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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 agosto 1960

Cassazione n. 48258/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1960 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare (arresti domiciliari) subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, dal quale è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Si deduce la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza del requisito della colpa grave del ricorrente e della sua efficacia causale nell'adozione e nel mantenimento della misura, a fronte di un quadro indiziario interamente costituito da dichiarazioni rese da soggetti diversi dall'interessato.

Non viene spiegato il motivo per cui l'asserita condotta colposa (consistente nel rinviare all'esito delle elezioni una possibile diversa valutazione circa la vicenda dell'insediamento del 2° Centro di Assistenza per immigrati - CARA - nel Comune di Castelnuovo di Porto) rappresenterebbe una macroscopica negligenza, tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, trattandosi di scelta amministrativa discrezionale e legittima del Sindaco.

La conclusione dell'ordinanza impugnata, per cui il fatto di rinviare all'esito delle elezioni una possibile diversa valutazione circa la vicenda dell'insediamento del 2° CARA avrebbe indotto il Buzzi (presunto corruttore) a confidare in un margine di trattativa appare indimostrata e confliggente con le argomentazioni degli stessi giudici della cautela (GIP e Tribunale del riesame).

Le stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo Stefoni, valorizzate dalla Corte della riparazione, non possono avere avuto alcuna incidenza per l'emissione della misura.

L'ipotesi secondo cui l'atteggiamento interlocutorio di Stefoni avrebbe indotto il Buzzi a confidare in possibili trattative di natura corruttiva era già stata smentita dalla sentenza di assoluzione.

Il problema della gradazione della colpa non è stato affrontato dalla Corte di appello, né poteva ritenersi prevedibile per l'interessato un possibile intervento dell'autorità giudiziaria.

In punto di incidenza causale, si osserva che la misura cautelare era essenzialmente fondata sulle sommarie informazioni del Ciambella, subito messe in discussione dall'indagato in sede di interrogatorio.

Si denuncia anche la omessa valutazione con riferimento alla legittimità del mantenimento della misura cautelare, aspetto su cui l'ordinanza impugnata non spende alcuna parola, nonostante l'esaustivo interrogatorio di garanzia che lo Stefoni aveva reso, fornendo ampi chiarimenti sulla vicenda.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio.

4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, atteso che la Corte territoriale ha reso una motivazione carente ed illogica, non rispettosa del canone di giudizio richiesto dall'art. 314 cod. proc. pen. 2.

L'ordinanza impugnata ha valorizzato, a fini ostativi, un comportamento extraprocessuale avente rilievo politico-amministrativo - vale a dire, attendere l'esito delle imminenti elezioni amministrative, per rispondere alla Prefettura di Roma in merito all'opportunità di aprire un secondo CARA nel territorio comunale - che, in mancanza di elementi equivoci (non risultando consapevoli collegamenti con i propositi criminosi degli originari coimputati), risulta neutro, frutto di una scelta di opportunità politica.

In altri termini, i giudici della riparazione hanno tratto da un mero atteggiamento "attendista" del ricorrente, all'epoca Sindaco, la condotta gravemente colposa che avrebbe determinato la misura, in realtà fondata essenzialmente su intercettazioni e dichiarazioni rese da soggetti terzi (Buzzi e Ciambella).

In questa prospettiva, va aggiunto che il detto atteggiamento interlocutorio dello Stefoni nella vicenda in esame non è stato considerato ambiguo neanche dai giudici della cognizione i quali, anzi, nell'assolvere lo Stefoni, lo hanno reputato legittimo e rientrante nella discrezionalità amministrativa del Sindaco.

Ne consegue che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di ingiusta detenzione, nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, il giudice non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 - 01).

3. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare, altresì, manifestamente illogica nella parte in cui valorizza l'interrogatorio dell'interessato per affermare la sua incidenza causale nella emissione (e non, semmai, nel mantenimento) della misura cautelare.

Invero, dal percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non è dato comprendere quale incidenza causale abbia avuto l'atteggiamento "attendista" del Sindaco rispetto all'emissione del provvedimento cautelare, aspetto che non è stato adeguatamente affrontato dalla Corte della riparazione, a fronte della riferita sussistenza di materiale indiziario che avrebbe fondato la misura essenzialmente sulla base di quanto risultante da intercettazioni e dichiarazioni di altre persone, e non da elementi desumibili da condotte specifiche del richiedente, nella sua qualità di Sindaco.

Sotto questo profilo, va qui ribadito il costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (cfr. Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411 - 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 - dep. 2015, Rv. 263197 - 01; Sez. 3, n. 16506 del 12/02/2004, Rv. 228527 - 01).

4. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui demanda, altresì, la re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1960 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare (arresti domiciliari) subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, dal quale è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Si deduce la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza del requisito della colpa grave del ricorrente e della sua efficacia causale nell'adozione e nel mantenimento della misura, a fronte di un quadro indiziario interamente costituito da dichiarazioni rese da soggetti diversi dall'interessato. Non viene spiegato il motivo per cui l'asserita condotta colposa (consistente nel rinviare all'esito delle elezioni una possibile diversa valutazione circa la vicenda dell'insediamento del 2° Centro di Assistenza per immigrati - CARA - nel Comune di Castelnuovo di Porto) rappresenterebbe una macroscopica negligenza, tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, trattandosi di scelta amministrativa discrezionale e legittima del Sindaco. La conclusione dell'ordinanza impugnata, per cui il fatto di rinviare all'esito delle elezioni una possibile diversa valutazione circa la vicenda dell'insediamento del 2° CARA avrebbe indotto il Buzzi (presunto corruttore) a confidare in un margine di trattativa appare indimostrata e confliggente con le argomentazioni degli stessi giudici della cautela (GIP e Tribunale del riesame). Le stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo Stefoni, valorizzate dalla Corte della riparazione, non possono avere avuto alcuna incidenza per l'emissione della misura. L'ipotesi secondo cui l'atteggiamento interlocutorio di Stefoni avrebbe indotto il Buzzi a confidare in possibili trattative di natura corruttiva era già stata smentita dalla sentenza di assoluzione. Il problema della gradazione della colpa non è stato affrontato dalla Corte di appello, né poteva ritenersi prevedibile per l'interessato un possibile intervento dell'autorità giudiziaria. In punto di incidenza causale, si osserva che la misura cautelare era essenzialmente fondata sulle sommarie informazioni del Ciambella, subito messe in discussione dall'indagato in sede di interrogatorio. Si denuncia anche la omessa valutazione con riferimento alla legittimità del mantenimento della misura cautelare, aspetto su cui l'ordinanza impugnata non spende alcuna parola, nonostante l'esaustivo interrogatorio di garanzia che lo Stefoni aveva reso, fornendo ampi chiarimenti sulla vicenda. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, atteso che la Corte territoriale ha reso una motivazione carente ed illogica, non rispettosa del canone di giudizio richiesto dall'art. 314 cod. proc. pen. 2. L'ordinanza impugnata ha valorizzato, a fini ostativi, un comportamento extraprocessuale avente rilievo politico-amministrativo - vale a dire, attendere l'esito delle imminenti elezioni amministrative, per rispondere alla Prefettura di Roma in merito all'opportunità di aprire un secondo CARA nel territorio comunale - che, in mancanza di elementi equivoci (non risultando consapevoli collegamenti con i propositi criminosi degli originari coimputati), risulta neutro, frutto di una scelta di opportunità politica. In altri termini, i giudici della riparazione hanno tratto da un mero atteggiamento "attendista" del ricorrente, all'epoca Sindaco, la condotta gravemente colposa che avrebbe determinato la misura, in realtà fondata essenzialmente su intercettazioni e dichiarazioni rese da soggetti terzi (Buzzi e Ciambella). In questa prospettiva, va aggiunto che il detto atteggiamento interlocutorio dello Stefoni nella vicenda in esame non è stato considerato ambiguo neanche dai giudici della cognizione i quali, anzi, nell'assolvere lo Stefoni, lo hanno reputato legittimo e rientrante nella discrezionalità amministrativa del Sindaco. Ne consegue che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di ingiusta detenzione, nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, il giudice non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 - 01). 3. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare, altresì, manifestamente illogica nella parte in cui valorizza l'interrogatorio dell'interessato per affermare la sua incidenza causale nella emissione (e non, semmai, nel mantenimento) della misura cautelare. Invero, dal percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non è dato comprendere quale incidenza causale abbia avuto l'atteggiamento "attendista" del Sindaco rispetto all'emissione del provvedimento cautelare, aspetto che non è stato adeguatamente affrontato dalla Corte della riparazione, a fronte della riferita sussistenza di materiale indiziario che avrebbe fondato la misura essenzialmente sulla base di quanto risultante da intercettazioni e dichiarazioni di altre persone, e non da elementi desumibili da condotte specifiche del richiedente, nella sua qualità di Sindaco. Sotto questo profilo, va qui ribadito il costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (cfr. Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411 - 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 - dep. 2015, Rv. 263197 - 01; Sez. 3, n. 16506 del 12/02/2004, Rv. 228527 - 01). 4. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui demanda, altresì, la re
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