CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricDrso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il primo motivo è fondato ed assorbente. La prescrizione massima - pari, in relazione alla pena edittale per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 ad anni cinque - è maturata, tenuto conto dell'assenza di cause di sospensione o interruzione, il 25.8.2021 dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello, che è del 9 novembre 2021. La prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è sempre rilevabile in sede di legittimità, considerato che la mancata declaratoria della causa estintiva del reato in virtù dell'omissione di un mero atto di ricognizione da parte del giudice di appello determinerebbe, ove ne fosse preclusa l'azionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna ed alla correlativa esecuzione della pena mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito, consentirebbe all'imputato di avvalersi della prescrizione, così determinandosi una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza (Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Rv. 263889). Va, in conclusione disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma 23 giugn