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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 46391/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che il primo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole della asserita violazione di legge e della illogicità della motivazione in relazione alla prova del fatto di reato di cui alli art. 5 d.lgs. 74 del 2000 sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo, non avendo il giudice accertato l'imposta evasa mediante una analisi dei ricavi e dei costi detraibili, se non sulla base di criteri meramente formali.

Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagina 3 della sentenza gravata che ha indicato le fatture per operazioni esistenti, relative al 2014, assolvendolo per il capo di imputazione sub B), mentre, con riferimento al 2013 e ai fatti descritti nel capo sub A), ha ritenuto accertata l'imposta evasa, anche considerando che il ricorrente non ha dedotto nulla per dimostrare l'esistenza di elementi passivi né in ordine alla gestione dell'impresa e ai costi sostenuti; ha inoltre evidenziato che, per l'anno 2013 la soglia è stata superata del triplo; Rilevato che gli ulteriori motivi di ricorso, con cui viene eccepita violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuarti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. e in relazione all'eccessività della pena afflitta, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non scanditi da necessaria critica argomentativa e in quanto attinenti al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive.

Deve osservarsi, infatti, che le suddette censure sono già state parimenti vagliate dalla Corte territoriale in maniera adeguata e dalla stessa disattese con argomentazioni giuridiche corrette e con puntuale motivazione, laddove il giudice di merito, alla luce del compendio probatorio, ha evidenziato la connotazione di particolare gravità del fatto per lo scarto tra l'imposta evasa e la soglia di punibilità e valutati tutti criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2022 I consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che il primo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole della asserita violazione di legge e della illogicità della motivazione in relazione alla prova del fatto di reato di cui alli art. 5 d.lgs. 74 del 2000 sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo, non avendo il giudice accertato l'imposta evasa mediante una analisi dei ricavi e dei costi detraibili, se non sulla base di criteri meramente formali. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagina 3 della sentenza gravata che ha indicato le fatture per operazioni esistenti, relative al 2014, assolvendolo per il capo di imputazione sub B), mentre, con riferimento al 2013 e ai fatti descritti nel capo sub A), ha ritenuto accertata l'imposta evasa, anche considerando che il ricorrente non ha dedotto nulla per dimostrare l'esistenza di elementi passivi né in ordine alla gestione dell'impresa e ai costi sostenuti; ha inoltre evidenziato che, per l'anno 2013 la soglia è stata superata del triplo; Rilevato che gli ulteriori motivi di ricorso, con cui viene eccepita violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuarti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. e in relazione all'eccessività della pena afflitta, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non scanditi da necessaria critica argomentativa e in quanto attinenti al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive. Deve osservarsi, infatti, che le suddette censure sono già state parimenti vagliate dalla Corte territoriale in maniera adeguata e dalla stessa disattese con argomentazioni giuridiche corrette e con puntuale motivazione, laddove il giudice di merito, alla luce del compendio probatorio, ha evidenziato la connotazione di particolare gravità del fatto per lo scarto tra l'imposta evasa e la soglia di punibilità e valutati tutti criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 I consig