CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 luglio 1962
Cassazione n. 08647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] n. a Salerno il 27/7/1962 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 12/9/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore, che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale che, in data 10/6/2022, aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 95.231,71, ai sensi degli artt. 640 quater e 648 quater cod.pen.,quale profitto del delitto di riciclaggio di proventi rivenienti dalla commissione di truffe finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche nel settore delle incentivazioni del risparmio energetico. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto:2.1 la violazione dell'art. 309 cod.proc.pen. come richiamato dall'art. 324 codice di rito e conseguente inefficacia del provvedimento di sequestro preventivo. Il difensore, dopo aver segnalato che gli atti del procedimento, richiesti il 19 luglio 2022, venivano trasmessi il 6 agosto seguente, eccepisce che - anche a voler computare il periodo di sospensione feriale- il provvedimento del riesame doveva essere assunto e depositato il 10/9/2022, giorno non festivo, mentre nella specie risulta adottato il 12 settembre 2022; 2.2 la violazione dell'art. 648 bis cod.pen. nonché l'omessa e manifesta illogicità della motivazione in quanto l'ordinanza impugnata ha qualificato l'odierno ricorrente quale legale rappresentante della Elettronnic mentre il prevenuto era legale rappresentante della Copalat sicché il Collegio ha rigettato il ricorso del D'Amanda esaminando non la condotta ascritta al prevenuto ma quella contestata ad altro indagato. Aggiunge il difensore che l'assunto secondo cui la Copalat sarebbe una società la cui attività sociale non è riconducibile alle prestazioni alle quali le fatture apparentemente si riferiscono è meramente apodittico e l'ordinanza impugnata non ha dato spiegazioni in ordine all'attività di ostacolo all'identificazione della provenienza del danaro che sarebbe stata posta in essere dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Dall'accesso agli atti giustificato dalla natura della doglianza risulta che gli atti richiesti all'ufficio inquirente a seguito dell'istanza di riesame sono stati depositati presso la Cancelleria il 6 settembre 2022 e in pari data veniva fissata l'udienza del 12 settembre di trattazione dell'impugnazione. Risulta, pertanto, rispettato il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali, per unanime giurisprudenza ritenuto perentorio e non prorogabile (Sez. 3, n. 26593 del 19/05/2009, Rv. 244331; Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Rv. 261856 -01). 2. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che, al di là della formale rubrica, denunzia incongruenze ed illogicità motivazionali che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Questa Corte ha, infatti, chiarito che in tema di misure cautelari reali costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01). La difesa valorizza la mera svista a pag. 19 laddove il ricorrente è stato qualificato come legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. senza confrontarsi con l'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata che, a pag. 20, ha 2 egs specificamente analizzato la posizione del prevenuto e della Copalat con riferimento all'addebito di riciclaggio sub 7), dando conto della carica societaria rivestita dal ricorrente dall'ottobre 20013 al dicembre 2017, in perfetta coincidenza con il lasso temporale della contestazione; illustrando gli elementi che depongono per la fittizietà dei rapporti economici asseritamente intercorsi tra detta società e la [OSCURATO:SOCIETA]. e argomentando l'inserimento della stessa nel sistema elusivo e fraudolento ordito al fine di occultare i proventi illeciti del delitto di truffa. I giudici della cautela hanno diffusamente motivato il fumus del delitto di riciclaggio sia sotto il profilo della condotta materiale che del coefficiente psicologico, segnalando che il ricorrente aveva piena consapevolezza del meccanismo fraudolento messo in atto allorché venivano documentate prestazioni incompatibili con l'oggetto sociale e mai eseguite, utilizzando la società come mero contenitore del danaro di provenienza delittuosa. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 ge