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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 10177/2023

Testo disponibile della fonte

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ichiarato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18458/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 515/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Con citazione notificata il 2 marzo 2012 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]Omnitel N.V. - ora [OSCURATO:SOCIETA]. - per ottenerne il risarcimento dei danni che le sarebbero derivati da disservizi protratti dalla convenuta per circa un anno, riguardo aun contratto di fornitura di servizi telefonici (Voip-rete unica) stipulato con [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2009, disservizi che si sarebbero verificati nel 2010 e avrebbero indotta l’attrice al recesso. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 15 febbraio 2016, dichiarati l’inadempimento della convenuta e la legittimità del recesso dell’attrice, condannava [OSCURATO:PERSONA] a risarcire danno emergente e lucro cessante nella misura di euro

100.000. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva controparte.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 26 febbraio 2020, in parziale riforma, riduceva il risarcimento del danno a euro 6.884,28, oltre interessi.

Fait ha presentato ricorso, composto di due motivi e illustra to anche con memoria;si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1559, 1560, 1366, 1375, 2697 e 1218 c.c. quanto alla liquidazione del danno emergente.Si invoca la natura del contratto di somministrazione del contratto che la ricorrente aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e si argomenta sulle caratteristiche di tale contratto, desumendo in ispecie dall’articolo 1560, primo comma, c.c. la totale inadempienza di [OSCURATO:PERSONA] rispetto “all’esigenza contrattualmente ricercata da Faite dovuta da [OSCURATO:PERSONA], di soddisfare in maniera continuativa il normale fabbisogno dell’utente di accedere tranquillamente e continuativamente alle linee e tramite esse di essere reperibile per i propri clienti e raggiunta dai propri collaboratori”.

Si afferma, infatti, che su ciò [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inadempiente ai sensi dell’articolo 1218 c.c.

Viene poi criticata la determinazione del risarcimento compiuta dal giudice d’appello, concludendo che, “ove fosse stato fatto buon governo delle norme sul contratto di somministrazione e sulla responsabilità contrattuale del debitore inadempiente”, sarebbe stata confermata la liquidazione del danno in parte qua espletata dal giudice di prime cure nella misura di euro 36.145,40 oltre accessori.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 1226, 2056, 1218 c.c. e 115 c.p.c. quanto al danno da lucro cessante.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’attuale ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza del danno da lucro cessante, rilevando che, ai fini della liquidazione quantitativa, “la mancata produzione dei bilanci impedisce di apprezzare l’esistenza di un danno da lucro cessante”.

Si invoca Cass. sez. 1, 5 giugno 2020 n. 10750, per cui per provare l’esistenza del danno non occorre la prova documentale, e si rileva che poco prima la stessa corte territoriale aveva dichiarato di ritenere attendibili i testi escussi, per esaminare poi in particolarela testimonianza di un cliente della società Fait, tale [OSCURATO:PERSONA].

Si richiamano poi le schede contabili prodotte, qualificandole “specchio fedele dei dati riscontrati nelle fatture”, per dimostrare che nel periodo de quoi clienti avevano comunicato difficoltà di contattare la ricorrente; si sottolinea il loro valore probatorio benché di formazione unilaterale, deducendone che la corte territoriale nel negare detto valore avrebbe violato il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. nonché l’articolo 2697 c.c. e il principio di libertà della prova, ancora alla luce dell’arresto appena citato.

Si considerano poi quanto alla “condotta generatrice di danno” le deposizioni testimoniali, che infatti il primo giudice aveva segnalato, e altresì la posta elettronica proveniente dai clienti e le contestazioni mosse dall’attuale ricorrente alla mandataria di [OSCURATO:PERSONA] per la manutenzione tecnica, [OSCURATO:SOCIETA]., per affermare che costituiscono elementi probatori rilevanti per la valutazione equitativa del danno, e poi qualificare “apodittico e nemmeno fondante” l’avere il giudice d’appello attribuito rilievo (a pagina 7 della sentenza impugnata) soltanto all’omessa produzione dei bilanci degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Riguardo al primo motivo, in esso si mira palesemente ad introdurre un novum invocando le norme relative al tipo contrattuale della somministrazione.

La censura, a ben guardare, nella sua sostanza fondamentale, è comun que direttaa costruire in termini probatori un diverso quantum del danno emergente rispetto a quello riconosciuto dal giudice d’appello.

Sotto entrambi i profili dunque il primo motivo patisce inammissibilità.

4. Il secondo motivo, ancor più evidentemente del primo (ove la ricorrente ha tentato di schermarla, pur senza successo,con il riferimento alle norme relative al contratto di somministrazione), è ancora una critica fattuale in via diretta, perché consiste in una ricostruzione alternativa del quantumrisarcitorio.

D’altronde il giudice d’appello non ha negato la natura probatoria degli altri elementi “entrati in gioco” nella ricostruzione proposta dalla censura de qua, bensì ha compiuto una valutazione di merito riguardo alla loro concreta incidenza per ritenerli insufficienti in mancanza dei bilanci dell’anno coinvolto (2010) e degli anni anteriori e posteriori ad esso (si veda soprattutto la parte finale della pagina 7 e l’inizio della seguente pagina 8della sentenza).Si persegue dunque un terzo grado di merito, il che rende inammissibile anche questo motivo.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La varietà degli esiti in merito (non da poco, infatti, è la riduzione che il giudice d’appello compie della debenza risarcitoria) e la peculiarità della vicenda (attestata anche dallo scioglimento del contratto dopo solo un anno) rendono equa la compensazione delle spese processualidel presente grado di giudizio.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso,compensando le spese.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ichiarato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18458/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 515/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Con citazione notificata il 2 marzo 2012 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]Omnitel N.V. - ora [OSCURATO:SOCIETA]. - per ottenerne il risarcimento dei danni che le sarebbero derivati da disservizi protratti dalla convenuta per circa un anno, riguardo aun contratto di fornitura di servizi telefonici (Voip-rete unica) stipulato con [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2009, disservizi che si sarebbero verificati nel 2010 e avrebbero indotta l’attrice al recesso. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 15 febbraio 2016, dichiarati l’inadempimento della convenuta e la legittimità del recesso dell’attrice, condannava [OSCURATO:PERSONA] a risarcire danno emergente e lucro cessante nella misura di euro 100.000. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva controparte. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 26 febbraio 2020, in parziale riforma, riduceva il risarcimento del danno a euro 6.884,28, oltre interessi. Fait ha presentato ricorso, composto di due motivi e illustra to anche con memoria;si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1559, 1560, 1366, 1375, 2697 e 1218 c.c. quanto alla liquidazione del danno emergente.Si invoca la natura del contratto di somministrazione del contratto che la ricorrente aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e si argomenta sulle caratteristiche di tale contratto, desumendo in ispecie dall’articolo 1560, primo comma, c.c. la totale inadempienza di [OSCURATO:PERSONA] rispetto “all’esigenza contrattualmente ricercata da Faite dovuta da [OSCURATO:PERSONA], di soddisfare in maniera continuativa il normale fabbisogno dell’utente di accedere tranquillamente e continuativamente alle linee e tramite esse di essere reperibile per i propri clienti e raggiunta dai propri collaboratori”. Si afferma, infatti, che su ciò [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inadempiente ai sensi dell’articolo 1218 c.c. Viene poi criticata la determinazione del risarcimento compiuta dal giudice d’appello, concludendo che, “ove fosse stato fatto buon governo delle norme sul contratto di somministrazione e sulla responsabilità contrattuale del debitore inadempiente”, sarebbe stata confermata la liquidazione del danno in parte qua espletata dal giudice di prime cure nella misura di euro 36.145,40 oltre accessori. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 1226, 2056, 1218 c.c. e 115 c.p.c. quanto al danno da lucro cessante. La Corte d’appello ha ritenuto che l’attuale ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza del danno da lucro cessante, rilevando che, ai fini della liquidazione quantitativa, “la mancata produzione dei bilanci impedisce di apprezzare l’esistenza di un danno da lucro cessante”. Si invoca Cass. sez. 1, 5 giugno 2020 n. 10750, per cui per provare l’esistenza del danno non occorre la prova documentale, e si rileva che poco prima la stessa corte territoriale aveva dichiarato di ritenere attendibili i testi escussi, per esaminare poi in particolarela testimonianza di un cliente della società Fait, tale [OSCURATO:PERSONA]. Si richiamano poi le schede contabili prodotte, qualificandole “specchio fedele dei dati riscontrati nelle fatture”, per dimostrare che nel periodo de quoi clienti avevano comunicato difficoltà di contattare la ricorrente; si sottolinea il loro valore probatorio benché di formazione unilaterale, deducendone che la corte territoriale nel negare detto valore avrebbe violato il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. nonché l’articolo 2697 c.c. e il principio di libertà della prova, ancora alla luce dell’arresto appena citato. Si considerano poi quanto alla “condotta generatrice di danno” le deposizioni testimoniali, che infatti il primo giudice aveva segnalato, e altresì la posta elettronica proveniente dai clienti e le contestazioni mosse dall’attuale ricorrente alla mandataria di [OSCURATO:PERSONA] per la manutenzione tecnica, [OSCURATO:SOCIETA]., per affermare che costituiscono elementi probatori rilevanti per la valutazione equitativa del danno, e poi qualificare “apodittico e nemmeno fondante” l’avere il giudice d’appello attribuito rilievo (a pagina 7 della sentenza impugnata) soltanto all’omessa produzione dei bilanci degli anni 2009, 2010 e 2011. 3. Riguardo al primo motivo, in esso si mira palesemente ad introdurre un novum invocando le norme relative al tipo contrattuale della somministrazione. La censura, a ben guardare, nella sua sostanza fondamentale, è comun que direttaa costruire in termini probatori un diverso quantum del danno emergente rispetto a quello riconosciuto dal giudice d’appello. Sotto entrambi i profili dunque il primo motivo patisce inammissibilità. 4. Il secondo motivo, ancor più evidentemente del primo (ove la ricorrente ha tentato di schermarla, pur senza successo,con il riferimento alle norme relative al contratto di somministrazione), è ancora una critica fattuale in via diretta, perché consiste in una ricostruzione alternativa del quantumrisarcitorio. D’altronde il giudice d’appello non ha negato la natura probatoria degli altri elementi “entrati in gioco” nella ricostruzione proposta dalla censura de qua, bensì ha compiuto una valutazione di merito riguardo alla loro concreta incidenza per ritenerli insufficienti in mancanza dei bilanci dell’anno coinvolto (2010) e degli anni anteriori e posteriori ad esso (si veda soprattutto la parte finale della pagina 7 e l’inizio della seguente pagina 8della sentenza).Si persegue dunque un terzo grado di merito, il che rende inammissibile anche questo motivo. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La varietà degli esiti in merito (non da poco, infatti, è la riduzione che il giudice d’appello compie della debenza risarcitoria) e la peculiarità della vicenda (attestata anche dallo scioglimento del contratto dopo solo un anno) rendono equa la compensazione delle spese processualidel presente grado di giudizio. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso,compensando le spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par
Sentenza Cassazione n. 10177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris