CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 08139/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8139/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 830/2026* * CC 27/02/2026* * * Relatore * 3245/2026* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 31/01/2026 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere * * *sentite le conclusioni del PG * *[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Palermo con decreto del 30 gennaio 2026 ha convalidato iltrattenimento di * * straniero trattenuto ai sensi dell art. 6 d.lgs. 142/2015 aseguito della domanda di protezione internazionale avanzata in costanza di trattenimentopresso un centro di permanenza per i rimpatri * in esecuzione di un decreto diespulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90 e contestuale decreto di trattenimento emesso dalQuestore di Lucca poi convalidato dal Giudice di pace di *La richiesta di convalida era stata formulata dal Questore di Trapani ricorrendo lecondizioni di cui all art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il trattenuto a mezzo del difensore difiducia lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015 5bisd.l. 13/2017 e 14 comma 3 d.lgs. 286/98 d ora innanzi anche *Il provvedimento impugnato a parere del ricorrente è nullo in quanto adottato da ungiudice funzionalmente incompetente.Infatti al momento dell adozione da parte del Questore di Trapani del decreto ditrattenimento ex art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015 lo straniero non poteva più essereconsiderato richiedente protezione poiché la domanda era stata rigettata per manifestainfondatezza dalla Commissione territoriale in data 28 gennaio 2026.* il Questore di * in data 29 gennaio 2026 adottava unprovvedimento di trattenimento ai sensi dell art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015 e ne richiedevala convalida alla Corte di *Il ricorrente ribadiva poi una argomentazione difensiva già sottoposta alla Corte diappello e riguardante la declaratoria di irreperibilità del condannato nel procedimentosvoltosi avanti al Tribunale di sorveglianza di Firenze conseguentemente il provvedimentodi espulsione ex art. 86 DR 309/90 emesso dal * di sorveglianza di Firenze checostituisce il presupposto per il trattenimento è illegittimo.[OSCURATO:PERSONA] generale * * ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 L eccezione di incompetenza funzionale come illustrata dal ricorrente è infondata.Come chiarito in motivazione da * 1 n. 36944 del 12/11/2025 S. * 288949 – 01in tema di trattenimento amministrativo dello straniero la competenza a convalidare ilprovvedimento questorile si determina in base al titolo giuridico del trattenimento se iltrattenimento è disposto ai sensi dell art. 6 6 bis o 6 ter del d.lgs. n. 142 del 2015 richiedente protezione internazionale la competenza spetta alla Corte di appello ex art. 5bis d.l. n. 13/2017 conv. in I. n. 46/2017 se il trattenimento è disposto ai sensi dell art. 14del d.lgs. n. 286/1998 * per l esecuzione dell espulsione la competenza spetta alGiudice di pace anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda diprotezione internazionale poi rigettata.La formulazione dell art. 5 bis d.l. 13 del 2017 circoscrive infatti la competenza dellaCorte d appello ai casi in cui il trattenimento è disposto ai sensi degli artt. 6 6 bis e 6 ter deld.lgs. 142 del 2015 cioè trattenimento del richiedente asilo e dell art. 10 ter comma 3quarto periodo * nonché per le misure alternative ex art. 14 comma 6 d.lgs. 142 del2015 ma non per i trattenimenti pre espulsivi.Infatti l art. 14 d.lgs 286/98 stabilisce che il trattenimento del cittadino straniero che nonpuò essere espulso con immediatezza viene disposto dal Questore che trasmette copia deglitrattenimento pre espulsivo è il Giudice di pace l organo competente per la convalida.* conferma che la ripartizione di competenza fra la Corte di appello e il Giudice dipace non discende dalla qualifica dello straniero se cioè richiedente protezione oppure nobensì dalla natura del trattenimento se cioè pre espulsivo oppure no.Nel caso in esame il trattenimento è stato disposto dalla * di Trapani ai sensidell art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015 posto che lo straniero in data 19 gennaio 2026 avevaformulato richiesta di protezione internazionale pertanto determinandosi come visto lacompetenza in capo alla Corte di appello ratione materiae in ragione del tipo di trattenimentodisposto è evidente che trattandosi appunto di trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015l unico giudice che poteva convalidarlo era la Corte di appello.La circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui la convalida non avrebbe dovutoessere richiesta dal Questore alla Corte di appello ex art. 6 d.lgs 142/2015 non avendo più ilricorrente la qualifica di richiedente protezione internazionale non è questione che in questogiudizio rilevi posto che oggetto del vaglio di questa Corte è la legittimità del provvedimentodi convalida correttamente emesso dalla Corte di appello sul presupposto di untrattenimento «secondario».Ad abundatiam il trattenuto nel corso dell udienza di convalida avanti alla Corte harivendicato la sua qualità di «ancora richiedente protezione» posto che ha evidenziato laperdurante pendenza dei termini per impugnare la decisione della Commissione territorialeciò che conferma che nessuna questione sulla legittimità del titolo è stata posta dinanzi algiudice di merito.1.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.Il ricorrente lamenta un vizio procedurale che avrebbe inficiato il giudizio svoltosi avantial Tribunale di sorveglianza e finalizzato ad accertare la attualità della pericolosità socialedel cittadino straniero al fine di ordinare l esecuzione della misura di sicurezzadell espulsione della Stato applicata la medesimo con la sentenza emessa dal Giudice per leindagini preliminari di Lucca il 28 febbraio 2014.Il Tribunale di sorveglianza ha accertato la perdurante pericolosità e ordinatol espulsione e tale provvedimento ha costituito il presupposto non già del trattenimentoconvalidato dalla Corte di appello e impugnato avanti a questa Corte bensì deltrattenimento primario disposto dal Questore di Lucca il 15 gennaio 2026 successivamenteconvalidato dal Giudice di pace i cui effetti e termini sono sospesi in pendenza del vagliodella domanda di protezione internazionale ex art. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015.Conseguentemente il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che disponel espulsione non è presupposto del trattenimento qui contestato che non ha carattereespulsivo bensì del trattenimento primario pre espulsivo rispetto al quale come già vistonessuna competenza si radica in capo alla Corte di appello.In disparte tale assorbente considerazione trattandosi non già di atto amministrativopresupposto bensì di provvedimento giurisdizionale nessun controllo sulla sua legittimitàpuò essere demandato al giudice della convalida prevedendo l ordinamento un sistema dicontrolli sulla legittimità dell atto attuati tramite le impugnazioni sistema che esclude lapossibilità di ulteriori vagli di legittimità del medesimo da parte di altri organi e al di fuoridegli schemi processuali suoi propri.I costanti insegnamenti di questa Corte secondo cui il sindacato giurisdizionale sulprovvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitatoalla verifica delle condizioni giustificative dell adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286del 1998 art. 13 comma 4 bis e art. 14 comma 1 nella formulazione attualmente vigentema deve essere esteso oltre che all esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivoanche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo inquanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale * 6 civ.1 ord. n. 17407 del 2014 riguardano infatti il controllo incidentale di legittimità dell attoamministrativo non già del provvedimento espulsivo giurisdizionale.* più di recente è stato affermato che il giudice in sede di convalida deldecreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione è tenutoalla luce di un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 in relazione all art. 5 par. 1 CEDU a rilevare incidentalmente per la decisione di suacompetenza la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione che può consistereanche nella situazione di inespellibilità dello straniero * 1 pen. n. 15748 del 22/04/2025B. * 02 * 1 civ. n. 5566 del 2025 * 673928 02 .Anche secondo tale più recente orientamento è pacifico che ciò che deve esserevalutato seppure incidentalmente dal giudice della convalida del trattenimento è il decretodi espulsione atto amministrativo sotto il profilo della sua manifesta illegittimità e non certola sentenza che ha applicato la misura di sicurezza dell espulsione ovvero il provvedimentocon il quale il magistrato di sorveglianza previa verifica della attualità della pericolosità vi hadato attuazione.3. Per la ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente alle spese processuali.Deve essere disposta l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a normadell art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8139/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 830/2026* * CC 27/02/2026* * * Relatore * 3245/2026* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 31/01/2026 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere * * *sentite le conclusioni del PG * *[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Palermo con decreto del 30 gennaio 2026 ha convalidato iltrattenimento di * * straniero trattenuto ai sensi dell art. 6 d.lgs. 142/2015 aseguito della domanda di protezione internazionale avanzata in costanza di trattenimentopresso un centro di permanenza per i rimpatri * in esecuzione di un decreto diespulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90 e contestuale decreto di trattenimento emesso dalQuestore di Lucca poi convalidato dal Giudice di pace di *La richiesta di convalida era stata formulata dal Questore di Trapani ricorrendo lecondizioni di cui all art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il trattenuto a mezzo del difensore difiducia lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015 5bisd.l. 13/2017 e 14 comma 3 d.lgs. 286/98 d ora innanzi anche *Il provvedimento impugnato a parere del ricorrente è nullo in quanto adottato da ungiudice funzionalmente incompetente.Infatti al momento dell adozione da parte del Questore di Trapani del decreto ditrattenimento ex art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015 lo straniero non poteva più essereconsiderato richiedente protezione poiché la domanda era stata rigettata per manifestainfondatezza dalla Commissione territoriale in data 28 gennaio 2026.* il Questore di * in data 29 gennaio 2026 adottava unprovvedimento di trattenimento ai sensi dell art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015 e ne richiedevala convalida alla Corte di *Il ricorrente ribadiva poi una argomentazione difensiva già sottoposta alla Corte diappello e riguardante la declaratoria di irreperibilità del condannato nel procedimentosvoltosi avanti al Tribunale di sorveglianza di Firenze conseguentemente il provvedimentodi espulsione ex art. 86 DR 309/90 emesso dal * di sorveglianza di Firenze checostituisce il presupposto per il trattenimento è illegittimo.[OSCURATO:PERSONA] generale * * ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 L eccezione di incompetenza funzionale come illustrata dal ricorrente è infondata.Come chiarito in motivazione da * 1 n. 36944 del 12/11/2025 S. * 288949 – 01in tema di trattenimento amministrativo dello straniero la competenza a convalidare ilprovvedimento questorile si determina in base al titolo giuridico del trattenimento se iltrattenimento è disposto ai sensi dell art. 6 6 bis o 6 ter del d.lgs. n. 142 del 2015 richiedente protezione internazionale la competenza spetta alla Corte di appello ex art. 5bis d.l. n. 13/2017 conv. in I. n. 46/2017 se il trattenimento è disposto ai sensi dell art. 14del d.lgs. n. 286/1998 * per l esecuzione dell espulsione la competenza spetta alGiudice di pace anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda diprotezione internazionale poi rigettata.La formulazione dell art. 5 bis d.l. 13 del 2017 circoscrive infatti la competenza dellaCorte d appello ai casi in cui il trattenimento è disposto ai sensi degli artt. 6 6 bis e 6 ter deld.lgs. 142 del 2015 cioè trattenimento del richiedente asilo e dell art. 10 ter comma 3quarto periodo * nonché per le misure alternative ex art. 14 comma 6 d.lgs. 142 del2015 ma non per i trattenimenti pre espulsivi.Infatti l art. 14 d.lgs 286/98 stabilisce che il trattenimento del cittadino straniero che nonpuò essere espulso con immediatezza viene disposto dal Questore che trasmette copia deglitrattenimento pre espulsivo è il Giudice di pace l organo competente per la convalida.* conferma che la ripartizione di competenza fra la Corte di appello e il Giudice dipace non discende dalla qualifica dello straniero se cioè richiedente protezione oppure nobensì dalla natura del trattenimento se cioè pre espulsivo oppure no.Nel caso in esame il trattenimento è stato disposto dalla * di Trapani ai sensidell art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015 posto che lo straniero in data 19 gennaio 2026 avevaformulato richiesta di protezione internazionale pertanto determinandosi come visto lacompetenza in capo alla Corte di appello ratione materiae in ragione del tipo di trattenimentodisposto è evidente che trattandosi appunto di trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015l unico giudice che poteva convalidarlo era la Corte di appello.La circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui la convalida non avrebbe dovutoessere richiesta dal Questore alla Corte di appello ex art. 6 d.lgs 142/2015 non avendo più ilricorrente la qualifica di richiedente protezione internazionale non è questione che in questogiudizio rilevi posto che oggetto del vaglio di questa Corte è la legittimità del provvedimentodi convalida correttamente emesso dalla Corte di appello sul presupposto di untrattenimento «secondario».Ad abundatiam il trattenuto nel corso dell udienza di convalida avanti alla Corte harivendicato la sua qualità di «ancora richiedente protezione» posto che ha evidenziato laperdurante pendenza dei termini per impugnare la decisione della Commissione territorialeciò che conferma che nessuna questione sulla legittimità del titolo è stata posta dinanzi algiudice di merito.1.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.Il ricorrente lamenta un vizio procedurale che avrebbe inficiato il giudizio svoltosi avantial Tribunale di sorveglianza e finalizzato ad accertare la attualità della pericolosità socialedel cittadino straniero al fine di ordinare l esecuzione della misura di sicurezzadell espulsione della Stato applicata la medesimo con la sentenza emessa dal Giudice per leindagini preliminari di Lucca il 28 febbraio 2014.Il Tribunale di sorveglianza ha accertato la perdurante pericolosità e ordinatol espulsione e tale provvedimento ha costituito il presupposto non già del trattenimentoconvalidato dalla Corte di appello e impugnato avanti a questa Corte bensì deltrattenimento primario disposto dal Questore di Lucca il 15 gennaio 2026 successivamenteconvalidato dal Giudice di pace i cui effetti e termini sono sospesi in pendenza del vagliodella domanda di protezione internazionale ex art. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015.Conseguentemente il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che disponel espulsione non è presupposto del trattenimento qui contestato che non ha carattereespulsivo bensì del trattenimento primario pre espulsivo rispetto al quale come già vistonessuna competenza si radica in capo alla Corte di appello.In disparte tale assorbente considerazione trattandosi non già di atto amministrativopresupposto bensì di provvedimento giurisdizionale nessun controllo sulla sua legittimitàpuò essere demandato al giudice della convalida prevedendo l ordinamento un sistema dicontrolli sulla legittimità dell atto attuati tramite le impugnazioni sistema che esclude lapossibilità di ulteriori vagli di legittimità del medesimo da parte di altri organi e al di fuoridegli schemi processuali suoi propri.I costanti insegnamenti di questa Corte secondo cui il sindacato giurisdizionale sulprovvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitatoalla verifica delle condizioni giustificative dell adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286del 1998 art. 13 comma 4 bis e art. 14 comma 1 nella formulazione attualmente vigentema deve essere esteso oltre che all esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivoanche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo inquanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale * 6 civ.1 ord. n. 17407 del 2014 riguardano infatti il controllo incidentale di legittimità dell attoamministrativo non già del provvedimento espulsivo giurisdizionale.* più di recente è stato affermato che il giudice in sede di convalida deldecreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione è tenutoalla luce di un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 in relazione all art. 5 par. 1 CEDU a rilevare incidentalmente per la decisione di suacompetenza la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione che può consistereanche nella situazione di inespellibilità dello straniero * 1 pen. n. 15748 del 22/04/2025B. * 02 * 1 civ. n. 5566 del 2025 * 673928 02 .Anche secondo tale più recente orientamento è pacifico che ciò che deve esserevalutato seppure incidentalmente dal giudice della convalida del trattenimento è il decretodi espulsione atto amministrativo sotto il profilo della sua manifesta illegittimità e non certola sentenza che ha applicato la misura di sicurezza dell espulsione ovvero il provvedimentocon il quale il magistrato di sorveglianza previa verifica della attualità della pericolosità vi hadato attuazione.3. Per la ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente alle spese processuali.Deve essere disposta l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a normadell art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *