CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe Michele [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in data 28/10/2025 con cui la Corte d’appello di Bologna, inparziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna in data 20/5/2021,appellata dall’imputato, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena inflitta in anni 1 e mesi9 di reclusione ed euro 1.800 di multa e confermato nel resto;Che, a fronte di “doppia conforme” in punto di responsabilità, il ricorso - col quale sideducono: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc.pen. e vizio di motivazione per travisamento del fatto e inversione dell’onere della prova peravere la Corte territoriale ritenuto che il mero mantenimento della residenza anagrafica e ilpossesso delle chiavi di casa fossero elementi sufficienti a configurare una detenzioneconcorsuale dell’arma rinvenuta in un armadio dell’abitazione; 2) vizio di motivazione inordine al rigetto della richiesta di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale – è stato proposto permotivi non consentiti in sede di legittimità, perché reiterativo e riproduttivo di profili di censuragià adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dailamentati vizi, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni abase della sentenza impugnata (pagg. 3-4 sent. imp. circa la riconducibilità all’imputato,quantomeno in via concorsuale, della detenzione dell’arma rinvenuta a casa dei genitori,sulla base degli elementi indiziari gravi precisi e concordanti ivi rappresentati) e, alcontempo, per motivi manifestamente infondati perché volti a prefigurare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv 280601-01), estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici dimerito;Che le censure esposte nel primo motivo di ricorso sono del tutto reiterative, assertive efinanco rivalutative perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale,in replica alle analoghe doglianze dedotte con l’atto di appello (cfr. pagg. 2-3 sent. imp.), haposto a sostegno della confermata responsabilità quantomeno concorsuale dell’imputatorispetto al reato di detenzione di arma comune da sparo clandestina, dovendo rammentarsi,stante il contenuto delle doglianze, che eccede dai limiti di cognizione della Corte dicassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi diaccertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e,quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo edella non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo,ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende ladecisione insindacabile (ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01;Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747-01), con la conseguenza che, a fronte della struttura motivazionaleadottata dalla Corte distrettuale nell’impugnata sentenza, conforme a quella del giudice diprimo grado (trattandosi di “doppia conforme”) la difesa non riesce a oltrepassare la sogliadella mera doglianza generica e assertiva, sostenendo apoditticamente l'opportunità diprocedere a una riqualificazione nei termini sopra indicati; il tutto, però, senza colmarel'affermazione di un apprezzabile substrato argomentativo in punto di responsabilità edipanando una critica sostanzialmente distonica rispetto all'avversata decisione;che – quanto al secondo motivo circa sulla mancata assunzione della testimonianzadella madre del prevenuto – occorre ribadire che nel giudizio di appello la rinnovazioneistruttoria rappresenta un istituto di carattere eccezionale, fondato sulla presunzione dicompletezza dell'indagine istruttoria, corroborata dalle acquisizioni operate nel corso deldibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di secondo grado di disporre larinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga - contro la predettapresunzione - di non essere in grado di decidere in base agli elementi di valutazione econoscenza già presenti nell’incarto processuale (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni,Rv. 203974-01) e costituisce consolidato principio di questa Corte ritenere che la omessarinnovazione dell'istruzione dibattimentale – nel corso del giudizio di secondo grado – possaintegrare violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., esclusivamente inpresenza di prove sopravvenute, o scoperte in epoca successiva, rispetto alla sentenza diprimo grado, a norma dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., mentre l'error in procedendo èconfigurabile, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., soltanto nel caso in cuila prova richiesta e non ammessa, posta a confronto con l’apparato motivazionale addotto asostegno della decisione impugnata, risulti di valenza decisiva, ossia tale che - se fossestata esperita - avrebbe potuto disarticolare la struttura stessa della decisione e, così,condurre a difformi lumi in fase decisoria;Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), in quanto contenente censure aspecifiche e rivalutative, secondo quantodispone l’art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod.proc. pen. con riguardo ad entrambi i motivi di ricorso va dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]