CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13582/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Seddio che la rappresenta e difende- Ricorrente -ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12- Intimata -Numero registro generale 14032/2018Numero sezionale 3521/2026Numero di raccolta generale 13582/2026Data pubblicazione 10/05/2026avverso la sentenza della CTR della Sicilia n. 4399/2017 del 26 ottobre2017Udita la relazione nella camera di consiglio del 24.4.2026 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA].rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato, innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Palermo, l’avviso di accertamento notificatolein data 6.6.2014, relativo all’Irpef 20102. L’Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio chiedendo cheil ricorso venisse dichiarato inammissibile.3. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Palermo avevadichiarato inammissibile il ricorso.4. La contribuente proponeva appello avverso la sentenza innanzialla CTR di Palermo, innanzi alla quale si costituiva anche l’Agenzia delleEntrate chiedendone la conferma.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo rigettava ilricorso5 Avverso tale sentenza la Santoro proponeva ricorso per cassazionebasato su quattro motivi.Considerato che:1. che l’avviso di presa in carico” riferito all’avviso di accertamento n.TY9015L00955/2014 di cui alla cartella esattoriale n89615011515948005000, è stata oggetto di richiesta di“rottamazione-quater” art. 1 legge n. 197/2022, da parte dellaricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot. W-2023020801774112, accolta dall’Agenzia Entrate Riscossione conprovvedimento n. AT – 29690202301752763000 del 28/07/2023.Con la suddetta richiesta e conseguente accettazione e liquidazione daparte dell’Agenzia Entrate Riscossione, la ricorrente in riferimentoall’adunanza fissata per il giorno 24/04/2016 ore 10, ha rinunciato alNumero registro generale 14032/2018Numero sezionale 3521/2026Numero di raccolta generale 13582/2026Data pubblicazione 10/05/2026ricorso, chiedendo cessata materia del contendere con spesecompensate.2. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel casoin cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza primadell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio,produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, cherileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429;Cass. 29/07/2014, n. 17187).Invero, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio dicassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un attocosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione dellacontroparte per essere produttivo di effetti processuali), né un attorecettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma,cod. proc. civ., ne consente - in alternativa alla notifica alle particostituite – la semplice comunicazione agli avvocati delle stesse, iquali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche dellarappresentanza in giudizio delle controparti.3. Alla luce delle circostanze processuali e della sopravvenutarinuncia appare necessario compensare le spese di lite del giudizio dilegittimità.Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione delpagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175 inquanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto,di interpretazione estensiva o analogica.Numero registro generale 14032/2018Numero sezionale 3521/2026Numero di raccolta generale 13582/2026Data pubblicazione 10/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 24 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]