CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 13366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 15552-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 05/11/2018; F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15552/2019 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13366/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ADDARIO per delega dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto della Corte di appello di Lecce n. 1888/2018, depositato il 5 novembre 2018. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. Con ricorso depositato in data 19 aprile 2018 presso la Corte di appello di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Taranto dall’ottobre 2007 fino al 19 ottobre 2017, allorché venne pronunciata ordinanza di cancellazione ed estinzione della causa dal ruolo ex artt. 309, 181 e 307 c.p.c. Il magistrato designato presso la Corte di appello di Lecce, con decreto del 4 maggio 2018, rigettò la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto, in applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001. Il collegio della Corte d’Appello respinse poi l’opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001, evidenziando come non fosse stata fornita alcuna prova connessa al danno non patrimoniale patito, in maniera da superare la presunzione negativa di legge. Il decreto impugnato F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15552/2019 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13366/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 sottolineò altresì che non valesse, quale prova contraria alla presunzione ex art. 2, comma 2-sexies, lettera c, legge n. 89 del 2001, la transazione intervenuta tra le parti già nel 2010. La Corte di Lecce negò pure che la transazione costituisse in sé prova della durata non ragionevole del processo. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c, il presidente fissava l'adunanza della camera di consiglio per il 1° ottobre 2019. I ricorrenti presentarono memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. All’esito di tale adunanza, venne tuttavia pronunciata ordinanza interlocutoria pubblicata il 15 ottobre 2019, avendo il Collegio escluso che ricorresse l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., in relazione alla questione di diritto attinente alla insussistenza del danno per disinteresse a coltivare il processo presupposto, in presenza di dichiarazione di estinzione dello stesso per inattività delle parti, ai sensi degli art. 181 e 309 c.p.c., ed agli effetti dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, ove la cancellazione e conseguente estinzione della causa fossero state conseguenza di una transazione stipulata tra le parti. La causa veniva perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15552/2019 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13366/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, par. 1 e 13 CEDU, e dell'art. 2, legge n. 89 del 2001, come modificata dalla legge n 208 del 2015, per “omessa applicazione del criteri di liquidazione del danno; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. La censura rappresenta che “è stato del tutto omesso l'esame dello sviluppo che il processo presupposto aveva avuto sino al 5.10.2017; la prova documentale del fatto che la lungaggine processuale fosse stata determinata dal cattivo funzionamento della macchina giudiziaria e non dal comportamento dilatorio dei ricorrenti; il loro persistente interesse al giudizio, sino al provvedimento di estinzione”. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 sexies, legge n. 89/2001 e dell'art. 2727 c.c.; nonché l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia e difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle prove. Vi si sostiene che se la Corte di Lecce “avesse preso in esame gli atti e i documenti prodotti col ricorso in opposizione avrebbe ritenuto provate le circostanze individuate da [OSCURATO:PERSONA] come necessarie per affermare l’esistenza di un interesse alia sollecita definizione del giudizio”. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente giacché connessi, presentano innanzi tutto diffusi profili di inammissibilità, in quanto elencano tutta una serie di vicende F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15552/2019 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13366/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 occorse nel giudizio presupposto, assumendo che le stesse potevano essere desunte dai verbali di causa prodotti o dalla documentazione depositata, senza però specificare, come imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dall’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., in quale atto del giudizio davanti alla Corte d’Appello di Lecce i tali vicende fossero state oggetto di espressa allegazione o istanza. I riferimenti fatti nelle censure proposte all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. trascurano che l'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). E’ peraltro indubbio che l’accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15552/2019 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13366/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Nel decreto impugnato, la Corte d'Appello ha tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo davanti al Tribunale di Taranto dalla dichiarazione di estinzione dello stesso per inattività delle parti, ai sensi degli art. 181 e 309 c.p.c., la quale comporta appunto, a seguito della reiterata mancata comparizione di entrambe (nella disciplina applicabile dopo le modifiche apportate dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008), la declaratoria estintiva del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo. Si tratta di deduzione la cui correttezza, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, era stata effettivamente più volte smentita da questa Corte, essendosi affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti non esclude automaticamente la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Piuttosto, l'esistenza di un danno non patrimoniale F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15552/2019 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13366/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 per violazione del termine ragionevole di durata del processo - la cui prova si intende di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto - conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti o per rinuncia – si sia protratto dopo la definizione stragiudiziale della lite, con conseguente carenza di interesse delle parti alla celere definizione di quello (cfr. indicativamente Cass. Sez. 6 - 2, 19/09/2016, n. 18333, con riferimento proprio ad un giudizio contabile presupposto; Cass. Sez. 6 - 1, 23/06/2011, n. 13742; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8716; Cass. Sez. 1, 11/03/2005, n. 5398). L’estinzione del processo presupposto rappresenterebbe, così, indizio su cui fondare l’inconfigurabilità di un pregiudizio morale delle parti correlato all'incertezza ed alla connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, ove la stessa sia espressiva dell’inerzia assoluta dei contendenti, mantenuta sin dall'iniziale pendenza della domanda, di tal che il protrarsi del procedimento non sia percepito dagli stessi come idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli. Si rivela tuttavia decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità dell'art. 2, comma 2- sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: «[...] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile». F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15552/2019 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13366/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 L’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001 (entrato in vigore il 1° gennaio 2016, in forza dell’art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c. E’ stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione. Contenendo l’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. Peraltro, proprio perché l’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15552/2019 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13366/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (si vedano Cass. Sez. 2, 10/10/2019, n. 25542; Cass. Sez. 2, 12/03/2021, n. 7041). Era, del resto, già acquisita alla giurisprudenza di questa Corte l’interpretazione secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'esistenza di un danno non patrimoniale può essere esclusa nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte, il che appunto avviene, ad esempio, quando la lite sia stata gestita fuori del processo, conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti a seguito di transazione stragiudiziale, lì dove l’interesse delle parti sia stato quello alla perdurante pendenza del giudizio per coltivare la prospettiva della definizione in sede stragiudiziale (Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8716; Cass. Sez. 1, 11/03/2005, n. 5398). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono limitati ad opporre che la cancellazione e conseguente estinzione della causa fossero state ritardate, dopo la transazione stipulata nel 2010, dall’atteggiamento ostruzionistico della controparte, ma la considerazione che i ricorrenti non avessero interesse al prosieguo del processo civile presupposto - conclusosi F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15552/2019 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13366/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 nell’ottobre 2017 con l'estinzione per inattività delle parti – quanto meno dall’epoca della avvenuta definizione in sede stragiudiziale, non è, di per sé, affatto circostanza contraria alla presunzione stabilita dall’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001. I ricorrenti, per superare la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo estintosi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c., introdotta dall’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, intendono fornire una prova contraria costituita dalla presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo il fatto ignoto, del tutto opposto a quello normativamente presunto in ipotesi di estinzione, del danno non patrimoniale da indennizzare. La Corte d'appello, invero, ha ritenuto l'insussistenza del danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, fondando tale conclusione sulla dichiarazione di estinzione dello stesso; né i ricorrenti hanno documentato di aver svolto effettiva attività processuale nella fase del giudizio presupposto antecedente all’estinzione (cfr. Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25836), avendo dedotto in questa sede soltanto di aver da subito dichiarato e provato l’avvenuta transazione e richiesto la cessazione della materia del contendere. Va comunque ribadito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15552/2019 Numero sezionale 145/2022 Numero di raccolta generale 13366/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Ministero non ha svolto attività difensive. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G