CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto ad evidente fine di spaccio nella propria abitazione gr. 96,74 di hashish. A seguito di un controllo a bordo della propria autovettura in data 7 aprile 2018 l'Oliva veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente. Esteso il controllo presso l'abitazione del predetto all'interno della camera da letto venia rinvenuto un panetto di hashish del peso lordo di gr. 98,7 con principio attivo quantificato in gr. 18,7 corrispondente a 722,8 dosi giornaliere. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, con tre sostanziali motivi. 2.1. Con il primo motivo, articolato strutturalmente in due sub-motivi, la difesa denuncia la violazione di legge e l'insufficienza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta finalità di spaccio dello stupefacente detenuto in un'unica confezione presso la propria abitazione. Evidenzia che il mero dato ponderale, unico elemento a disposizione della Corte, in assenza di confezionamento in dosi o di strumenti atti a tale operazione, non è dirimente rispetto alla destinazione dello stupefacente alla cessione. In vari punti della senl:enza, indicati in ricorso, secondo la difesa, la Corte è in corsa in errore in quanto valuta il dato ponderale unitamente "alle altre circostanze del fatto con indiscutibile valore indiziario, circostanze che restano non esplicitate se non con riferimento alla capacità economica dell'Oliva nel poter affrontare l'acquisto di un siffatto quantitativo di stupefacente e alle dichiarazioni in proposito rese dall'imputato. Con il secondo motivo si deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che a tal fine deve aversi riguardo non solo al dato ponderale della sostanza ma anche alla reale redditività della cessione della stessa circostanza, che renderebbe non particolarmente offensivo il fatto contestato. 2.2. Con il terzo motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge e carenza della motivazione, in relazione alla mancata concessione della circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che le condotte ascritte all'imputato in concorso riguardano una serie di episodi di cessione di eroina, posti in essere da una rudimentale organizzazione di soggetti nigeriani, che si serviva di un cospicuo numero di "pusher" all'interno del territorio cittadino di Pistoia contattati telefonicamente dagli acquirenti. Tale attività veniva ricostruita mediante attività di intercettazione telefonica, pedinamento, osservazione delle consegne e sequestro dello stupefacente, lungo un arco di tempo considerevole (da ottobre 2018 al febbraio 2019). 5. Il primo motivo è manifestamente infondato. 5.1. La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver escluso la sussistenza di elementi atti ad integrare l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 5.2. Il motivo di censura, che riflette analoga doglianza di appello, non si confronta in modo adeguato con le diffuse argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. Questa Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e rnotivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 5.3. Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del motivo con cui la difesa del ricorrente ha eccepito l'illegittimità della motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto di non riconoscere la più lieve ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nella parte in cui ha valorizzato in senso negativo il dato continuativo della attività di cessione, realizzata con rudimentale organizzazione, la natura dello stupefacente, del tipo eroina, ceduto a plurimi acquirenti, il fatto che la cessione avvenisse in luoghi privati e non pubblici, elemento quest'ultimo da ritenersi in senso positivo. 5.4. In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959- 01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. 5.5. Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo, sotto il profilo dei parametri legati ai mezzi modalità e circostanze dell'azione, aspetti rivelatori di una attività di spaccio stabile e continuativa di eroina ("più lucrativa e nociva tipologia di droga pesante"), realizzata mediante una rudimentale organizzazione, coinvolgente più soggetti, nella quale l'imputato, dedito in un tempo prolungato e significativo ad una intensa attività di narcotraffico con condotte per nulla episodiche ed occasionali, con radicato inserimento e rapporti e frequentazioni ad alto rischio di devianza con i rifornitori e la sostanza stupefacente trattata e con i cessionari/destinatari della stessa, assurge a punto di riferimento fidato, affidabile e stabile nel mercato locale del narcotraffico di eroina per una significativa clientela, in grado di soddisfare una complessivamente cospicua costante e continuativa domanda di narcotico di tale lucrativa nociva tipologia. In modo palesemente adeguato, quindi, il giudice di merito, richiamando sul punto le valutazioni del giudice di primo grado, ha del tutto correttamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. Con tali argomenti il motivo di ricorso omette di confrontarsi. 3. Inammissibile, per aspecificità e genericità, è anche il secondo motivo di ricorso con cui la difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Premesso che la Corte di merito ha adeguatamente motivato sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non condividendo la lettura minimizzante e riduttiva proposta dalla difesa dell'appellante circa le modalità di cessione (attività di spaccio, pur se di singole dosi, attuata con una rudimentale organizzazione in forma stabile ed in un arco temporale significativo), sia in ordine alla pericolosità sociale che giustifica l'ordine di espulsione (facendo riferimento allo stabile coinvolgimento dell'imputato nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti in ragione della dei precedenti penali avendo riportato altra condanna definitiva per reato specifico di narcotraffico e per i plurimi diversificati alias forniti nel tempo dallo stesso), va osservato che gli argomenti sostenuti dai ricorrenti non si confrontano con tale percorso motivazionale e con i principi che regolano la materia. 3.1. In particolare, la Corte di merito ha valutato negativamente i medesimi elementi di favore indicati dalla difesa, rapportando la giovane età dell'imputato al suo vissuto delinquenziale ed allo stabile inserimento nell'ambiente del narcotrafico, nonché negando rilevanza al contegno processuale tenuto, di diniego delle proprie responsabilità in ordine ai fatti contestati. Il diniego delle attenuanti generiche risulta anch'esso convenientemente argomentato sulle suindicate basi motivazionali, atteso che a tale riguardi° il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Si veda ex multis la recente Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe