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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 42147/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG 6_142_3~ per_ eCC-Of'L.~Th gta yte'c_ofjo„3 _ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 30 aprile 2024 la Corte di Appello di Bologna - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla sentenza - già oggetto di riconoscimento- emessa dal Tribunale di Bucarest il 22 luglio del 2021 (condanna alla pena di anni tre di reclusione), confermata dalla Corte di Appello di Bucarest in data 25 ottobre 2021. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato in Romania, per fatti ivi commessi, e la sentenza di condanna è stata oggetto di riconoscimento in Italia con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 4 aprile 2023. 1.2 Nella domanda si compie riferimento al contenuto di decisioni emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno riguardato la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione (secondo la legislazione vigente nello Stato di emissione del titolo) e si chiede al giudice dell'esecuzione (italiano) di prenderne atto, con revoca della sentenza ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen. . 1.3 La Corte di Appello, posta di fronte al tema del rilievo di dette decisioni sul giudicato, afferma che : a) in via di principio sussiste la competenza del giudice della esecuzione ad intervenire sul titolo, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n.161 ( 41 del 2010; b) in concreto, la decisione 'rilevante' della Corte Costituzionale rumena è intervenuta in data 26 aprile 2018, dunque in un momento antecedente alla formazione del giudicato estero.

Ne deriva la intangibilità del giudicato medesimo, posto che la questione era proponibile prima della sua formazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della legge processuale, in tema di identificazione dei poteri del giudice della esecuzione.

Secondo la difesa erra la Corte bolognese nella identificazione dell'unica sentenza della Corte Costituzionale rilevante (quella del 26 aprile 2018).

In realtà la Corte Costituzionale rumena è intervenuta una seconda volta sul medesimo tema il 26 maggio del 2022 e solo da tale seconda decisione (posteriore al giudicato rumeno) discendono gli effetti tipici della declaratoria della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina degli atti interruttivi della prescrizione.

Vi sarebbe, pertanto, una erronea percezione dei contenuti delle decisioni emesse dalla Corte Cost. rumena (allegate all'atto di ricorso).2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge, anche in riferimento ai contenuti dell'art. 7 Conv.

Edu .

Secondo la difesa il giudice della esecuzione avrebbe dovuto prendere atto - in ogni caso - dalla illegalità della pena, revocando la sentenza.

Si evidenzia che l' effetto delle decisioni della Corte Costituzionale rumena è quello di privare di effetto gli atti interruttivi della prescrizione, sicchè il reato era da ritenersi prescritto prima della affermazione di responsabilità avvenuta nel giudizio di primo grado. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Si afferma che il caso oggetto di trattazione è diverso da quello deciso da questa Corte di legittimità con ordinanza n. 57259 del 10 novembre 2017.

Non vi è stato un rifiuto di consegna correlato a cause di ineseguibilità della pena ed il riconoscimento è avvenuto in un momento successivo al rifiuto di consegna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio perché affetto da vizio di incompetenza funzionale rilevabile ex officio, in ragione di quanto segue.

2. A venire in rilievo, nel caso qui in esame, sono alcuni aspetti in diritto che incidono sulla esecuzione di sentenze oggetto di riconoscimento in ragione dei contenuti del d.lgs. n.161 del 7 settembre 2010 (con cui si è conformato il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008 in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali nella UE).

Lo strumento di conformazione interna va, peraltro, interpretato alla luce dei contenuti della decisione quadro che ne rappresenta l'antecedente giuridico, con necessità di sollevare questione pregiudiziale solo nei casi di effettiva necessità (v.

Sez.

III n. 41152 del 6.7.2016 secondo cui può parlarsi di questione da rinviare la Corte di giustizia, se il giudice nazionale, un suo ufficio o su sollecitazione delle parti, avverte difficoltà nell'individuazione del senso della portata da assegnare alla normativa comunitaria di cui si deve fare applicazione).2.1 II primo aspetto riguarda la fase del riconoscimento, che si è conclusa con l'emissione di sentenza da parte della Corte di Appello in data 4 aprile 2023, posteriore alle citate - dal ricorrente - decisioni della Corte Costituzionale rumena.

Si tratta di una fase che si svolge in contraddittorio presso la Corte di Appello e che approda ad una sentenza ricorribile per cassazione.

In tale fase la questione relativa alla esistenza di due decisioni della Corte Costituzionale rumena potenzialmente incidenti - secondo la difesa - sulla eseguibilità della sentenza non sono state sollevate.

Ciò tuttavia, secondo il Collegio, non determina preclusioni alla posteriore emersione di una «questione di eseguibilità» del titolo, atteso che tra i tassativi motivi di rifiuto di cui all'art.9 della decisione quadro (art. 13 del d.lgs. n. 161 del 2010) non è espressamente previsto il tema della sopravvenienza - rispetto al giudicato formale - di una ragione giuridica correlata a decisioni di organi giurisdizionali dello Stato di emissione.

Ciò che rileva è, di contro, la individuazione della autorità giurisdizionale cui la vicenda giuridica va prospettata. 2.2 Il secondo aspetto riguarda, infatti, la ripartizione di «attribuzioni» tra Stato di esecuzione (nel caso in esame l'Italia) e Stato di emissione (nel caso di specie la Romania) lì dove vi siano «sopravvenienze» potenzialmente idonee a determinare la revoca del titolo esecutivo. .> La competenza esecutiva - qui intend4er sintesi gli accadimenti post giudicato e post riconoscimento della sentenza emessa in diverso paese UE - è infatti ripartita tra le due sfere di giurisdizione, posto che secondo la suddetta decisione quadro : a) da un lato vi è applicazione della legislazione, in tema di esecuzione della pena, dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 17 ; b) dall'altro residuano attribuzioni dello Stato di emissione, in via esclusiva, sulle domande di revisione della sentenza ai sensi dell'articolo 19 comma 2; c) ed ancora, vi sono attribuzioni biunivoche come quelle in tema di amnistia o grazia. 2.3 Da ciò deriva la necessità di formulare una considerazione di fondo: la traduzione delle regole contenute nella decisione quadro non conduce alla attribuzione al giudice della esecuzione (la Corte che ha deliberato il riconoscimento) di ogni questione di diritto potenzialmente incidente sul mantenimento del giudicato, ma solo delle questioni che possiamo classificare come esecutive in senso stretto (attribuzione di benefici penitenziari, ammissione a misure alternative, tutela delle condizioni detentive nonché applicazione di istituti come l'amnistia o l'indulto).

Tale è il senso da attribuire al contenuto della previsione di legge di cui all'art.16 comma 1 del d.lgs. n. 161 del 2010 secondo cui la pena è eseguita secondo la legge italiana.

E' da ritenersi che la particolarità della situazione giuridica impone, di contro, di attribuire alla giurisdizione dello Stato di emissione la cognizione di tutte le ipotesi di «rivedibilità» del titolo, non solo per emersione di aspetti in fatto (il giudizio di revisione, come previsto dalla disposizione di cui all'art.17 comma 2 del d.lgs. n.161 del 2010 ) ma anche per emersione di aspetti in diritto, tali da involgere una valutazione interpretativa di istituti e regole giuridiche che fondano il mantenimento della eseguibilità della pena secondo le regole dello Stato di emissione.

Ciò oltre ad essere conforme ai contenuti ed alle finalità della decisione quadro del 2008 appare previsto - con opportuna disposizione di chiusura - dallo stesso legislatore interno, lì dove prevede in modo espresso all'art. 17 comma 1 del d.lgs. n.161 del 2010 il caso della sopravvenienza di decisioni dello Stato di emissione che comportano la 'cessazione' della esecutività del titolo.

3. La esistenza di attribuzioni giurisdizionali ripartite - tra Stato di emissione e Stato di esecuzione - è, pertanto, un punto che questa Corte di legittimità è tenuta a valutare ex officio e che conduce all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Ciò perché ad avviso del Collegio la valutazione della incidenza sull'originario giudicato di decisioni della Corte Costituzionale dello Stato di emissione, che - come nel caso in esame - non hanno ad oggetto la rilevanza penale del fatto ma la disciplina interna del computo della prescrizione, non può che ricadere nella descritta sfera di attribuzione delle autorità dello Stato di emissione.

Va dunque ritenuta assente l'attribuzione giurisdizionale della Corte di Appello di Bologna sulla domanda di revoca della sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG 6_142_3~ per_ eCC-Of'L.~Th gta yte'c_ofjo„3 _ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 30 aprile 2024 la Corte di Appello di Bologna - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla sentenza - già oggetto di riconoscimento- emessa dal Tribunale di Bucarest il 22 luglio del 2021 (condanna alla pena di anni tre di reclusione), confermata dalla Corte di Appello di Bucarest in data 25 ottobre 2021. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato in Romania, per fatti ivi commessi, e la sentenza di condanna è stata oggetto di riconoscimento in Italia con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 4 aprile 2023. 1.2 Nella domanda si compie riferimento al contenuto di decisioni emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno riguardato la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione (secondo la legislazione vigente nello Stato di emissione del titolo) e si chiede al giudice dell'esecuzione (italiano) di prenderne atto, con revoca della sentenza ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen. . 1.3 La Corte di Appello, posta di fronte al tema del rilievo di dette decisioni sul giudicato, afferma che : a) in via di principio sussiste la competenza del giudice della esecuzione ad intervenire sul titolo, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n.161 ( 41 del 2010; b) in concreto, la decisione 'rilevante' della Corte Costituzionale rumena è intervenuta in data 26 aprile 2018, dunque in un momento antecedente alla formazione del giudicato estero. Ne deriva la intangibilità del giudicato medesimo, posto che la questione era proponibile prima della sua formazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della legge processuale, in tema di identificazione dei poteri del giudice della esecuzione. Secondo la difesa erra la Corte bolognese nella identificazione dell'unica sentenza della Corte Costituzionale rilevante (quella del 26 aprile 2018). In realtà la Corte Costituzionale rumena è intervenuta una seconda volta sul medesimo tema il 26 maggio del 2022 e solo da tale seconda decisione (posteriore al giudicato rumeno) discendono gli effetti tipici della declaratoria della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina degli atti interruttivi della prescrizione. Vi sarebbe, pertanto, una erronea percezione dei contenuti delle decisioni emesse dalla Corte Cost. rumena (allegate all'atto di ricorso).2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge, anche in riferimento ai contenuti dell'art. 7 Conv. Edu . Secondo la difesa il giudice della esecuzione avrebbe dovuto prendere atto - in ogni caso - dalla illegalità della pena, revocando la sentenza. Si evidenzia che l' effetto delle decisioni della Corte Costituzionale rumena è quello di privare di effetto gli atti interruttivi della prescrizione, sicchè il reato era da ritenersi prescritto prima della affermazione di responsabilità avvenuta nel giudizio di primo grado. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si afferma che il caso oggetto di trattazione è diverso da quello deciso da questa Corte di legittimità con ordinanza n. 57259 del 10 novembre 2017. Non vi è stato un rifiuto di consegna correlato a cause di ineseguibilità della pena ed il riconoscimento è avvenuto in un momento successivo al rifiuto di consegna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio perché affetto da vizio di incompetenza funzionale rilevabile ex officio, in ragione di quanto segue. 2. A venire in rilievo, nel caso qui in esame, sono alcuni aspetti in diritto che incidono sulla esecuzione di sentenze oggetto di riconoscimento in ragione dei contenuti del d.lgs. n.161 del 7 settembre 2010 (con cui si è conformato il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008 in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali nella UE). Lo strumento di conformazione interna va, peraltro, interpretato alla luce dei contenuti della decisione quadro che ne rappresenta l'antecedente giuridico, con necessità di sollevare questione pregiudiziale solo nei casi di effettiva necessità (v. Sez. III n. 41152 del 6.7.2016 secondo cui può parlarsi di questione da rinviare la Corte di giustizia, se il giudice nazionale, un suo ufficio o su sollecitazione delle parti, avverte difficoltà nell'individuazione del senso della portata da assegnare alla normativa comunitaria di cui si deve fare applicazione).2.1 II primo aspetto riguarda la fase del riconoscimento, che si è conclusa con l'emissione di sentenza da parte della Corte di Appello in data 4 aprile 2023, posteriore alle citate - dal ricorrente - decisioni della Corte Costituzionale rumena. Si tratta di una fase che si svolge in contraddittorio presso la Corte di Appello e che approda ad una sentenza ricorribile per cassazione. In tale fase la questione relativa alla esistenza di due decisioni della Corte Costituzionale rumena potenzialmente incidenti - secondo la difesa - sulla eseguibilità della sentenza non sono state sollevate. Ciò tuttavia, secondo il Collegio, non determina preclusioni alla posteriore emersione di una «questione di eseguibilità» del titolo, atteso che tra i tassativi motivi di rifiuto di cui all'art.9 della decisione quadro (art. 13 del d.lgs. n. 161 del 2010) non è espressamente previsto il tema della sopravvenienza - rispetto al giudicato formale - di una ragione giuridica correlata a decisioni di organi giurisdizionali dello Stato di emissione. Ciò che rileva è, di contro, la individuazione della autorità giurisdizionale cui la vicenda giuridica va prospettata. 2.2 Il secondo aspetto riguarda, infatti, la ripartizione di «attribuzioni» tra Stato di esecuzione (nel caso in esame l'Italia) e Stato di emissione (nel caso di specie la Romania) lì dove vi siano «sopravvenienze» potenzialmente idonee a determinare la revoca del titolo esecutivo. .> La competenza esecutiva - qui intend4er sintesi gli accadimenti post giudicato e post riconoscimento della sentenza emessa in diverso paese UE - è infatti ripartita tra le due sfere di giurisdizione, posto che secondo la suddetta decisione quadro : a) da un lato vi è applicazione della legislazione, in tema di esecuzione della pena, dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 17 ; b) dall'altro residuano attribuzioni dello Stato di emissione, in via esclusiva, sulle domande di revisione della sentenza ai sensi dell'articolo 19 comma 2; c) ed ancora, vi sono attribuzioni biunivoche come quelle in tema di amnistia o grazia. 2.3 Da ciò deriva la necessità di formulare una considerazione di fondo: la traduzione delle regole contenute nella decisione quadro non conduce alla attribuzione al giudice della esecuzione (la Corte che ha deliberato il riconoscimento) di ogni questione di diritto potenzialmente incidente sul mantenimento del giudicato, ma solo delle questioni che possiamo classificare come esecutive in senso stretto (attribuzione di benefici penitenziari, ammissione a misure alternative, tutela delle condizioni detentive nonché applicazione di istituti come l'amnistia o l'indulto). Tale è il senso da attribuire al contenuto della previsione di legge di cui all'art.16 comma 1 del d.lgs. n. 161 del 2010 secondo cui la pena è eseguita secondo la legge italiana. E' da ritenersi che la particolarità della situazione giuridica impone, di contro, di attribuire alla giurisdizione dello Stato di emissione la cognizione di tutte le ipotesi di «rivedibilità» del titolo, non solo per emersione di aspetti in fatto (il giudizio di revisione, come previsto dalla disposizione di cui all'art.17 comma 2 del d.lgs. n.161 del 2010 ) ma anche per emersione di aspetti in diritto, tali da involgere una valutazione interpretativa di istituti e regole giuridiche che fondano il mantenimento della eseguibilità della pena secondo le regole dello Stato di emissione. Ciò oltre ad essere conforme ai contenuti ed alle finalità della decisione quadro del 2008 appare previsto - con opportuna disposizione di chiusura - dallo stesso legislatore interno, lì dove prevede in modo espresso all'art. 17 comma 1 del d.lgs. n.161 del 2010 il caso della sopravvenienza di decisioni dello Stato di emissione che comportano la 'cessazione' della esecutività del titolo. 3. La esistenza di attribuzioni giurisdizionali ripartite - tra Stato di emissione e Stato di esecuzione - è, pertanto, un punto che questa Corte di legittimità è tenuta a valutare ex officio e che conduce all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Ciò perché ad avviso del Collegio la valutazione della incidenza sull'originario giudicato di decisioni della Corte Costituzionale dello Stato di emissione, che - come nel caso in esame - non hanno ad oggetto la rilevanza penale del fatto ma la disciplina interna del computo della prescrizione, non può che ricadere nella descritta sfera di attribuzione delle autorità dello Stato di emissione. Va dunque ritenuta assente l'attribuzione giurisdizionale della Corte di Appello di Bologna sulla domanda di revoca della sentenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'or
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