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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 28835/2026

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rte di appello di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 13 marzo 2026, la Corte di appello di Messinaconfermava la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro direclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7, commi 1 e 3,d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per aver presentatoall’INPS istanza finalizzata ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza,omettendo di comunicare la propria posizione quale soggetto condannato consentenza passata in giudicato in data 17/10/2011 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., percependo in tal modo dal predetto Istituto previdenziale unbeneficio economico pari ad euro 1.599,98, nei mesi di giugno e luglio 2020.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione,sollevando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 7, commi 1 e 3, d.l.n. 4 del 2019 e all’art. 416-bis cod. pen.In sintesi, la difesa deduce che il ricorrente era stato giudicato per aver fattoparte di famiglia mafiosa fino al 06/11/1995 e di essere stato condannato per talifatti con sentenza divenuta irrevocabile il 17/10/2011.Lamenta, pertanto, per un verso, che il processo si era concluso a distanzadi sedici anni dai fatti, e, per altro verso, che, a distanza di venticinque anni dallacontestata associazione il [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ancora legato ad ambienticriminali e potesse avere consapevolezza di una condanna definitiva riportata nel2011, che aveva cancellato dalla mente, visto il tempo trascorso.Lamenta, inoltre, una differenza di trattamento tra coloro che vengonogiudicati da uffici giudiziari più o meno efficienti e sostiene l’assenzadell’elemento soggettivo del dolo specifico.2.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e530 cod. proc. pen. per mancato riconoscimento della lieve entità del fatto, conesclusione della punibilità.Lamenta la difesa la motivazione apparente della sentenza impugnata nellamancata concessione dell’invocato beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen.,avendo ritenuto tutt’altro che lieve un danno economico di lievissima entità e nonessendosi avveduta, in merito alla ritenuta abitualità, che l’ultimo reato contro ilpatrimonio contestato al ricorrente risaliva al 2009.

Osserva, inoltre, la difesache la causa di esclusione dalla punibilità si reputa congrua anche in ragionedella discrasia normativa tra il delitto contestato e quello di cui all’art. 316-tercod. pen., nella parte in cui prevede la sola sanzione amministrativa per importiindebitamente erogati e che non superino la somma di euro 3.996,00.2.3.

Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di accedere adun programma di giustizia riparativa o di sostituzione della pena detentiva con illavoro di pubblica utilità, lamentando che la Corte territoriale avesse respinto lepredette richieste con motivazione apparente.3.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente, con la quale, in risposta alle conclusioni del Procuratore generale, siribadisce la sussistenza di una eccezionale dilatazione dei tempi processuali, siaper la definizione del procedimento per reati mafiosi a carico del ricorrente(conclusosi a distanza di sedici anni dai fatti), sia per la richiesta di concessionedel beneficio (presentata a distanza di venticinque anni dalla cessazione dellacondotta associativa), chiedendo l’annullamento della sentenza per mancanza didolo.

La difesa ribadisce, inoltre, ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’art.131-bis cod. pen., la lievità del danno economico cagionato e la risalenza al 2009dell’ultimo reato contro il patrimonio commesso dal ricorrente.

Osserva, infine,che la Corte distrettuale aveva rigettato la richiesta di accesso alla giustiziariparativa e di applicazione delle pene sostitutive con motivazione erronea econtraria al dettato normativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.1.1.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 il beneficio del reddito dicittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, almomento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio,di vari requisiti, tra i quali la lettera c-bis) della menzionata disposizionenormativa include, per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione amisura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto odel fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anniprecedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’art. 7, comma 3, d.lgs.cit., vale a dire per i reati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 e per quelli previstidagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602,624-bis, 628, 629, 630, 640-bis,

644. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen., dall’art. 3l. n. 75 del 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per ireati di cui all’art. 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi direcidiva, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché all’art. 74 e in tutte le ipotesi aggravatedi cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, e per i reati di cui all’art. 12, comma 1,quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter e comma 3 d.lgs. n. 286 del1998.La Corte territoriale ha precisato, in sintonia con i principi affermati daquesta Corte (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413; Sez.3, n. 38877 del 05/07/2024, D’Aniello, n.m.), che l’omissione informativa dovutariportate dal dichiarante con riferimento a determinati reati, il cui carattere diimmediata percezione e, dunque, la mancanza di connotati di cripticità tali dapotersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto esclude il carattereinevitabile dell’ignoranza della legge penale.

Per altro verso, la Corte di merito haaggiunto che il ricorrente, nel compilare il modulo per ottenere il beneficio delreddito di cittadinanza, ha omesso di indicare di essere stato condannato in viadefinitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovverosia non hacomunicato una circostanza ostativa alla concessione del beneficio e notaall’interessato che evidenzia la volontà di ottenere indebitamente l’erogazione,integrando il dolo specifico richiesto dalla norma.1.2.

Né è sostenibile, come fa il ricorrente, che la distanza temporale disedici anni intercorrente tra la commissione dei fatti per cui ha riportatocondanna irrevocabile e la conclusione del relativo processo, ma soprattutto ladistanza di venticinque anni intercorrente tra la commissione dei fatti di reato exart. 416-bis cod. pen. e la presentazione della domanda volta ad ottenere ilbeneficio del reddito di cittadinanza, siano tali da da escludere che costui potesseancora essere legato ad ambienti criminali e potesse avere consapevolezza diuna condanna definitiva riportata nel 2011, che aveva cancellato dalla mente,visto il tempo trascorso.La Corte costituzionale, invero, con la sentenza n. 122 del 2020, nelprecisare che con particolare riferimento alla mancata sottoposizione a misurecautelari personali, alla base della scelta legislativa vi è una valutazioneevidentemente diversa da quella relativa alla mancanza di condanne definitive(infra-decennali) per reati concernenti il fraudolento conseguimento di erogazionipubbliche o qualificati di particolare allarme sociale, ha affermato, infatti, che ilprovvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, nel caso disopravvenuta misura cautelare personale a carico del richiedente o delbeneficiario, appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancatasoggezione a tali misure, così come l'assenza di una condanna per taluni specificireati (intervenuta nei dieci anni antecedenti), costituiscano due requisitiessenziali per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, beneficio rispetto alquale, tra l’altro, l’interessato non può vantare alcun diritto precostituito inassenza della legge istitutiva del beneficio stesso.Del resto, il requisito richiesto è stato qualificato dalla Corte costituzionalecome requisito morale di onorabilità legato alla mancanza di misure cautelaripersonali o condanne definitive per reati specifici, ribadendo, nella recentepronuncia n. 31 del 2025, la non incoerenza della sospensione del reddito dicittadinanza per il venir meno degli specifici requisiti di onorabilità necessari siaper accedere che per mantenere il beneficio, ovvero la mancata soggezione auna misura cautelare personale e l'assenza di condanna per taluni specifici reatiintervenuta nei dieci anni antecedenti, affermata nelle precedenti sentenze n.169 del 2023, n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020.2.

Il secondo motivo di ricorso non si sottrae alla manifesta infondatezza,non avendo la ricorrente operato un integrale confronto con le argomentazionisvolte dalla sentenza impugnata.L’art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per lemodalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensidell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguenteal reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta nonabituale».E, dunque, oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva nonsuperiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta allapredetta pena), la norma richiede (congiuntamente e non alternativamente,come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuitàdell’offesa e la non abitualità del comportamento (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; nello stesso senso, Sez. 3, n. 5804del 08/01/2025, Novelli, non mass.)Il primo degli “indici-criteri” (così li definisce la relazione allegata al decretolegislativo che ha introdotto l’istituto) appena indicati, ossia la particolare tenuitàdell’offesa, si articola a sua volta in due «indici-requisiti» (sempre secondo ladefinizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l’esiguitàdel danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altramodalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla personaoffesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce dellacondotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150del 2022).Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti» della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo,valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod.pen., sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, conquesto, coesista l'«indice-criterio» della non abitualità del comportamento.

Soloin questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne,conseguentemente, la punibilità.Tanto premesso, la Corte territoriale – e, ancor prima, il giudice di primogrado – chiarisce non irragionevolmente che l’ammontare del beneficioindebitamente percepito, il complessivo disvalore della condotta e la gravitàdell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma violata, individuatonella integrità del patrimonio pubblico, comportano un danno cagionato allapubblica amministrazione tutt’altro che lieve, proveniente da imputato gravatoda plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, sicchè neanche può ritenersisussistente il requisito della non abitualità della condotta.Tali affermazioni non hanno trovato adeguata smentita nel ricorso, cherisulta fondato su argomenti di tipo meramente contestativo: infatti, quanto alladedotta risalenza dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimoniogravanti sull’imputato, deve essere ricordato che il presupposto ostativo delcomportamento abituale ricorre anche quando i reati della stessa indole sianostati commessi dall'autore molto tempo prima rispetto a quelli oggetto di giudizio(Sez. 5, n. 7371 del 04/02/2026, F., Rv. 289510, laddove, in motivazione, èstato affermato che dal tenore letterale e dal contenuto dell'art. 131-bis cod.pen. non si desumono limiti di ordine temporale all'efficacia della condizioneostativa dell'abitualità del comportamento).Né può essere utilmente richiamato in proposito il disposto di cui all’art.316-ter cod. pen., posto che, mentre il conseguimento dell'erogazione pubblicacostituisce evento costitutivo del reato di indebita percezione di erogazionipubbliche, il mendacio dichiarativo, anche per omissione, previsto in materia direddito di cittadinanza, ne prescinde, anticipando la rilevanza penale dicomportamenti illeciti sempreché sia accompagnato anche dal richiamato dolospecifico.3.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.3.1.

Sulla doglianza relativa alla mancata applicazione del lavoro di pubblicautilità sostitutivo o di un’altra pena sostitutiva ai sensi degli artt. 53 ss. l. n. 689del 1981, la Corte territoriale, nel rispondere ad analoga richiesta formulata insede di appello, ha ritenuto che l’istanza non fosse accoglibile perché il ricorrenteera gravato da precedenti penali numerosi e gravi, ritenendo pertanto la penasostitutiva richiesta non adeguata alle esigenze di rieducazione dell’imputato,oltre che di contenimento del rischio di reiterazione di reati della stessa indole, evalutando infine come sfavorevole la previsione di adempimento delleprescrizioni.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità - che varibadito anche a seguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riformaCartabia - la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputatoimpone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del23/04/2012, Testi, Rv. 253102).

La sostituzione delle pene detentive brevi èrimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condottacon l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo inconsiderazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenutacondanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015,Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez.2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza doveresaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la suadiscrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi inproposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011,Orabona, Rv. 249717).

Come di regola accade allorquando il giudice di merito èchiamato a svolgere valutazioni discrezionali di tipo prognostico alla luce deiparametri indicati nell'art. 133 cod. pen. - ed appare particolarmente pertinentel'analogia rispetto al giudizio sul riconoscimento del beneficio della sospensionecondizionale della pena - la conclusione raggiunta, avendo riguardo allaspecificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivata,ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992,Mazzanti, Rv. 191311), senza che nel giudizio di cassazione sia possibilemuovere contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico,positivo o negativo (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Galati, Rv. 189611).Trattandosi di discrezionalità vincolata all'impiego dei richiamati criteri legali,il giudice di merito ha l'obbligo di informare ad essi la propria valutazione e didarne conto in motivazione ed il sindacato di questa Corte sul punto può essereesercitato nei consueti termini di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la motivazione della Corteterritoriale non presta il fianco alle censure svolte in ricorso, avendo escluso lasostituibilità in relazione ai parametri normativi della negativa personalitàdell’imputato, per i suoi numerosi e gravi precedenti, fondando in base ad essiun giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo rieducativodell’applicazione di misure alternative.

Il diniego risulta sorretto da motivazionelogica, facendo richiamo alla propensione a delinquere del soggetto, desunta daspecifici precedenti penali, nonchè all’assenza di elementi positivi che consentanoun giudizio prognostico favorevole del percorso rieducativo sostitutivo e dellaprevenzione del pericolo di recidiva.3.2.

Quanto alla doglianza relativa al mancato accesso ad un programma digiustizia riparativa, deve essere precisato, come risulta dal tenore delladisposizione di cui all’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., che il giudice dimerito deve valutare se l’invio degli interessati al Centro per la giustiziariparativa «possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto enon comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento deifatti»; occorre cioè che la relativa richiesta sia corredata da specifici elementifattuali atti a consentire al giudice medesimo il vaglio circa la sussistenza deidetti presupposti.Detti specifici elementi fattuali non risultano allegati in seno all’atto diappello; né, d’altro canto, tali specifici elementi sono stati allegati nel motivo diricorso all’esame, essendosi il ricorrente limitato a richiamare la richiestaavanzata e il regime di impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiestadi accesso alla giustizia riparativa, senza lumeggiarne la concreta utilità,dovendosi, pertanto, dare seguito all’orientamento interpretativo secondo cui, intema di impugnazione del diniego di accesso alla giustizia riparativa, laprospettazione dell’interesse all’impugnazione, richiesta ai sensi dell’art. 568,comma 4, cod. proc. pen., non può limitarsi a invocare genericamente l’istituto,ma deve dimostrare la sua concreta incidenza, sia pure potenziale, sullaprocedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l’inammissibilitàdella censura (Sez.

U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325; Sez.5, n. 415 del 25/11/2025, dep. 2026, M., Rv. 289311; Sez. 3, n. 24149 del26/02/2025, C., in motivazione)4.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagionedella manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, che si determina equitativamente,in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13 marzo 2026, la Corte di appello di Messinaconfermava la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro direclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7, commi 1 e 3,d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per aver presentatoall’INPS istanza finalizzata ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza,omettendo di comunicare la propria posizione quale soggetto condannato consentenza passata in giudicato in data 17/10/2011 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., percependo in tal modo dal predetto Istituto previdenziale unbeneficio economico pari ad euro 1.599,98, nei mesi di giugno e luglio 2020.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione,sollevando tre motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 7, commi 1 e 3, d.l.n. 4 del 2019 e all’art. 416-bis cod. pen.In sintesi, la difesa deduce che il ricorrente era stato giudicato per aver fattoparte di famiglia mafiosa fino al 06/11/1995 e di essere stato condannato per talifatti con sentenza divenuta irrevocabile il 17/10/2011.Lamenta, pertanto, per un verso, che il processo si era concluso a distanzadi sedici anni dai fatti, e, per altro verso, che, a distanza di venticinque anni dallacontestata associazione il [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ancora legato ad ambienticriminali e potesse avere consapevolezza di una condanna definitiva riportata nel2011, che aveva cancellato dalla mente, visto il tempo trascorso.Lamenta, inoltre, una differenza di trattamento tra coloro che vengonogiudicati da uffici giudiziari più o meno efficienti e sostiene l’assenzadell’elemento soggettivo del dolo specifico.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e530 cod. proc. pen. per mancato riconoscimento della lieve entità del fatto, conesclusione della punibilità.Lamenta la difesa la motivazione apparente della sentenza impugnata nellamancata concessione dell’invocato beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen.,avendo ritenuto tutt’altro che lieve un danno economico di lievissima entità e nonessendosi avveduta, in merito alla ritenuta abitualità, che l’ultimo reato contro ilpatrimonio contestato al ricorrente risaliva al 2009. Osserva, inoltre, la difesache la causa di esclusione dalla punibilità si reputa congrua anche in ragionedella discrasia normativa tra il delitto contestato e quello di cui all’art. 316-tercod. pen., nella parte in cui prevede la sola sanzione amministrativa per importiindebitamente erogati e che non superino la somma di euro 3.996,00.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di accedere adun programma di giustizia riparativa o di sostituzione della pena detentiva con illavoro di pubblica utilità, lamentando che la Corte territoriale avesse respinto lepredette richieste con motivazione apparente.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente, con la quale, in risposta alle conclusioni del Procuratore generale, siribadisce la sussistenza di una eccezionale dilatazione dei tempi processuali, siaper la definizione del procedimento per reati mafiosi a carico del ricorrente(conclusosi a distanza di sedici anni dai fatti), sia per la richiesta di concessionedel beneficio (presentata a distanza di venticinque anni dalla cessazione dellacondotta associativa), chiedendo l’annullamento della sentenza per mancanza didolo. La difesa ribadisce, inoltre, ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’art.131-bis cod. pen., la lievità del danno economico cagionato e la risalenza al 2009dell’ultimo reato contro il patrimonio commesso dal ricorrente. Osserva, infine,che la Corte distrettuale aveva rigettato la richiesta di accesso alla giustiziariparativa e di applicazione delle pene sostitutive con motivazione erronea econtraria al dettato normativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.1.1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 il beneficio del reddito dicittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, almomento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio,di vari requisiti, tra i quali la lettera c-bis) della menzionata disposizionenormativa include, per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione amisura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto odel fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anniprecedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’art. 7, comma 3, d.lgs.cit., vale a dire per i reati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 e per quelli previstidagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602,624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen., dall’art. 3l. n. 75 del 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per ireati di cui all’art. 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi direcidiva, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché all’art. 74 e in tutte le ipotesi aggravatedi cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, e per i reati di cui all’art. 12, comma 1,quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter e comma 3 d.lgs. n. 286 del1998.La Corte territoriale ha precisato, in sintonia con i principi affermati daquesta Corte (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413; Sez.3, n. 38877 del 05/07/2024, D’Aniello, n.m.), che l’omissione informativa dovutariportate dal dichiarante con riferimento a determinati reati, il cui carattere diimmediata percezione e, dunque, la mancanza di connotati di cripticità tali dapotersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto esclude il carattereinevitabile dell’ignoranza della legge penale. Per altro verso, la Corte di merito haaggiunto che il ricorrente, nel compilare il modulo per ottenere il beneficio delreddito di cittadinanza, ha omesso di indicare di essere stato condannato in viadefinitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovverosia non hacomunicato una circostanza ostativa alla concessione del beneficio e notaall’interessato che evidenzia la volontà di ottenere indebitamente l’erogazione,integrando il dolo specifico richiesto dalla norma.1.2. Né è sostenibile, come fa il ricorrente, che la distanza temporale disedici anni intercorrente tra la commissione dei fatti per cui ha riportatocondanna irrevocabile e la conclusione del relativo processo, ma soprattutto ladistanza di venticinque anni intercorrente tra la commissione dei fatti di reato exart. 416-bis cod. pen. e la presentazione della domanda volta ad ottenere ilbeneficio del reddito di cittadinanza, siano tali da da escludere che costui potesseancora essere legato ad ambienti criminali e potesse avere consapevolezza diuna condanna definitiva riportata nel 2011, che aveva cancellato dalla mente,visto il tempo trascorso.La Corte costituzionale, invero, con la sentenza n. 122 del 2020, nelprecisare che con particolare riferimento alla mancata sottoposizione a misurecautelari personali, alla base della scelta legislativa vi è una valutazioneevidentemente diversa da quella relativa alla mancanza di condanne definitive(infra-decennali) per reati concernenti il fraudolento conseguimento di erogazionipubbliche o qualificati di particolare allarme sociale, ha affermato, infatti, che ilprovvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, nel caso disopravvenuta misura cautelare personale a carico del richiedente o delbeneficiario, appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancatasoggezione a tali misure, così come l'assenza di una condanna per taluni specificireati (intervenuta nei dieci anni antecedenti), costituiscano due requisitiessenziali per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, beneficio rispetto alquale, tra l’altro, l’interessato non può vantare alcun diritto precostituito inassenza della legge istitutiva del beneficio stesso.Del resto, il requisito richiesto è stato qualificato dalla Corte costituzionalecome requisito morale di onorabilità legato alla mancanza di misure cautelaripersonali o condanne definitive per reati specifici, ribadendo, nella recentepronuncia n. 31 del 2025, la non incoerenza della sospensione del reddito dicittadinanza per il venir meno degli specifici requisiti di onorabilità necessari siaper accedere che per mantenere il beneficio, ovvero la mancata soggezione auna misura cautelare personale e l'assenza di condanna per taluni specifici reatiintervenuta nei dieci anni antecedenti, affermata nelle precedenti sentenze n.169 del 2023, n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020.2. Il secondo motivo di ricorso non si sottrae alla manifesta infondatezza,non avendo la ricorrente operato un integrale confronto con le argomentazionisvolte dalla sentenza impugnata.L’art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per lemodalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensidell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguenteal reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta nonabituale».E, dunque, oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva nonsuperiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta allapredetta pena), la norma richiede (congiuntamente e non alternativamente,come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuitàdell’offesa e la non abitualità del comportamento (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; nello stesso senso, Sez. 3, n. 5804del 08/01/2025, Novelli, non mass.)Il primo degli “indici-criteri” (così li definisce la relazione allegata al decretolegislativo che ha introdotto l’istituto) appena indicati, ossia la particolare tenuitàdell’offesa, si articola a sua volta in due «indici-requisiti» (sempre secondo ladefinizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l’esiguitàdel danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altramodalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla personaoffesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce dellacondotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150del 2022).Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti» della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo,valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod.pen., sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, conquesto, coesista l'«indice-criterio» della non abitualità del comportamento. Soloin questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne,conseguentemente, la punibilità.Tanto premesso, la Corte territoriale – e, ancor prima, il giudice di primogrado – chiarisce non irragionevolmente che l’ammontare del beneficioindebitamente percepito, il complessivo disvalore della condotta e la gravitàdell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma violata, individuatonella integrità del patrimonio pubblico, comportano un danno cagionato allapubblica amministrazione tutt’altro che lieve, proveniente da imputato gravatoda plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, sicchè neanche può ritenersisussistente il requisito della non abitualità della condotta.Tali affermazioni non hanno trovato adeguata smentita nel ricorso, cherisulta fondato su argomenti di tipo meramente contestativo: infatti, quanto alladedotta risalenza dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimoniogravanti sull’imputato, deve essere ricordato che il presupposto ostativo delcomportamento abituale ricorre anche quando i reati della stessa indole sianostati commessi dall'autore molto tempo prima rispetto a quelli oggetto di giudizio(Sez. 5, n. 7371 del 04/02/2026, F., Rv. 289510, laddove, in motivazione, èstato affermato che dal tenore letterale e dal contenuto dell'art. 131-bis cod.pen. non si desumono limiti di ordine temporale all'efficacia della condizioneostativa dell'abitualità del comportamento).Né può essere utilmente richiamato in proposito il disposto di cui all’art.316-ter cod. pen., posto che, mentre il conseguimento dell'erogazione pubblicacostituisce evento costitutivo del reato di indebita percezione di erogazionipubbliche, il mendacio dichiarativo, anche per omissione, previsto in materia direddito di cittadinanza, ne prescinde, anticipando la rilevanza penale dicomportamenti illeciti sempreché sia accompagnato anche dal richiamato dolospecifico.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.3.1. Sulla doglianza relativa alla mancata applicazione del lavoro di pubblicautilità sostitutivo o di un’altra pena sostitutiva ai sensi degli artt. 53 ss. l. n. 689del 1981, la Corte territoriale, nel rispondere ad analoga richiesta formulata insede di appello, ha ritenuto che l’istanza non fosse accoglibile perché il ricorrenteera gravato da precedenti penali numerosi e gravi, ritenendo pertanto la penasostitutiva richiesta non adeguata alle esigenze di rieducazione dell’imputato,oltre che di contenimento del rischio di reiterazione di reati della stessa indole, evalutando infine come sfavorevole la previsione di adempimento delleprescrizioni.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità - che varibadito anche a seguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riformaCartabia - la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputatoimpone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del23/04/2012, Testi, Rv. 253102). La sostituzione delle pene detentive brevi èrimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condottacon l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo inconsiderazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenutacondanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015,Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez.2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza doveresaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la suadiscrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi inproposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011,Orabona, Rv. 249717). Come di regola accade allorquando il giudice di merito èchiamato a svolgere valutazioni discrezionali di tipo prognostico alla luce deiparametri indicati nell'art. 133 cod. pen. - ed appare particolarmente pertinentel'analogia rispetto al giudizio sul riconoscimento del beneficio della sospensionecondizionale della pena - la conclusione raggiunta, avendo riguardo allaspecificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivata,ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992,Mazzanti, Rv. 191311), senza che nel giudizio di cassazione sia possibilemuovere contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico,positivo o negativo (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Galati, Rv. 189611).Trattandosi di discrezionalità vincolata all'impiego dei richiamati criteri legali,il giudice di merito ha l'obbligo di informare ad essi la propria valutazione e didarne conto in motivazione ed il sindacato di questa Corte sul punto può essereesercitato nei consueti termini di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la motivazione della Corteterritoriale non presta il fianco alle censure svolte in ricorso, avendo escluso lasostituibilità in relazione ai parametri normativi della negativa personalitàdell’imputato, per i suoi numerosi e gravi precedenti, fondando in base ad essiun giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo rieducativodell’applicazione di misure alternative. Il diniego risulta sorretto da motivazionelogica, facendo richiamo alla propensione a delinquere del soggetto, desunta daspecifici precedenti penali, nonchè all’assenza di elementi positivi che consentanoun giudizio prognostico favorevole del percorso rieducativo sostitutivo e dellaprevenzione del pericolo di recidiva.3.2. Quanto alla doglianza relativa al mancato accesso ad un programma digiustizia riparativa, deve essere precisato, come risulta dal tenore delladisposizione di cui all’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., che il giudice dimerito deve valutare se l’invio degli interessati al Centro per la giustiziariparativa «possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto enon comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento deifatti»; occorre cioè che la relativa richiesta sia corredata da specifici elementifattuali atti a consentire al giudice medesimo il vaglio circa la sussistenza deidetti presupposti.Detti specifici elementi fattuali non risultano allegati in seno all’atto diappello; né, d’altro canto, tali specifici elementi sono stati allegati nel motivo diricorso all’esame, essendosi il ricorrente limitato a richiamare la richiestaavanzata e il regime di impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiestadi accesso alla giustizia riparativa, senza lumeggiarne la concreta utilità,dovendosi, pertanto, dare seguito all’orientamento interpretativo secondo cui, intema di impugnazione del diniego di accesso alla giustizia riparativa, laprospettazione dell’interesse all’impugnazione, richiesta ai sensi dell’art. 568,comma 4, cod. proc. pen., non può limitarsi a invocare genericamente l’istituto,ma deve dimostrare la sua concreta incidenza, sia pure potenziale, sullaprocedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l’inammissibilitàdella censura (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325; Sez.5, n. 415 del 25/11/2025, dep. 2026, M., Rv. 289311; Sez. 3, n. 24149 del26/02/2025, C., in motivazione)4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagionedella manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, che si determina equitativamente,in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28835/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris