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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11022/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Colangelo) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto si rivela manifestamente infondato, sostenendo l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. in caso di rientro spontaneo dell'imputato nel domicilio coatto, per contro esclusa dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità.

Né argomenti persuasivi vengono svolti nella memoria difensiva del 30 dicembre 2023, in cui si ribadiscono le ragioni per cui la doglianza formulata dovrebbe essere per contro ritenuta fondata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gen o 2024 Il consigliere est nsore [OSCURATO:PERSONA] tyr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Colangelo) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto si rivela manifestamente infondato, sostenendo l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. in caso di rientro spontaneo dell'imputato nel domicilio coatto, per contro esclusa dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità. Né argomenti persuasivi vengono svolti nella memoria difensiva del 30 dicembre 2023, in cui si ribadiscono le ragioni per cui la doglianza formulata dovrebbe essere per contro ritenuta fondata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gen o 2024 Il consigliere est nsore [OSCURATO:PERSONA] tyr
Sentenza Cassazione n. 11022/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris