CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 08463/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 31752/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domicilia to digitalmenteex lege ; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in personadel legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domicilia ta digitalmenteex lege ; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1490/2021 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,depositata in data 8/10/2021;Cameradi consiglio del 20 febbraio 2025 – R.G. n. 31752/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/2/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 8/10/2021, la Corte d’appello di L’Aquila haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società attrice in conseguenza dell’inadempimento, da parte della S . A . G . A . s.p.a., al contratto concluso tra le parti in data 25/1/2006 (denominato “accordo di consulenza e marketing per lo sviluppo del traffico e istituzione di nuoverotte”), così come integrato dall’ addendum stipulato dalle parti indata 6 aprile 2009 con il quale le parti avevano prorogato l’efficacia dell’originario contratto (originariamente prevista fino al 31 dicembre 2010)al dicembre del 2014; afondamento della decisione assunta, la C orte territoriale - dopo averrilevato l’erroneità della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva ritenuto inopponibile alla S . A . G . A . s.p.a. l’ addendum sottoscritto dal Presidente del relativo consiglio di amministrazione nell’apriledel 2009 sul presupposto della carenza dei poteri necessari avincolare la società (erroneità dipesa dalla mancata considerazione, daparte del primo giudice, del disposto dell’art. 2384 c.c., che rende inopponibile ai terzi la carenza di potere del rappresentante della società, salva la prova che i terzi avessero agito intenzionalmente a suoidanni) - ha evidenziato come la società attrice non avesse fornito unaprova sufficiente a dimostrare l’effettivo ricorso delle conseguenze dannoseasseritamente derivate dall’inadempimento della controparte, conla conseguenza infondatezza della domanda risarcitoria proposta;Cameradi consiglio del 20 febbraio 2025 – R.G. n. 31752/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazioneha propo sto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistitocon controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione ha depositato controricorso al ricorso incidentale; entrambele parti hanno depositato memori e ; consideratoche, conil primo motivo, il fallimento ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n. 3 e dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché del principiodi corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.), per avere la C orte territoriale omesso sia di trascrivere le conclusioni delle parti, sia di pronunciaresulla prima domanda ritualmente ed inequivocabilmente formulata dalla curatela del fallimento di risoluzione per inadempimento del contratto concluso tra le parti in data 25 gennaio 2006e denominato “accordo di consulenza e marketing per lo sviluppo deltraffico e la istituzione di nuove rotte”, come integrato e modificato successivamente,in particolare, con addendum " del 2009; conil secondo motivo, il ricorrente principale si duole della nullità dellasentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ossia per inesistenza o meraapparenza della motivazione (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.), per avere la C orte territoriale erroneamente omesso di esaminare in modo adeguato le risultanze di ben due consulenze tecniche d’ufficio in atti, disattese senza operare alcuna Cameradi consiglio del 20 febbraio 2025 – R.G. n. 31752/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri valutazionecritica ancorata alle risultanze processuali, congruamente e logicamente motivata, tenuto anche conto che si trattava di accertamentitecnici di carattere necessario; con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 194 e dell’art.196cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.),per avere la C orte territoriale disatteso le conclusioni della prima relazione di consulenza tecnica, ritenendo erroneamente viziata l’indagine tecnica a motivo del fatto che l’ausiliare aveva acquisito documenti non prodotti dalle parti (con autorizzazione poi revocata) relativiall’accertamento di fatti accessori e secondari; dev’esserepreliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i n tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazionein sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenereche il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine ‘ lungo ’ di cui all'art. 327 c od . p roc . c iv . , procedendo all'accertamentodella sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi incui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che lasentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal direttoesame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersioperante il termine di cui all'art. 325 c od . p roc . c iv ., sorgendo acarico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei Cameradi consiglio del 20 febbraio 2025 – R.G. n. 31752/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri modidi cui all'art. 372, comma 2, c od . p roc . c iv ., la copia autentica dellasentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termineprevisto dall'art. 369, comma 1, c od . p roc . c iv ., la cui mancata osservanzacomporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodottadal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio ( Sez. 6, ordinanzan. 15832 del 7/06/2021 , Rv. 661874 - 01) ; piùdi recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ’ - la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘breve’di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ’ della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c od . p roc . c iv ., copia della sentenza munitadella relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senzache sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva,e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c od . proc. civ.( Sez. U, s entenza n. 21349 del 6/7/2022 , Rv. 665188 - 01) ; nel caso di specie, a fronte della dichiarazione del fallimento ricorrentecirca l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 11/10/2021(cfr. pag. 1 del ricorso), lo stesso ha totalmente trascurato di depositare tempestivamente la copia notificata della sentenza impugnata (ossia la copia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione), con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso alla data del 10 / 12 / 202 1 (cfr. la Cameradi consiglio del 20 febbraio 2025 – R.G. n. 31752/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri documentazione a supporto depositata dal ricorrente) , lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamente proposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza (c.d. ‘prova di resistenza’: cfr. Sez. 6 - 3, s entenza n. 17066 del 10/7/2013 , Rv. 628539– 01 , e successive conformi ), essendo quest’ultima avvenuta indata 8 /1 0 /202 1 ; ciòposto, non ricorrendo, nella specie, l’evenienza della produzione della relazione di notificazione della sentenza da parte della parte controricorrente,né risultando comunque presente tale produzione nel fascicolod’ufficio, l’odierno ricorso deve dichiararsi improcedibil e ; la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ne preclude l’esame nel merito , da ritenersi peraltro negativo, avuto riguardo all’infondatezza del primo motivo (risultando, dalle pagg. 2 e 7 della sentenza impugnata, la specifica indicazione dell’oggetto della domandaproposta - risoluzione per inadempimento grave di [OSCURATO:SOCIETA]. - e la relativa fondatezza limitatamente a ll’ an ) , all’inammissibilitàdel secondo ( limitato alla sostanziale proposta di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di una un’impostazionecritica non consentita di legittimità ) , e all’infondatezza del terzo ( attesa la conformità della decisione impugnata alla consolidatagiurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. 3, 7 giugno 2024 n.16012; Cass., Sez. 1, 17 gennaio 2024 n. 1763) ; la dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale vale a determinare l’inefficacia del ricorso incidentale ( cfr. Sez. 6 - 3, ordinanzan. 14497 del 9/7/2020, Rv. 658420 - 01; Sez. 3, o rdinanza n.19188 del 19/7/2018, Rv. 649738 - 01; Sez. U, s entenza n. 9741 del14/4/2008, Rv. 602749 - 01) ;Cameradi consiglio del 20 febbraio 2025 – R.G. n. 31752/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale, con il conseguente rilievo dell’inefficacia del ricorsoincidentale; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 13.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il