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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04817/2022

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021 ORDINANZA sul ricorso n. 15419\2015 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rPrtTaTo o 0,k. , 1 3>" O VIA a ()__ Ve a- cUt'Co v • 4- v‘I-Iro ceD avverso la sentenza n. 3316/52/15, depositata in data 2 aprile 2015, della [OSCURATO:PERSONA] della Campania; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza n. 3316/52/15 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto dal contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, annullava l'avviso di accertamento in relazione alle imposte calcolate per gli utili di C 878.157 lordi asseritamente occultati come distribuzione di riserve del patrimonio netto e per l'asserito maggior reddito da lavoro dipendente non dichiarato, confermando invece l'avviso in relazione alle imposte per gli utili lordi della società [OSCURATO:SOCIETA]. occultati da costi non deducibili.

Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, Il contribuente ,res i ;.; ,„ G L'n-(7)0 tr\ CG • Considerato che: In data 21 maggio 2019 il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, dimostrando altresì di aver provveduto al pagamento di quanto previsto; la intervenuta definizione agevolata della controversia comporta, dunque, l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del giudizio di legittimità restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

In ragione della definizione condonistica della vertenza, riguardo ad un ricorso per altro introdotto da amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non ricorrono i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2021.

Il Presidente L cio Na olitan l4 DEPObl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso n. 15419\2015 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rPrtTaTo o 0,k. , 1 3>" O VIA a ()__ Ve a- cUt'Co v • 4- v‘I-Iro ceD avverso la sentenza n. 3316/52/15, depositata in data 2 aprile 2015, della [OSCURATO:PERSONA] della Campania; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza n. 3316/52/15 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto dal contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, annullava l'avviso di accertamento in relazione alle imposte calcolate per gli utili di C 878.157 lordi asseritamente occultati come distribuzione di riserve del patrimonio netto e per l'asserito maggior reddito da lavoro dipendente non dichiarato, confermando invece l'avviso in relazione alle imposte per gli utili lordi della società [OSCURATO:SOCIETA]. occultati da costi non deducibili. Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, Il contribuente ,res i ;.; ,„ G L'n-(7)0 tr\ CG • Considerato che: In data 21 maggio 2019 il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, dimostrando altresì di aver provveduto al pagamento di quanto previsto; la intervenuta definizione agevolata della controversia comporta, dunque, l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria. Le spese del giudizio di legittimità restano a carico delle parti che le hanno anticipate. In ragione della definizione condonistica della vertenza, riguardo ad un ricorso per altro introdotto da amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non ricorrono i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2021. Il Presidente L cio Na olitan l4 DEPObl
Sentenza Cassazione n. 04817/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris