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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40329/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 16 gennaio 2019, la corte di appello di Roma, confermava la pronuncia del G.U.P. presso il tribunale di Rieti datata 25-9-2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di estorsione consumata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di tentata estorsione, sussistente nei casi, come quello di specie, in cui la vittima abbia denunciato i fatti e d'accordo con le forze di polizia organizzato la consegna controllata del denaro ed il conseguente arresto in flagranza del reo.

In tali casi, infatti, avrebbe dovuto ritenersi che la vittima non sia stata in concreto coartata e l'interpretazione contraria finirebbe per anticipare la consumazione fin dalla ricezione della richiesta estorsiva.

Doveva pertanto ritenersi che ove la scelta di pagare quanto richiesto non venga dalla costrizione bensì sia frutto di una strategia investigativa della P.G. l'evento di danno non può ritenersi effettivamente realizzato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è reiteratiVo di questioni già devolute all'analisi del giudice di appello e da questi adeguatamente risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

In tema di consumazione del reato di estorsione costituisce principio di riferimento quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto (Sez.

U, n. 19 del 27/10/1999, Rv. 214642); in tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito in motivazione come:" La nozione di profitto del delitto di estorsione, quindi, si può definire solo se inserita nella struttura della fattispecie di estorsione, della quale è l'evento.

La modalità lesiva di tale fattispecie, che la tipicizza rispetto ad altre, anche di confine, è infatti costituita da una condotta coattiva dell'agente che priva della libertà di autodetermínarsi nelle disposizioni patrimoniali il soggetto passivo, che così è costretto a fare o ad omettere qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto od omesso, da cui consegue il profitto per l'agente o per altri, con altrui danno patrimoniale.

Pertanto, il nucleo lesivo dell'estorsione è costituito dal comportamento coatto della vittima e il profitto, collegato al comportamento coatto, al facere o al pati, di tale comportamento segna l'esito, l'evento, appunto.

E, quindi, come per la sussistenza del profitto non si richiede l'utilizzazione del bene estorto secondo gli intendimenti del colpevole così non si può esigere che il profitto sia mediato dall'impossessamento inteso come disponibilità autonoma, estremo questo che non solo non è contemplato dalla legge, ma la cui introduzione viola la tassatività della fattispecie perché determina restrizioni di operatività non desumibili dalla sua struttura e che, quindi, ne possono renderne arbitraria la applicazione".

Il principio risulta ribadito poi anche da altre pronunce (Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Rv. 254450) e recentemente riaffermato da un'ulteriore sentenza di questa sezione secondo cui ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, Rv. 275417); in motivazione tale ultima pronuncia ha precisato che:" Quanto alla dedotta insussistenza della coercizione, va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai finì del verificarsi dell'evento.

Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa.

Il legislatore, con la formula adottata ("... costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsìva".

Dall'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame consegue affermare che correttamente la corte territoriale ha ritenuto integrata, anche nel caso di specie, l'ipotesi di estorsione consumata poiché dopo avere ricevuta la richiesta di versamento di somme di denaro, la vittima fu coartata dallo Zucchetti e costretta a rivolgersi alle forze di polizia per organizzare la consegna controllata della somma di denaro.

Così che la condotta posta in essere ha realizzato un ingiusto profitto con altrui danno avendo aggredito la libera determinazione della persona offesa ed arrecato alla stessa seppur temporaneamente una diminuzione patrimoniale.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 12 ottobre 2021 IL C [OSCURATO:PERSONA].

Dott gnazio Pardo LUAR- PRESIDENTE Do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 16 gennaio 2019, la corte di appello di Roma, confermava la pronuncia del G.U.P. presso il tribunale di Rieti datata 25-9-2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di estorsione consumata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di tentata estorsione, sussistente nei casi, come quello di specie, in cui la vittima abbia denunciato i fatti e d'accordo con le forze di polizia organizzato la consegna controllata del denaro ed il conseguente arresto in flagranza del reo. In tali casi, infatti, avrebbe dovuto ritenersi che la vittima non sia stata in concreto coartata e l'interpretazione contraria finirebbe per anticipare la consumazione fin dalla ricezione della richiesta estorsiva. Doveva pertanto ritenersi che ove la scelta di pagare quanto richiesto non venga dalla costrizione bensì sia frutto di una strategia investigativa della P.G. l'evento di danno non può ritenersi effettivamente realizzato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è reiteratiVo di questioni già devolute all'analisi del giudice di appello e da questi adeguatamente risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. In tema di consumazione del reato di estorsione costituisce principio di riferimento quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto (Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, Rv. 214642); in tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito in motivazione come:" La nozione di profitto del delitto di estorsione, quindi, si può definire solo se inserita nella struttura della fattispecie di estorsione, della quale è l'evento. La modalità lesiva di tale fattispecie, che la tipicizza rispetto ad altre, anche di confine, è infatti costituita da una condotta coattiva dell'agente che priva della libertà di autodetermínarsi nelle disposizioni patrimoniali il soggetto passivo, che così è costretto a fare o ad omettere qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto od omesso, da cui consegue il profitto per l'agente o per altri, con altrui danno patrimoniale. Pertanto, il nucleo lesivo dell'estorsione è costituito dal comportamento coatto della vittima e il profitto, collegato al comportamento coatto, al facere o al pati, di tale comportamento segna l'esito, l'evento, appunto. E, quindi, come per la sussistenza del profitto non si richiede l'utilizzazione del bene estorto secondo gli intendimenti del colpevole così non si può esigere che il profitto sia mediato dall'impossessamento inteso come disponibilità autonoma, estremo questo che non solo non è contemplato dalla legge, ma la cui introduzione viola la tassatività della fattispecie perché determina restrizioni di operatività non desumibili dalla sua struttura e che, quindi, ne possono renderne arbitraria la applicazione". Il principio risulta ribadito poi anche da altre pronunce (Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Rv. 254450) e recentemente riaffermato da un'ulteriore sentenza di questa sezione secondo cui ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, Rv. 275417); in motivazione tale ultima pronuncia ha precisato che:" Quanto alla dedotta insussistenza della coercizione, va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai finì del verificarsi dell'evento. Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata ("... costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsìva". Dall'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame consegue affermare che correttamente la corte territoriale ha ritenuto integrata, anche nel caso di specie, l'ipotesi di estorsione consumata poiché dopo avere ricevuta la richiesta di versamento di somme di denaro, la vittima fu coartata dallo Zucchetti e costretta a rivolgersi alle forze di polizia per organizzare la consegna controllata della somma di denaro. Così che la condotta posta in essere ha realizzato un ingiusto profitto con altrui danno avendo aggredito la libera determinazione della persona offesa ed arrecato alla stessa seppur temporaneamente una diminuzione patrimoniale. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 12 ottobre 2021 IL C [OSCURATO:PERSONA]. Dott gnazio Pardo LUAR- PRESIDENTE Do
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