Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2580/2008

ECLI:EU:T:2008:88
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 3 aprile 2008 – KONGRA‑GEL e altri / Consiglio (causa T-253/04) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Motivazione»

1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 230 CE) (v. punto 48)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche (Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001; decisione del Consiglio 2004/306) (v. punti 76-78)

3. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto eseguito o abrogato (Art. 233 CE) (v. punti 82-85)

4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche – Requisiti minimi (Art. 253 CE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6; regolamento del Consiglio n. 2580/2001) (v. punti 95-98)

5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punti 99-101) [OSCURATO:PERSONA] un lato, l’annullamento parziale della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), nonché del regolamento (CE) n. 2580/2001 (GU L 344, pag. 70), e, dall’altro, una richiesta di risarcimento danni Dispositivo 1) La decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE, è annullata nella parte che riguarda il KONGRA-GEL. 2) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dai ricorrenti. 3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 3 aprile 2008 – KONGRA‑GEL e altri / Consiglio (causa T-253/04) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Motivazione» 1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 230 CE) (v. punto 48) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche (Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001; decisione del Consiglio 2004/306) (v. punti 76-78) 3. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto eseguito o abrogato (Art. 233 CE) (v. punti 82-85) 4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche – Requisiti minimi (Art. 253 CE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6; regolamento del Consiglio n. 2580/2001) (v. punti 95-98) 5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punti 99-101) [OSCURATO:PERSONA] un lato, l’annullamento parziale della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), nonché del regolamento (CE) n. 2580/2001 (GU L 344, pag. 70), e, dall’altro, una richiesta di risarcimento danni Dispositivo 1) La decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE, è annullata nella parte che riguarda il KONGRA-GEL. 2) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dai ricorrenti. 3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2580/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris