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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 32464/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla contestata evasione, si denunzia l'asserita manifesta illogicità del motivare introducendo temi in fatto estranei al giudizio di legittimità nonché vizi dell'argomentare smentiti dalla lineare e puntuale ricostruzione della vicenda offerta alla luce delle acquisizioni probatorie dalla sentenza gravata, che non merita censure neppure con riguardo alla condanna per la contestata violazione dell'art. 336 cp, puntualmente raccordata anche alla ritenuta insussistenza dei profili legittimanti l'art. 393 bis cp con argomentazioni talmente radicali e corrette che tolgono ogni spazio di possibile applicazione alla citata disposizione, anche sul versante della mera putatività; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla contestata evasione, si denunzia l'asserita manifesta illogicità del motivare introducendo temi in fatto estranei al giudizio di legittimità nonché vizi dell'argomentare smentiti dalla lineare e puntuale ricostruzione della vicenda offerta alla luce delle acquisizioni probatorie dalla sentenza gravata, che non merita censure neppure con riguardo alla condanna per la contestata violazione dell'art. 336 cp, puntualmente raccordata anche alla ritenuta insussistenza dei profili legittimanti l'art. 393 bis cp con argomentazioni talmente radicali e corrette che tolgono ogni spazio di possibile applicazione alla citata disposizione, anche sul versante della mera putatività; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 32464/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris