CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Cagliari nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; Letta la memoria rassegnata dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, giudice dell'esecuzione, provvedendo ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. sull'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta alla declaratoria della parziale illegittimità della deliberazione in data 12.12.2018 del Collegio dei Questori della Regione Sardegna che aveva disposto la sospensione dell'intero assegno vitalizio per tutta la durata dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta al medesimo [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 6.06.2015, divenuta irrevocabile, ha ritenuto che si trattasse di questione riguardante l'applicazione della suddetta pena accessoria e ha disposto che l'elisione dell'assegno vitalizio per il periodo della sua durata non potesse eccedere i limiti stabiliti dall'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., ammontare fissato nel doppio della misura massima dell'assegno sociale, con un minimo di euro 1.000,00, e, per la parte eccedente, la misura di un quinto, dichiarando, di conseguenza, la spettanza all'istante degli emolumenti corrispondenti alle somme eccedenti tali limiti, già trattenute. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso avverso questa ordinanza chiedendo l'annullamento del provvedimento e articolando un unico motivo con cui ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al disposto dell'art. 545 cod. proc. civ. Il Procuratore generale territoriale ha censurato l'assimilazione operata nell'ordinanza impugnata dell'assegno vitalizio erogato al consigliere regionale alla retribuzione ovvero all'indennità di tipo previdenziale e ha sviluppato gli argomenti ritenuti congrui, basati sugli orientamenti ermeneutici già maturati, a sostegno della differenziazione fra l'assegno vitalizio suddetto e le erogazioni inerenti a retribuzioni e a indennità previdenziali. 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato sostenendo la fondatezza del ricorso e osservando che il carattere eccezionale della disciplina di cui all'art. 545 cod. proc. civ. ne impedisce l'applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente regolati dalla norma. 4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato un'articolata memoria con cui evidenziano la correttezza e l'adeguatezza argomentativa dell'ordinanza impugnata che ha congruamente inquadrato il trattamento economico post- 2 k( mandato del consigliere regionale nella categoria delle indennità che tengono luogo di pensione, posto che il vitalizio erogato a seguito dello svolgimento di un mandato elettivo è pacificamente afferente a istituto giuridico diverso dalla retribuzione, ma altrettanto certamente va collocato, fra le indennità aventi funzione previdenziale e, come tale, è finalizzato a svolgere la stessa funzione della pensione, sia avuto riguardo alla disciplina di matrice statale, sia avuto riguardo all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna, secondo quanto si ritiene abbiano già affermato sia la giurisprudenza costituzionale che la giurisprudenza di legittimità. A fronte di tale analisi considerata sottesa al provvedimento in verifica, il ricorso, secondo la difesa, è da ritenersi inammissibile per difetto di specificità, mancando in toto il confronto con gli argomenti svolti nell'ordinanza impugnata, ed è comunque infondato, in quanto non scalfisce l'iter esposto nel discorso giustificativo che sorregge l'ordinanza stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si vede in un'ipotesi di applicazione, che il provvedimento ha affermato limitata negli effetti, della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e, a mente dell'art. 676, in relazione all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., anche i provvedimenti relativi alle pene accessorie vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio. In via generale e impregiudicato ogni accertamento sul caso concreto, compete dunque al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., delibare le questioni sulla pena accessoria procedendo con il rito disciplinato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Nel rito suindicato, quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (v, fra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01), gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che tratterà le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per un'udienza camerale. 2. Nel caso in esame, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla Corte di appello di Cagliari, giudice dell'esecuzione, l'istanza di definizione dell'effettivo ambito applicativo della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici rispetto al vitalizio spettante al condannato in relazione al mandato elettivo di consigliere della Regione Sardegna da lui espletato, adducendo la cogente limitazione al relativo prelievo, in relazione all'applicazione della disciplina di cui all'art. 545 cod. proc. civ., in tema di crediti impignorabili. Tale istanza è stata, per quanto di ragione, accolta dal giudice dell'esecuzione che ha emesso de plano il sopra indicato provvedimento, ma, dopo, non si è svolta la fase dell'opposizione, avendo l'Autorità requirente proposto avverso quell'atto direttamente ricorso per cassazione: ricorso che non può, tuttavia, dare luogo all'esame della sopra richiamata doglianza per la ragione spiegata. Infatti, se si procedesse in questa sede omisso medio, le parti (ivi incluso il pubblico ministero, come si trae dalla precisa lettera della norma) sarebbero private della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice che ha emesso l'originario provvedimento inaudita altera parte, giudice che, a differenza di quello di legittimità, ha cognizione piena della doglianza ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che le parti non sono state ancora in grado di sottoporre a un giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha - con il richiamo del rito di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - previsto la fase dell'opposizione proprio per le corrispondenti peculiarità. Tale procedimento è stato, del resto, già seguito con riferimento a un precedente caso attinente alla medesima questione relativa a un altro consigliere regionale, caso (nel quale si era disposta la qualificazione dell'originario ricorso quale opposizione) poi definito (a seguito del ricorso presentato avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione dopo l'opposizione) dalla decisione di Sez. 1, n. 25133 del 13/05/2025 (con pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione per il rilievo che a proporre ricorso non era stato il Pubblico ministero, bensì il Consiglio Regionale, Organo ritenuto non legittimato: per dettagli, v. Sez. 1, n. 25133 del 13/05/2025, Consiglio Regionale della Sardegna, Rv. 288194 - 01). Tuttavia, il ricorso non è da dichiararsi inammissibile, ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dovendo ritenersi consentita la qualificazione dell'atto di impugnazione per la piena osservanza dell'indicato principio generale, di cui l'ultimo comma dell'art. 568 cit. costituisce chiara manifestazione (fra le altre, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 - 01; Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv. 257006 - 01), non apparendo consentaneo al citato principio far discendere l'effetto della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dall'erronea qualificazione della stessa, anche per non pregiudicare la possibilità - stabilita dall'ordinamento - che i destinatari del provvedimento de plano abbiano una seconda pronuncia di merito all'esito del loro concorso effettivo al procedimento e, comunque, della fase camerale partecipata in cui abbiano avuto piena facoltà di svolgere le proprie difese. 3. Qualificato il ricorso come opposizione, si deve, quindi, procedere alla conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari affinché venga espletata la relativa fase, ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come