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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 43391/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen.

Mariella de Masellis, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio e del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso l'ordinanza n. 440/2024 - emessa, in data 10 luglio 2024 (notificata, a mezzo PEC, in data 12 luglio 2024), dalla Corte di Appello di Bologna, nell'ambito del procedi- mento penale n. 5718/2021 R.G.N.R. e n. 4256/2024 RG.

App. - con cui, ai sensi dell'art. 581, co. iter, cod. proc. pen., è stata dichiarata la inammissibilità dell'atto di appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 3219/2023 emessa, in data 19 dicembre 2023, dal Tribunale Penale di Modena in composizione monocratica

2. Il ricorrente deduce, con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti stret- tamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge laddove la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'atto di impugnazione, proposto nell'interesse del D'Agostino, per mancato deposito, con l'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come disposto dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.

Evidenzia che il giudizio di primo grado si è svolto in presenza dell'imputato — come peraltro risulta dall'intestazione della sentenza impugnata ove è anche precisato che il D'Agostino era elettivamente dorniciliato presso il difensore di fi- ducia — e che nell'atto di appello (subito dopo i dati anagrafici dell'imputato), è espressamente indicata l'elezione di domicilio ove è scritto «elettivamente domi- ciliato presso il sottoscritto difensore».

Fatte queste dovute precisazioni il ricorrente ricorda che la questione "se il disposto dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, ben- ché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo" è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza della Sez. 5 n. 26458 del 19/6/2024, n. 26458).

Tuttavia, si pone l'accento sul fatto che la giurisprudenza di legittimità espres- sasi sin qui, in casi del tutto sovrapponibili a quello in discussione, ha affermato che: «...presente l'imputato nel corso del giudizio di primo grado, all'inizio del quale aveva eletto domicilio. presso il difensore, il riferimento all'elezione di domicilio, piuttosto che il rilascio di una nuova elezione o la materiale allegazione della pre- cedente, è sufficiente ad assolvere all'onere previsto dell'art. 581 comma 1 -ter 2 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. 2, n. 23275 dei 9/5/2024; Sez. 2, n. 16480 del 29/2/2024; Sez. 2 n. 8014 del 11/01/2024).

Con un ampio richiamo ai principi giurisprudenziali in materia, nonché ai prin- cipi convenzionali che debbono ispirare l'interpretazione del giudice, si è concluso che il richiamo alla precedente elezione possa essere ritenuto equipollente della allegazione, giungendosi a sostenere che nello spirito di leale collaborazione tra autorità giudiziale e difesa, l'eventuale insufficiente chiarezza situazionale possa stimolare un dialogo con la difesa, piuttosto che l'automatica inammissibilità, da reputarsi eccessivamente formale e vessatoria, in presenza della indubbia volontà di appellare da parte di imputato presente, tale essendo, in definitiva, l'elemento qualificante della fattispecie.

Per il ricorrente va ricordato che l'intera riscrittura dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della c.d. [OSCURATO:PERSONA] è finalizzata ad assicurare "verità" al processo, nella fase dell'impugnazione, da un iato impegnando il difensore a procurarsi un nuovo mandato in caso di assenza del proprio cliente alla fase anteriore del pro- cesso (per assicurare la conoscenza, da parte di costui, della nuova situazione processuale) e, dall'altro, per facilitare agli uffici l'espletamento delle operazioni di vocatio in iudicium, affinché non vi siano equivoci sulla conoscenza del processo anche nelle fasi ulteriori.

Ne deriva che, nel caso di un imputato presente ed "elettore" nel processo, la richiesta di allegazione di una elezione già presente, piuttosto che il mero richiamo alla stessa, si ridurrebbe sostanzialmente ad una formalgtà, che va oltre il neces- sario per stabilire un corretto rapporto processuale.

Alla luce dei principi appena richiamati, per il ricorrente l'elezione di domicilio richiamata nell'atto di appello deve ritenersi sufficiente e, pertanto, si chiede l'an- nullamento dell'impugnata ordinanza senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso.

3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Ed invero, come ricorda il ricorrente, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024 la Quinta sezione penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione: "Se il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo".

Alle Sezioni Unite è stata rimessa anche la questione: "Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pena - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione".

In proposito va ricordato, infatti, che la legge 9 agosto 2024, n. 114 re- cante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" in G.U. [OSCURATO:PERSONA]. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all'art. 2, comma 1, lett. o), abroga il comma I- ter dell'art. 581 cod. proc. pen. e inserisce al comma 1- quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio».

Dunque, dal 25 agosto 2024, data di Wien- trata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità.

Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l'impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giu- dizio.

Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

Ne consegue già prima della pronuncia delle Sezioni Unite si era andato affermando un condivisibile orientamento secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., come intro- dotti dal d.

Igs. n. 150/2022, continueranno ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez.

4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982). e che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actum) riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime.3.

Ebbene, dall'informazione provvisoria n. 15/2024 emerge che all'udienza del 24 ottobre 2024 nel ricorso N.R.G. 6578/2024 - Ric. [OSCURATO:PERSONA] le Sezioni Unite hanno risposto ai quesiti loro proposti nel senso che:

1. la disciplina conte- nuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugna- zioni proposte sino al 24 agosto 2024;

2. la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo proces- suale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

4. Orbene, ad avviso del Collegio già l'informazione provvisoria sul decisum delle S.U. consente di poter affermare che i motivi proposti nel caso in esame sono infondati.

Ed invero, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che l'unico riferimento contenuto nell'atto di appello alla precedente elezione di domicilio risiede nell'inci- pit dell'atto ove si legge che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino è «difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]Agostino (nato il 26 giugno 1985 a Foggia ed elettivamente domiciliato presso il sottoscritto difensore)...».

Né la precedente elezione di domicilio viene allegata all'atto di impugna- zione e nemmeno vi è altro riferimento (data, collocazione tv0;1:~1,1 nel fasci- colo processuale) che sarebbe stato necessario per le Sezioni Unite onde «consen- tire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notifica- zione».

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. Mariella de Masellis, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio e del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso l'ordinanza n. 440/2024 - emessa, in data 10 luglio 2024 (notificata, a mezzo PEC, in data 12 luglio 2024), dalla Corte di Appello di Bologna, nell'ambito del procedi- mento penale n. 5718/2021 R.G.N.R. e n. 4256/2024 RG. App. - con cui, ai sensi dell'art. 581, co. iter, cod. proc. pen., è stata dichiarata la inammissibilità dell'atto di appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 3219/2023 emessa, in data 19 dicembre 2023, dal Tribunale Penale di Modena in composizione monocratica 2. Il ricorrente deduce, con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti stret- tamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge laddove la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'atto di impugnazione, proposto nell'interesse del D'Agostino, per mancato deposito, con l'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come disposto dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. Evidenzia che il giudizio di primo grado si è svolto in presenza dell'imputato — come peraltro risulta dall'intestazione della sentenza impugnata ove è anche precisato che il D'Agostino era elettivamente dorniciliato presso il difensore di fi- ducia — e che nell'atto di appello (subito dopo i dati anagrafici dell'imputato), è espressamente indicata l'elezione di domicilio ove è scritto «elettivamente domi- ciliato presso il sottoscritto difensore». Fatte queste dovute precisazioni il ricorrente ricorda che la questione "se il disposto dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, ben- ché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo" è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza della Sez. 5 n. 26458 del 19/6/2024, n. 26458). Tuttavia, si pone l'accento sul fatto che la giurisprudenza di legittimità espres- sasi sin qui, in casi del tutto sovrapponibili a quello in discussione, ha affermato che: «...presente l'imputato nel corso del giudizio di primo grado, all'inizio del quale aveva eletto domicilio. presso il difensore, il riferimento all'elezione di domicilio, piuttosto che il rilascio di una nuova elezione o la materiale allegazione della pre- cedente, è sufficiente ad assolvere all'onere previsto dell'art. 581 comma 1 -ter 2 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. 2, n. 23275 dei 9/5/2024; Sez. 2, n. 16480 del 29/2/2024; Sez. 2 n. 8014 del 11/01/2024). Con un ampio richiamo ai principi giurisprudenziali in materia, nonché ai prin- cipi convenzionali che debbono ispirare l'interpretazione del giudice, si è concluso che il richiamo alla precedente elezione possa essere ritenuto equipollente della allegazione, giungendosi a sostenere che nello spirito di leale collaborazione tra autorità giudiziale e difesa, l'eventuale insufficiente chiarezza situazionale possa stimolare un dialogo con la difesa, piuttosto che l'automatica inammissibilità, da reputarsi eccessivamente formale e vessatoria, in presenza della indubbia volontà di appellare da parte di imputato presente, tale essendo, in definitiva, l'elemento qualificante della fattispecie. Per il ricorrente va ricordato che l'intera riscrittura dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della c.d. [OSCURATO:PERSONA] è finalizzata ad assicurare "verità" al processo, nella fase dell'impugnazione, da un iato impegnando il difensore a procurarsi un nuovo mandato in caso di assenza del proprio cliente alla fase anteriore del pro- cesso (per assicurare la conoscenza, da parte di costui, della nuova situazione processuale) e, dall'altro, per facilitare agli uffici l'espletamento delle operazioni di vocatio in iudicium, affinché non vi siano equivoci sulla conoscenza del processo anche nelle fasi ulteriori. Ne deriva che, nel caso di un imputato presente ed "elettore" nel processo, la richiesta di allegazione di una elezione già presente, piuttosto che il mero richiamo alla stessa, si ridurrebbe sostanzialmente ad una formalgtà, che va oltre il neces- sario per stabilire un corretto rapporto processuale. Alla luce dei principi appena richiamati, per il ricorrente l'elezione di domicilio richiamata nell'atto di appello deve ritenersi sufficiente e, pertanto, si chiede l'an- nullamento dell'impugnata ordinanza senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso. 3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Ed invero, come ricorda il ricorrente, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024 la Quinta sezione penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione: "Se il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo". Alle Sezioni Unite è stata rimessa anche la questione: "Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pena - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione". In proposito va ricordato, infatti, che la legge 9 agosto 2024, n. 114 re- cante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" in G.U. [OSCURATO:PERSONA]. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all'art. 2, comma 1, lett. o), abroga il comma I- ter dell'art. 581 cod. proc. pen. e inserisce al comma 1- quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio». Dunque, dal 25 agosto 2024, data di Wien- trata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l'impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giu- dizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Ne consegue già prima della pronuncia delle Sezioni Unite si era andato affermando un condivisibile orientamento secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., come intro- dotti dal d. Igs. n. 150/2022, continueranno ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982). e che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actum) riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime.3. Ebbene, dall'informazione provvisoria n. 15/2024 emerge che all'udienza del 24 ottobre 2024 nel ricorso N.R.G. 6578/2024 - Ric. [OSCURATO:PERSONA] le Sezioni Unite hanno risposto ai quesiti loro proposti nel senso che: 1. la disciplina conte- nuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugna- zioni proposte sino al 24 agosto 2024; 2. la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo proces- suale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. 4. Orbene, ad avviso del Collegio già l'informazione provvisoria sul decisum delle S.U. consente di poter affermare che i motivi proposti nel caso in esame sono infondati. Ed invero, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che l'unico riferimento contenuto nell'atto di appello alla precedente elezione di domicilio risiede nell'inci- pit dell'atto ove si legge che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino è «difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]Agostino (nato il 26 giugno 1985 a Foggia ed elettivamente domiciliato presso il sottoscritto difensore)...». Né la precedente elezione di domicilio viene allegata all'atto di impugna- zione e nemmeno vi è altro riferimento (data, collocazione tv0;1:~1,1 nel fasci- colo processuale) che sarebbe stato necessario per le Sezioni Unite onde «consen- tire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notifica- zione». 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del proce