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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46939/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vizzini avverso la ordinanza del 30/03/2022 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 marzo 2022 la Corte di appello di Catania ha dichiarato la inammissibilità della richiesta - presentata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania ex artt. 730, 733 cod. proc. pen., 12 cod. pen. - di riconoscimento, ai fini della recidiva e di ogni altro effetto penale della condanna, della sentenza irrevocabile pronunciata il 4 giugno 1992 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Monaco, con la quale egli veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione in ordine ai delitti di importazione illecita di stupefacenti in non modica quantità, in concorso formale con il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, censurando con unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 730 cit., in relazione all'art. 3, comma 1, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, sul rilievo che gli effetti di una sentenza straniera devono essere espressamente riconosciuti dall'Autorità giudiziaria interna, risultando altrimenti frustrata la finalità di perseguire la circolazione delle informazioni tra gli Stati membri relativamente alle decisioni di condanna per prevenire nuovi reati.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 aprile 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile poiché dagli atti processuali (cfr. la comunicazione pervenuta dalla Legione dei Carabinieri "Sicilia" [OSCURATO:PERSONA] in data 17 settembre 2022) risulta che la persona condannata, nei cui confronti è stata presentata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania richiesta di riconoscimento della sentenza estera ex artt. 730 ss. cit., è deceduta il 4 luglio 2001, dunque in epoca anteriore sia all'ordinanza qui impugnata che al ricorso per cassazione, dalla cui proposizione, pertanto, non potrebbe discendere alcun effetto utile.

2. Sulla base dei su esposti rilievi si impone, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vizzini avverso la ordinanza del 30/03/2022 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 marzo 2022 la Corte di appello di Catania ha dichiarato la inammissibilità della richiesta - presentata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania ex artt. 730, 733 cod. proc. pen., 12 cod. pen. - di riconoscimento, ai fini della recidiva e di ogni altro effetto penale della condanna, della sentenza irrevocabile pronunciata il 4 giugno 1992 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Monaco, con la quale egli veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione in ordine ai delitti di importazione illecita di stupefacenti in non modica quantità, in concorso formale con il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, censurando con unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 730 cit., in relazione all'art. 3, comma 1, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, sul rilievo che gli effetti di una sentenza straniera devono essere espressamente riconosciuti dall'Autorità giudiziaria interna, risultando altrimenti frustrata la finalità di perseguire la circolazione delle informazioni tra gli Stati membri relativamente alle decisioni di condanna per prevenire nuovi reati. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 aprile 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché dagli atti processuali (cfr. la comunicazione pervenuta dalla Legione dei Carabinieri "Sicilia" [OSCURATO:PERSONA] in data 17 settembre 2022) risulta che la persona condannata, nei cui confronti è stata presentata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania richiesta di riconoscimento della sentenza estera ex artt. 730 ss. cit., è deceduta il 4 luglio 2001, dunque in epoca anteriore sia all'ordinanza qui impugnata che al ricorso per cassazione, dalla cui proposizione, pertanto, non potrebbe discendere alcun effetto utile. 2. Sulla base dei su esposti rilievi si impone, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]