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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 agosto 2023

Cassazione n. 22556/2026

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ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1240/2023depositata il 07/08/2023.Numero registro generale 3561/2024Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 22556/2026Data pubb licazion e 01/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 giugno2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:− [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1240/2023depositata il 7 agosto 2023;− il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e propostoricorso incidentale− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.− in data 16 giugno 2026 (da parte del procuratore della ricorrenteprincipale) ed in data 18 giugno 2026 (da parte del procuratoredel ricorrente incidentale) è stato depositato “atto congiunto dirinuncia al ricorso, al ricorso incidentale, contestuali accettazioni”,con il quale le parti, congiuntamente, hanno dichiarato dirinunciare al ricorso – principale ed incidentale – rispettivamenteproposto e di accettare la rinuncia dell’altra parte, a spesecompensate;− l’atto congiunto è sottoscritto sia dalle parti sia dai rispettiviprocuratori;− la rinuncia da parte del Sindaco del [OSCURATO:PERSONA] risultaaltresì regolarmente autorizzata con Deliberazione della GiuntaComunale n. 62 del 13 giugno 2026, prodotta in atti;Ritenuto che:− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senzaalcuna statuizione sulle spese;− non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24Sez.

S1 - R.G. 3561/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 2 di 3Numero registro generale 3561/2024Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 22556/2026Data pubb licazion e 01/07/2026dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso che tale misurasi applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o dellasua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6,Ordinanza n. 6888 del 2015) e - trattandosi di misura eccezionalecon finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez.

U, Sentenza n.4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass.sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che lasua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra inalcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 4315 del 20/02/2020), senza che tuttavia si debbarendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo,non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame(Cass. Sez.

U, n. 4315/2020).

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 giugno2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTISez.

S1 - R.G. 3561/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1240/2023depositata il 07/08/2023.Numero registro generale 3561/2024Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 22556/2026Data pubb licazion e 01/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 giugno2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:− [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1240/2023depositata il 7 agosto 2023;− il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e propostoricorso incidentale− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.− in data 16 giugno 2026 (da parte del procuratore della ricorrenteprincipale) ed in data 18 giugno 2026 (da parte del procuratoredel ricorrente incidentale) è stato depositato “atto congiunto dirinuncia al ricorso, al ricorso incidentale, contestuali accettazioni”,con il quale le parti, congiuntamente, hanno dichiarato dirinunciare al ricorso – principale ed incidentale – rispettivamenteproposto e di accettare la rinuncia dell’altra parte, a spesecompensate;− l’atto congiunto è sottoscritto sia dalle parti sia dai rispettiviprocuratori;− la rinuncia da parte del Sindaco del [OSCURATO:PERSONA] risultaaltresì regolarmente autorizzata con Deliberazione della GiuntaComunale n. 62 del 13 giugno 2026, prodotta in atti;Ritenuto che:− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senzaalcuna statuizione sulle spese;− non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24Sez. S1 - R.G. 3561/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 2 di 3Numero registro generale 3561/2024Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 22556/2026Data pubb licazion e 01/07/2026dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso che tale misurasi applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o dellasua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6,Ordinanza n. 6888 del 2015) e - trattandosi di misura eccezionalecon finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez. U, Sentenza n.4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass.sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che lasua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra inalcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U,Sentenza n. 4315 del 20/02/2020), senza che tuttavia si debbarendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo,non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame(Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 giugno2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTISez. S1 - R.G. 3561/2024 – CC 26/06/2026 - Pagina nr. 3 di 3
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