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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33860/2025

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to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23944/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2316/13/2021, depositata il 10.03.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La C TP di Catania rigettava i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ avvis o di accertamento, con i l qual e veniva rideterminato, per l’anno d’imposta 2008, il reddito d’impresa della cessata società “ Tutto per l’edilizia s.a.s. dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, di cui il contribuente era socio; -la CTR della Sicilia, con sentenza n. 370/13/2018, pur precisando che l’avviso di accertamento non poteva essere emesso nei confronti di una società estinta, accoglieva parzialmente l’appello propost o da l contribuente riducendoi maggiori ricavi accertati; -con ordinanza n. 5285 del 26.02.2020 questa Corte rigetta va il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate condannando quest’ultima al pagamento delle spese di lite; -il contribuent e proponeva ricorso ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’ottemperanza degli obblighi relativi al pagamento delle spese di lite di cui all’ordinanza della Corte di Cassazione; -con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia accoglieva il ricorso per l’ottemperanzaosservando che l’Agenzia delle entrate non aveva depositato, nel giudizio di legittimità, l’istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, sicché, non essendovi stata la dichiarazione di estinzione di detto giudizio per cessazione della materia del contendere, con la conseguente integrale compensazione delle spese, non poteva negarsi al contribuente il diritto alla refusione delle spese di lite, liquidate nel giudizio di legittimità; - l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -il contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo di ricorso , l’Agenzia delle entrate de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, 68 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’accogliere il ricorso per l’ottemperanza, non considerando che la presentazione della domanda di definizione agevolata, prima del passaggio in giudicato della sentenza che la riguardava, prevaleva sull’efficacia della statuizione di condanna al pagamento delle spese, contenuta nella ordinanza n. 5285 del 2020 della Corte di Cassazione, e che, pertanto, non poteva essere eseguita, dovendosi considerare inutiliter data, a prescindere dal deposito in giudizio della comunicazione di detta definizione, posto che il giudizio si estingue automaticamente, salvo presentazione di istanza di trattazione a cura della parte che ne ha interesse; rileva, inoltre, che l’Agenzia sarebbe stata obbligata a comunicare all’organo giudicante l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata solo in caso di diniego della definizione; - successivamente il contribuente ha presentato in data 23.09.2025, personalmente, con sottoscrizione autenticata dal nuovo difensore, rinuncia “alla richiesta di pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza n. 5285/2020 depositata il 26.2.2020”; - la rinuncia all a pretesa determina la cessazione della materia del contendere e, qualora intervenga nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata lamateria del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (cfr., in materia di definizione della controversia con un accordo convenzionale, Cass.

S.U. n. 8980 del 2018; Cass. n. 10483 del 2023); - la fattispecie, invero, non si presta ad essere incasellata nella tipologia della cassazione senza rinvio di cui al terzo comma dell'art.382 cod. proc. civ., in quanto, se è vero che la cessazione della materia del contendere ha l'effetto di rendere non necessaria la prosecuzione del processo ed impone la sua definizione, quella norma allude alla constatazione di una causa che impediva la prosecuzione del processo, di natura anteriore ad essa, verificatasi nei gradi di merito, e non ad un evento sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza assoggettata a ricorso per cassazione; neppure la situazione è riconducibile alla formula decisoria dell'art. 384 cod. proc. civ., la quale presuppone che la sentenza venga cassata e, dunque,previo scrutinio del ricorso, che invece la cessazione della materia del contendere preclude; -la rinuncia alla pretesa , in mancanza di accettazione della controparte, determina altresì l’esigenza della pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità; -a tal fine occorre considerare la fondatezza del motivo, alla luce di un recente precedente proprio in materia di giudizio di ottemperanza e di perfezionamento della definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 118 del 2019, in pendenza del giudizio di legittimità, a seguito di domanda presentata anteriormente al deposito della sentenza della Corte di cassazione (Cass. n. 1696 del 2024), a cui occorre integralmente riportarsi; - poiché l’orientamento favorevole all’Amministrazione si è, tuttavia, manifestato dopo la proposizione del ricorso, le spese dell’intero giudizio restano compensate.

P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere e dichiara interamente compensate tra le parti le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23944/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2316/13/2021, depositata il 10.03.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La C TP di Catania rigettava i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ avvis o di accertamento, con i l qual e veniva rideterminato, per l’anno d’imposta 2008, il reddito d’impresa della cessata società “ Tutto per l’edilizia s.a.s. dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, di cui il contribuente era socio; -la CTR della Sicilia, con sentenza n. 370/13/2018, pur precisando che l’avviso di accertamento non poteva essere emesso nei confronti di una società estinta, accoglieva parzialmente l’appello propost o da l contribuente riducendoi maggiori ricavi accertati; -con ordinanza n. 5285 del 26.02.2020 questa Corte rigetta va il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate condannando quest’ultima al pagamento delle spese di lite; -il contribuent e proponeva ricorso ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’ottemperanza degli obblighi relativi al pagamento delle spese di lite di cui all’ordinanza della Corte di Cassazione; -con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia accoglieva il ricorso per l’ottemperanzaosservando che l’Agenzia delle entrate non aveva depositato, nel giudizio di legittimità, l’istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, sicché, non essendovi stata la dichiarazione di estinzione di detto giudizio per cessazione della materia del contendere, con la conseguente integrale compensazione delle spese, non poteva negarsi al contribuente il diritto alla refusione delle spese di lite, liquidate nel giudizio di legittimità; - l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -il contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo di ricorso , l’Agenzia delle entrate de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, 68 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’accogliere il ricorso per l’ottemperanza, non considerando che la presentazione della domanda di definizione agevolata, prima del passaggio in giudicato della sentenza che la riguardava, prevaleva sull’efficacia della statuizione di condanna al pagamento delle spese, contenuta nella ordinanza n. 5285 del 2020 della Corte di Cassazione, e che, pertanto, non poteva essere eseguita, dovendosi considerare inutiliter data, a prescindere dal deposito in giudizio della comunicazione di detta definizione, posto che il giudizio si estingue automaticamente, salvo presentazione di istanza di trattazione a cura della parte che ne ha interesse; rileva, inoltre, che l’Agenzia sarebbe stata obbligata a comunicare all’organo giudicante l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata solo in caso di diniego della definizione; - successivamente il contribuente ha presentato in data 23.09.2025, personalmente, con sottoscrizione autenticata dal nuovo difensore, rinuncia “alla richiesta di pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza n. 5285/2020 depositata il 26.2.2020”; - la rinuncia all a pretesa determina la cessazione della materia del contendere e, qualora intervenga nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata lamateria del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (cfr., in materia di definizione della controversia con un accordo convenzionale, Cass. S.U. n. 8980 del 2018; Cass. n. 10483 del 2023); - la fattispecie, invero, non si presta ad essere incasellata nella tipologia della cassazione senza rinvio di cui al terzo comma dell'art.382 cod. proc. civ., in quanto, se è vero che la cessazione della materia del contendere ha l'effetto di rendere non necessaria la prosecuzione del processo ed impone la sua definizione, quella norma allude alla constatazione di una causa che impediva la prosecuzione del processo, di natura anteriore ad essa, verificatasi nei gradi di merito, e non ad un evento sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza assoggettata a ricorso per cassazione; neppure la situazione è riconducibile alla formula decisoria dell'art. 384 cod. proc. civ., la quale presuppone che la sentenza venga cassata e, dunque,previo scrutinio del ricorso, che invece la cessazione della materia del contendere preclude; -la rinuncia alla pretesa , in mancanza di accettazione della controparte, determina altresì l’esigenza della pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità; -a tal fine occorre considerare la fondatezza del motivo, alla luce di un recente precedente proprio in materia di giudizio di ottemperanza e di perfezionamento della definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 118 del 2019, in pendenza del giudizio di legittimità, a seguito di domanda presentata anteriormente al deposito della sentenza della Corte di cassazione (Cass. n. 1696 del 2024), a cui occorre integralmente riportarsi; - poiché l’orientamento favorevole all’Amministrazione si è, tuttavia, manifestato dopo la proposizione del ricorso, le spese dell’intero giudizio restano compensate. P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere e dichiara interamente compensate tra le parti le spese
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