivo: “Il concetto di semplicità delle mansionisvolte dalle addette mensa e affermato dalla Corte d’Appellonon esclude la necessità che le addette mensa siano coordinateda una figura che ricopra di responsabile e costituisce il traitd’union tra la mensa ed i terzi (Comune, corpo docenti, enti …)”.Come si è visto, infatti, la Corte di merito ha accertato infatto che le addette al servizio mensa, nel contesto lavorativoesaminato, erano sì coordinate ma appunto, non già dallalavoratrice ricorrente, bensì da coordinatrici (in particolare dalladipendente Adamo, formalmente e sostanzialmente inquadratain tale funzione); conclusione, questa, che la stessa Corte inprecedenza aveva diffusamente argomentato in base all’esameNumero registro generale 27321/2021delle risultanze processuali (cfr. in extenso pagg. 21-27 della Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 7281/2026sua sentenza).Data pubblicazione 26/03/202614. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Numero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 7281/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E InquadramentosuperioreSEZIONE LAVOROR.G.N. 27321/2021Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 27321-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 AMENDOLITO, [OSCURATO:PERSONA];56 - controricorrente -avverso la sentenza n. 273/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 503/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con sentenza n. 886/2020 il Tribunale di Torino avevaaccertato e dichiarato che l’attrice [OSCURATO:PERSONA], findall’assunzione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva espletato mansioniriconducibili al IV livello del CCNL pubblici esercizi, ristorazionecollettiva e commerciale e turismo applicato al rapporto dilavoro e che la stessa aveva diritto ad essere inquadrata nelpredetto livello a decorrere dal 1° dicembre 2013; avevacondannato la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla Zanchil’importo di € 5.662,07 lordi, maturato al 31 marzo 2019, oltreinteressi legali e rivalutazione monetari dalle singole scadenzeal saldo, nonché ad accantonare a titolo di t.f.r. l’ulterioreimporto di € 419,37 lordi, oltre al pagamento delle spese di lite.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diTorino, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]contro la sentenza di primo grado, respingeva le domandeproposte con il ricorso introduttivo, compensando le spese dientrambi i gradi.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva richiesto la lavoratrice nel ricorso introduttivo delgiudizio e la posizione assunta in prime cure dalla convenuta;b) quello che aveva deciso e considerato il primo giudice; c) imotivi di doglianza dell’appellante società.4. Tanto diffusamente premesso, la Corte, dopo aver datoconto di precedenti di legittimità in tema di superioreinquadramento e di aspetti considerati pacifici in causa,riportava la declaratoria del sesto livello super del CCNLapplicato al rapporto del 2018, ossia, il livello in cui erainquadrata la lavoratrice, nonché la declaratoria relativa alNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026quarto livello del medesimo CCNL, vale a dire, il livello Ncumheero diil raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026Tribunale aveva riconosciuto alla ricorrente.4.1. All’esito di ampio riesame delle risultanze processuali,la Corte perveniva alla conclusione dell’accoglimentodell’appello, con il rigetto delle domande proposte con il ricorsointroduttivo della Zanchi, in riforma della sentenza di primogrado.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.6. Resiste l’intimata con controricorso.7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 57-58-59 CCNLper i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi,ristorazione collettiva e commerciale”. Richiamati i dispostidegli artt. 2103 c.c., 57, 58 e 59 del CCNL indicato in rubrica,deduce che la “Corte d’appello ha ribadito la c.d. sequenzatripartita relativa al percorso logico giuridico necessario peraccertare il corretto livello di inquadramento spettante allavoratore. Tuttavia ha erroneamente ritenuto che taleprocedura non sia stata effettuata correttamente dal Giudice diPrime Cure”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 54 CCNL Turismo pubblici esercizi”.Deduce che: “La Corte d’Appello ha interpretato in manierasemplicistica e riduttiva le mansioni svolte dalla signora Zanchi,Numero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026cercando di sminuirle, di non attribuire importanzaNu mearoll dai raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026circostanza per la quale fosse la stessa signora Zanchi acoordinare il lavoro delle addette mensa e si rapportasse con iterzi in rappresentanza dell’azienda, cercando di negarequalsivoglia autonomia da parte della lavoratrice”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 59 CCNL Turismo pubblici esercizi”.Assume che: Il CCNL non fa riferimento ai tempi disvolgimento delle mansioni, ma alla professionalità delle stesse,per attribuire il corretto livello di inquadramento. [OSCURATO:PERSONA]Appello invece ha illegittimamente ritenuto che le attivitàsvolte dalla signora Zanchi “non sono prevalenti da un punto divista qualitativo rispetto alle mansioni di addetta al serviziomensa svolta dall’appellata, né maggiormente qualificanti sulpiano qualitativo” .4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 Costituzione”. Lamenta che: [OSCURATO:PERSONA]Appello nella sentenza impugnata ha ritenuto arbitrariamentee discrezionalmente che le mansioni svolte dalla signora Zanchisarebbero state “attività semplici”. Tale affermazione dellaCorte d’Appello sminuisce tutte le attività concretamente svoltedalla ricorrente e costituisce una irragionevole discriminazioneex art. 3 Cost. .5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 Cost.”. Si duole che: “Nel caso di specieè emerso con chiarezza sia in primo grado che in appello che lemansioni svolte dalla signora Zanchi erano mansioni differentirispetto a quelle svolte dalle addette mensa. Nonostante che laCorte d’Appello ha erroneamente ed illegittimamente ritenutoNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026corretto che la responsabile referente della mensa abNbumiae rol doi raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026stesso livello di inquadramento e la stessa retribuzionespettante alle addette mensa”.6. Tali motivi, che possono essere congiuntamenteesaminati in quanto all’evidenza connessi, sono inammissibiliper plurime ragioni.6.1. Tutti i motivi, benché non sia stato specificato dallaricorrente, debbono essere ricondotti al mezzo di cui all’art.360, comma primo, n. 3), c.p.c. in quanto vi si deduce “laviolazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contrattie accordi collettivi nazionali di lavoro”.7. Con precipuo riferimento ai primi tre motivi di ricorso, incui si fa valere (anche) la violazione e falsa applicazione dinorme del CCNL che si assume applicato al rapporto, occorreconsiderare quanto segue.7.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corteanche da ultimo confermato (cfr. Cass. n. 29818/2925, n.29820/2025, n. 19152/2025), nell’ambito della contrattazionecollettiva di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interpreteè consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, daesercitare attraverso le modalità proprie del processo, nonessendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono lacontrattazione di lavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez.lav., 20.5.2020, n. 9300; in termini id., sez. I, 29.12.2020, n.29772). Inoltre, detto onere può essere adempiuto, in base alprincipio di strumentalità delle forme processuali – nel rispettodel principio di cui all’articolo 111 della Costituzione, letto incoerenza con l’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo diconseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – ancheNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnaNzuimoenroe d,i raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026della sola clausola contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delfascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modoalla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ.,sez. I, 6.6.2019, n. 15415). La produzione del testo integraledel contratto collettivo, infatti, di regola, costituisceadempimento rispondente alla funzione nomofilattica dellaCorte di cassazione e necessario per l’applicazione del canoneermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, puòconsiderarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso,all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchiuna puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti(in tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e in terminianaloghi id., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenutoche la produzione parziale di un documento sia incompatibilecon i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondodell’intervento legislativo e contrasta con i canoni diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie,con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanzadel testo integrale del contratto collettivo non consente diescludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioniindirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dellaquestione che interessa).Numero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026Infine, secondo questa Corte, il ricorso per cassazioneNu dmeerov dei raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026essere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena diinammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6,richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorsosi fonda”; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportarenel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle partiessenziali, precisi in qualche fase processuale è avvenuta laproduzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documentoin questione, precisando al riguardo che il requisito di cui alrichiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomoe non può essere confuso con quello di procedibilità(egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, inquanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice dilegittimità tutti gli elementi necessari per avere la completacognizione della controversia, senza necessità di accedere afonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) èfinalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento lacui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (cosìCass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).7.2. Ebbene, la ricorrente non ha prodotto in occasione deldeposito del ricorso copia del testo integrale del CCNL (cfr. pag.31 del ricorso) cui si riferisce (senza indicarne l’anno), né haspecificato in alcun punto del ricorso se, come, quando e chidelle parti avesse depositato copia del testo integrale di tale“fonte” collettiva nazionale, e, in tale ipotesi, dove essa siacollocata in uno dei fascicoli di parte o anche in quelli d’ufficio;nemmeno, ha specificato se il CCNL in questione fosse stato, inipotesi, acquisito d’ufficio da uno dei giudici del doppio grado digiudizio nel merito.Numero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/20267.3. Nonostante la controricorrente aNvumeesros dei raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026tempestivamente eccepito tale mancata allegazione (cfr. pagg.12-13 del controricorso), la ricorrente in occasione di undeposito ex art. 372 c.p.c. in data 30.10.2025 ha depositatosolo uno stralcio del CCNL in questione, per giunta, noncontenente il testo completo dell’art. 57 del CCNL (di cui puresi denuncia la violazione e falsa applicazione nel primo motivo).Soltanto in allegato alla propria memoria ex art. 378 c.p.c.(rectius, ex art. 380 bis.1. c.p.c.), la ricorrente ha prodottocopia integrale del CCNL in questione, ma tardivamentetrattandosi di memoria con mere finalità illustrative (ai sensidell’ora cit. art. 380 bis.1.).8. Tanto rilevato, e sempre con riferimento ai primi tremotivi, la ricorrente non svolge il benché minimo rilievo circal’interpretazione che la Corte ha dato delle specifichedeclaratorie del sesto livello super, del profilo ivi incluso di“addetto servizi mensa”, e del quarto livello del CCNL, chevengono in considerazione (cfr. in particolare pagg. 16-17dell’impugnata sentenza); anzi, in tutti i motivi di ricorsoneanche si fa riferimento a tali declaratorie contrattuali.9. Più in generale, nota il Collegio che la ricorrente neppuredenuncia un vizio di sussunzione e, come già trapela dallasintesi dei motivi sopra delineata, muove disarticolate critichea talune singole affermazioni contenute nell’impugnatasentenza, senza coglierne la ratio decidendi in fatto e in diritto,diffusamente esposta dalla Corte distrettuale (cfr. pagg. 16-29del ricorso).10. Inoltre, occorre considerare che, secondo le Sezioniunite di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazioneNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione oN umfaerlos dai raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (così Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).10.1. Orbene, come risulta dallo svolgimento del primomotivo, la ricorrente ivi formula una critica all’accertamentofattuale operato dalla Corte d’appello circa le mansioni svoltedalla lavoratrice e propone una propria alternativa lettura dellerisultanze processuali, segnatamente delle deposizionitestimoniali (cfr. in particolare pagg. 14-26 del ricorso).11. E analoghe considerazioni valgono per il secondomotivo, in cui, come premesso, la ricorrente si duole del fattoche la Corte d’appello abbia “interpretato in manierasemplicistica e riduttiva” non le disposizioni collettive diriferimento (e segnatamente dell’art. 54 del CCNL di cui ivi sidenuncia la violazione e falsa applicazione), bensì “le mansionisvolte dalla signora Zanchi, …”.Invero, è la stessa ricorrente a sostenere che: “La sentenzaemanata dalla Corte d’Appello viola le declaratorie contrattualipoiché non considera correttamente le mansioni in concretosvolte dalla lavoratrice”, così nuovamente censurando il relativoapprezzamento probatorio dei giudici di secondo grado.12. Nel caso, poi, del terzo motivo la critica che laricorrente formula al singolo passaggio motivazionale soprariportato è meramente assertiva, oltre che generica: si assumeinfatti che la relativa “considerazione della Corte d’Appelloappare priva di ogni logica ed appare altresì svilente neiconfronti della lavoratrice e del suo ruolo che ben ha svolto perNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026anni alle dipendenze della convenuta” (così a pag. 2N9um edroe dil raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso).13. In relazione, quindi, al quarto motivo, occorrepremettere che la Corte territoriale in parte ormai conclusivadella propria motivazione ha osservato: “Tutte le attivitàinerenti alla distribuzioni dei cibi e quelle a essa funzionali(pulizia, riordino di locali e attrezzature) sono tipiche del sestolivello super e del profilo di addetto servizi mensa”, e inprecedenza, come già accennato, la Corte aveva testualmenteriportato la declaratoria generale del sesto livello super e quellaparticolare della figura di “addetto servizi mensa” (cfr. pagg.16-17 della sentenza).Quindi, la Corte ha rilevato: “d’altro canto si tratta disempre affrontato e risolto dalle coordinatrici (in questo caso lasignora Adamo) che intervengono e decidono su ognuna dellequestioni eventualmente insorte e segnalate dalla ricorrente.Il rapporto tra l’odierna appellata e la coordinatrice (che sitraduce nella trasmissione di comunicazioni), non vale aconfigurare la sussistenza di elementi qualificanti particolari talida giustificare il riconoscimento del quarto livello, in assenza diautonomia esecutiva e di preposizione a gruppi operativi” (cosìa pag. 29).13.1. Orbene, in questo caso la critica mossa dallaricorrente, mirata all’affermazione di “attività semplici”, ancorauna volta prescinde dalla denuncia di errori interpretativi dellenorme contrattual-collettive di riferimento.Numero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026Piuttosto, la ricorrente assume che: Le eveNnumteuroa dlii raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026“semplici mansioni” che possono essere attribuite ad unasemplice addetta mensa di [OSCURATO:PERSONA] sono differentida quelle svolte dalla signora Zanchi, lavoratrice addettaall’appalto della mensa [OSCURATO:PERSONA] lotto 4 del [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1978 .E’ evidente, quindi, che l’assunto circa l’essere “differenti”le mansioni svolte dalla ricorrente, qui di per sé meramenteassertivo (come anche con marginali variazioni nel quintomotivo), rimanda implicitamente, ma chiaramente a quantosostenuto dalla stessa nei precedenti motivi di ricorso, e,segnatamente, al primo motivo; vale a dire, ad unaccertamento fattuale diverso da quello operato dai giudici disecondo grado, che non può trovare ingresso in questa sede dilegittimità.E lo stesso è a dirsi per l’asserzione che chiude lo sviluppodel quarto motivo: “Il concetto di semplicità delle mansionisvolte dalle addette mensa e affermato dalla Corte d’Appellonon esclude la necessità che le addette mensa siano coordinateda una figura che ricopra di responsabile e costituisce il traitd’union tra la mensa ed i terzi (Comune, corpo docenti, enti …)”.Come si è visto, infatti, la Corte di merito ha accertato infatto che le addette al servizio mensa, nel contesto lavorativoesaminato, erano sì coordinate ma appunto, non già dallalavoratrice ricorrente, bensì da coordinatrici (in particolare dalladipendente Adamo, formalmente e sostanzialmente inquadratain tale funzione); conclusione, questa, che la stessa Corte inprecedenza aveva diffusamente argomentato in base all’esameNumero registro generale 27321/2021delle risultanze processuali (cfr. in extenso pagg. 21-27 della Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 7281/2026sua sentenza).Data pubblicazione 26/03/202614. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 27321/2021Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 7281/2026Data pubblicazione 26/03/2026