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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11436/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7646/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso e con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n: 11, presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] *GIORGIO, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con mandato in calce al controricorso e con domicilio in Roma, viale Liegi n. 44, presso lo studio delll'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo, in persona del legale rappresentate pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4894/2016, depositata il 10 agosto 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 339 del 2009, rigettava la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Banca di Capranica credito cooperativo, quale mutuante, di [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dell'istituto di credito, [OSCURATO:PERSONA], quale co-mutuante, e [OSCURATO:PERSONA], coniuge delegata ad operare sul conto corrente a lui intestato, avente ad oggetto il contratto di mutuo, nonchè la firma di girata apposta su quattro assegni, con la domanda di ripetizione delle somme indicate nei titoli di credito, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, ritenendo improcedibile la querela per mancanza dell'oggetto, rinvenuto in atti uno solo degli assegni, e comunque era superflua e inammissibile in quanto non vi erano elementi a comprovare la falsità della firma e in ogni caso il Saba non aveva avuto alcun pregiudizio dal momento che i due assegni sicuramente incassati presso la banca erano stati versati sul conto corrente dello stesso Saba dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA], delegata ad operare sul medesimo c/c.

Quanto al contratto di mutuo il Saba non disconosceva la sottoscrizione deducendo solo di non essere stato informato del contenuto dell'atto, ben noti peraltro all'attore il mutuo e l'ipoteca espressamente richiamati in atti pubblici stipulati successivamente; - sul gravame interposto dall'originario attore, la Corte d'appello di Roma, nella-resistenza degli appellati (costituita in appello anche la Bianchi, rimasta contumace in primo grado), respingeva il gravame, con soccombenza del Saba quanto alle spese processuali, affermando che l'appellante non aveva specificato quando avrebbe presentato nel corso del giudizio istanza di ricusazione della dott.ssa 2Clelia [OSCURATO:PERSONA], giudice designato alla trattazione della causa in primo grado dopo l'astensione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e la ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per cui doveva ritenersi ricusata la prima giudice (come peraltro sostenuto dall'[OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa di costituzione), né erano state indicate le ragioni sottese all'istanza di ricusazione, né la sospensione del giudizio discendeva dalla sola proposizione dell'istanza di ricusazione.

In ordine alla sospensione del legale di parte attrice dall'esercizio della professione, avv. [OSCURATO:PERSONA], questa non incideva sul giudizio per essere intervenuta dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., maturati il 9 marzo 2009, sospensione operativa dal 12.03 al 12.09.2009.

Aggiungeva che quanto al rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado i motivi di appello erano privi di specificità ex art. 342 c.p.c., argomentazione che andava ribadita anche per i documenti, mancando una compiuta illustrazione delle ragioni per le quali essi avrebbero giustificato la tesi dell'appellante, come difettava una specifica argomentazione sull'apprezzamento del primo giudice circa l'inammissibilità delle prove.

Infine, quanto alle dichiarazioni rese dalla Bianchi, che ha confermato quanto asserito dal coniuge nell'atto di citazione e nella querela, erano prive della natura confessoria; nuovo il fatto che la moglie avesse "prosciugato" il conto, non svolta peraltro alcuna domanda diretta nei confronti della coniuge, considerato che comunque era delegata ad operare sul c/c intestato al marito; - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Roma ricorre il Saba, sulla base di complessivi dieci motivi; - resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA], illustrato anche con memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., rimasti intimati la Banca, il l'Oroni, il Bassano e la Bianchi.

Atteso che: 3- va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente ai sensi dell'art. 366, n. 4 e n. 6 c.p.c.

Com'è noto, l'art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di "forma-contenuto" dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio "modello legale" del ricorso per cassazione, la cui violazione è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso.

In altri termini, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di percepire sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; questa valutazione è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una "sintesi" dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili.

Tanto premesso, rileva il Collegio che vanno respinte le pregiudiziali eccezioni di inammissibilità del ricorso come sollevate dal controricorrente circa l'asserita violazione del principio di necessaria specificità, avuto riguardo sia all'assunta inidoneità del richiamo dei passaggi motivazionali della sentenza di appello oggetto di specifica confutazione che alla prospettata inadeguata indicazione delle norme da intendersi violate, nonché ai documenti posti a base della asserita fondatezza del ricorso.

Infatti, dalla complessiva struttura del contenuto del ricorso, si desumono, in modo ragionevolmente adeguato, sia, in maniera logica e sequenziale, le parti della motivazione dell'impugnata sentenza oggetto delle censure sia la correlazione delle stesse con i motivi di doglianza espressi nello svolgimento di ciascun motivo e 4dei documenti posti a fondamento, fatta eccezione per talune delle censure, di cui si dirà di seguito nell'esaminarle partitamente, ragion per cui non si ravvisa una generale e complessiva violazione dell'art. 366 c.p.c. (e, in particolare, dei requisiti prescritti dai nn. 4) e 6) del suo primo comma); - passando al merito del ricorso, con il primo motivo (da identificare nei paragrafi 17 e 18 del ricorso) il ricorrente nell'impugnare la sentenza di appello denuncia illegittimità e violazioni di legge al fine di ottenerne la sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività per gravi e fondati motivi quali lo stato di bisogno del ricorrente pensionato al minimo, la evidente erroneità della pronuncia, l'azione di recupero delle spese, il fumus boni iuris della domanda.

Osserva il Collegio che deve essere dichiarata inammissibile, in questa sede, ogni richiesta riguardante la tematica della sospensione del provvedimento impugnato la cui proposizione davanti a questa Corte non è prevista dalla legge, in quanto.in base alla disciplina generale di cui all'art. 373 c.p.c. per la eventuale sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello è competente il giudice che ha emesso la sentenza stessa e il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza che sia stata impugnata per cassazione non è a sua volta impugnabile per cassazione, trattandosi di un provvedimento di natura ordinatoria privo di definitività e decisorietà, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio (Cass. n. 10540 del 2018; Cass. n. 13774 del 2015; Cass. n. 16537 e n. 17647 del 2009); - con il secondo motivo (da identificare nel paragrafo 19-I del ricorso) ,il Saba lamenta la nullità della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado per violazione del procedimento ex art. 52, comma 3 c.p.c. per avere il giudice del gravame ritenuto la mancata ricusazione, mentre vi era in atti la prova documentale della stessa, 5più precisamente nel fascicolo di primo grado, essendo il motivo nuovo di ricusazione rappresentato dalla mancata decisione con ordinanza dell'estinzione della causa ex art. 307, comma 4 c.p.c.

Con riferimento all'art. 52, comma 2 c.p.c. il ricorrente solleva anche eccezione di incostituzionalità per violazione degli artt. 2, comma 2 e 111 Cost.

Del pari è inammissibile la seconda doglianza.

Va premesso che la ricusazione può essere disposta solo nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ossia nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c.; sicchè la parte nel formulare istanza di ricusazione deve indicarne specificatamente i motivi posti a fondamento.

In ogni caso, in applicazione dell'art. 52 comma 2 c.p.c., è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima dell'udienza, atteso che la fattispecie contemplata da tale norma - quella cioè in cui al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa - resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso dell'udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria (cfr. Cass. n. 55 del 1984).

Per di più, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice, sicchè in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 22854 del 2014).

Tanto premesso, nella specie la Corte distrettuale, nel dichiarare la mancata proposizione di istanza di ricusazione nei confronti della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], presentata invece per la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] (astenuta la dottoressa [OSCURATO:PERSONA]), 6ha effettuato l'accertamento esaminando proprio il fascicolo di primo grado, peraltro condividendo l'assunto dell'appellato [OSCURATO:PERSONA] di cui alla comparsa di costituzione, ed in ordine al quale il ricorrente si limita ad insistere di averla presentata come da "prova documentale nel fascicolo di primo grado".

Nell'effettuare siffatta verifica il giudice del gravame ha fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8077 del 2012) che con riferimento al giudizio di legittimità, è stato così massimato: "quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.)".

Per completezza argomentativa va osservato che essendo stata riferita la causa della ricusazione all'omessa pronuncia di ordinanza di estinzione del giudizio in primo grado, la stessa non rientra nelle ipotesi tipiche e tassative di astensione, non venendo in rilievo alcun interesse personale del giudice alla controversia ma esclusivamente il doveroso esercizio del potere giurisdizionale, il cui rimedio è rappresentato dall'impugnazione.

Ne discende la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Saba in ordine all'art. 52 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre istanza di ricusazione dopo 7l'inizio della trattazione o della discussione (allorquando la causa di ricusazione sia sopravvenuta ovvero conosciuta in corso di causa); - con il terzo motivo (da identificare nel paragrafo 20-11 del ricorso) il Saba lamenta la nullità della sentenza trovando i fatti illegittimi da lui denunciati riscontro nell'atto di costituzione-confessione della convenuta [OSCURATO:PERSONA], nonché nel silenzio degli altri convenuti e nella loro mancata articolazione di prove e deposito documentali.

In particolare, a suo avviso, sarebbe mancato il deposito del documento bancario "movimento di esborso" in favore del mutuatario (la c.d. contabile di cassa in uscita) e la ricevuta quietanza firmata dallo stesso - di cassa bancaria - di £ 45.000.000 dell'asserito mutuo.

Avrebbe perciò errato il giudice di merito a non ammettere le prove e le querele di falso.

Sostiene il ricorrente che la moglie non era delegata ad effettuare le operazioni bancarie.

La censura è totalmente destituita di fondamento.

Osserva preliminarmente questa Corte che nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e, quindi anche delle presunzioni (Cass. n. 2126 del 2019; Cass. n. 6050 del 1998).

Va, inoltre, specificato che rientra nei compiti del giudice del merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità ove sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici ed, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la 8rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (in tal senso, Cass. n. 6850 del 1982).

Tenuto conto della dinamica formativa della presunzione, il giudizio di rilevanza delle prove relative ai fatti noti (da cui poi in via presuntiva affermare l'esistenza o inesistenza del fatto ignoto) va dato sempre nella medesima ottica della valutazione globale dei fatti (noti) che si vogliono provare, e cioè se essi, valutati globalmente, siano idonei a costituire una prova presuntiva della fondatezza della domanda.

Tuttavia in ordine a tale mezzo probatorio il controllo della Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la sua congruenza sul piano logico e sul rispetto dei principi che regolano i mezzi di prova (Cass. 16.2.1981, n. 6652; Cass. 9.10.1980, n. 5402).

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

Infatti la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni della Bianchi, moglie del ricorrente, non avevano alcuna rilevanza probatoria a favore del querelante, tenuto conto che la stessa era delegata dal marito alle operazioni per cui è controversia, non potendo la parte limitarsi a contestare l'accertamento in fatto senza allegare alcun riscontro di segno diverso.

La Corte di merito ha inoltre considerato - quanto alla mancata produzione documentale del mutuante - che vi erano atti pubblici successivi alla stipula del contratto di mutuo, sottoscritti dal ricorrente, in cui si dava atto della esistenza di siffatto atto.

In questi termini esattamente la corte distrettuale fa riferimento alla circostanza secondo cui i documenti bancari sembrano evidenziare l'accredito di £ 44.487.500, non anche il prelievo da parte del Saba per il fatto dedotto dallo stesso mutuatario, ossia del 'prosciugamento' del conto corrente da parte della stessa moglie del ricorrente e dunque non si tratta di fatti che non costituiscono 9riscontro di segno diverso rispetto a quanto dedotto avendo lui stesso autorizzato la coniuge ad operare legittimamente sul conto.

Né il dedotto comportamento dei convenuti che avevano serbato il silenzio sulle prove allegate dall'attore può essere equiparato alla mancata contestazione delle medesime parti contro cui le circostanze sono state addotte, non potendo essere implicitamente desunte dal mero silenzio, ove le tesi difensive prescindano del tutto da tali fatti, e, in tal caso, quindi, questi devono essere provati da colui che li ha allegati (v.

Cass. n. 2823 del 1986 ripresa da Cass. n. 12130 del 1991).

L'onere probatorio, previsto dall'art. 2697 c.c. non subisce deroga allorché concerne fatti negativi; questi, che non possono essere provati direttamente, possono essere dimostrati con presunzioni: le quali, a loro volta, se di regola sono basate sulla prova di fatti positivi contrari al fatto negativo, possono fondarsi anche su fatti positivi che, per quanto non esattamente contrari a quello negativo, siano purtuttavia idonei, a norma dell'art. 2729 c.c. a desumere il fatto negativo. (Cass. n. 5744 del 1993).

Egualmente incensurabile in questa sede è il giudizio di irrilevanza dato dai giudici di merito alla prova testimoniale, non avendo il ricorrente neanche riportato i capitoli di prova articolati; - con il quarto motivo (da identificare nel paragrafo 21-111 del ricorso) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e la violazione di legge sostanziale e processuale per avere la corte ritenuto che la sola proposizione di istanza di ricusazione non determini ipso iure la sospensione del giudizio.

Il motivo è palesemente infondato.

A prescindere dal rilevare che non è chiarito a quale ricusazione il ricorrente intenda riferirsi, se della giudice Piccolomini ovvero della giudice Mattei, è oramai univoco l'indirizzo giurisprudenziale, a cui si ritiene di dover dare continuità, per il quale la sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare ipso iure la sospensione 10del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità all'esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali posti dalla legge per l'ammissibilità della stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso a detto giudice competente, esclude nondimeno l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l'uso distorto dell'istituto (Cass. n. 10406 del 2003; Cass. n. 5236 del 2006; Cass. n. 26267 del 2011; Cass. n. 22917 del 2012; Cass. 25709 del 2014).

Dal momento che la Corte di appello ha seguito tale orientamento ed ha dato conto del fatto che, non essendo stato sospeso il giudizio per l'istanza di ricusazione, lo stesso era proseguito dopo la dichiarazione di inammissibilità, la censura non può che essere rigettata.

Né assume rilevanza al riguardo la circostanza che ormai è separato dalla Bianchi, che oltre ad essere fatto decontestualizzato rispetto alla critica di mancata sospensione del giudizio, non incide neanche sugli accertamenti di merito risultati pacifici, come il rilascio di delega ad operare sul suo conto; - con il quinto motivo (da identificare nel paragrafo 22-IV del ricorso) /il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per mancata ammissione delle prove attrici, pertinenti e rilevanti per la domanda, violando i suoi doveri giudiziali, con ingiusto danno per il Saba.

In questa sede il ricorrente afferma di reiterare la "richiesta di ammissione di tutte le prove e delle querele di falso".

Il motivo è gravemente carente sotto il profilo della autosufficienza in quanto si limita a rappresentare che il giudice avrebbe dovuto desumere la falsità della sottoscrizione apposta sul contratto di 11mutuo e sui titoli di credito per girata sulla base di "tutte le prove e delle querele di falso" senza provvedere ad indicare di quali elementi si tratti e su quali documenti e prove orali tali asserti siano fondati e senza localizzare gli stessi nel fascicolo di merito e di legittimità, secondo quanto prescritto dall'art. 366 n. 6 c.p.c.

La censura non è, pertanto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte sui requisiti di contenuto-forma del ricorso di cui all'art. 366 c.p.c. i che preclude l'esame della censura e l'accesso agli atti per la verifica di eventuali vizi in procedendo qualora la censura non contenga tutti gli elementi essenziali per poter essere compresa ed apprezzata da questa Corte. [OSCURATO:PERSONA], nel rilevare l'inammissibilità del motivo di ricorso per difetto del principio di autosufficienza, intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "In virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, sicchè il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto (Cass. n. 5478 del 2018; Cass. n. 10112 del 2018; Cass. n. 18316 del 2018; Cass. n. 29093 del 2018; Cass. n. 23834 del 2019; Cass. n. 28184 del 2020); - - con il sesto motivo (da identificare nel paragrafo 23-V del ricorso) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 52 c.p.c. per essere stato violato il principio indisponibile e pregiudicante della obbligatoria imparzialità del giudice, dimostrato dalle azioni contro l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la ricusazione fatta avverso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado, con violazione del principio del 'giusto processo' e di 12legge, in particolare dell'art. 111, comma 2 Cost, dell'art. 51, comma 1 n. 3 e comma 3 c.p.c.

La censura nel suo complesso è infondata e pertanto deve essere rigettata alla luce delle considerazioni svolte con riferimento ai motivi 2 e 4 quanto all'istanza di ricusazione. - con il settimo motivo (da identificare nel paragrafo 24-VI del ricorso) il ricorrente denuncia la estinzione della causa di diritto ex art. 301 c.p.c. con sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con nullità insanabile di tutti gli atti conseguenziale compiuti, a norma dell'art. 298 c.p.c., nonché della medesima sentenza (artt. 159 e 160 c.p.c.).

E' inammissibile alla luce delle statuizioni della corte distrettuale la quale ha accertato che la sospensione del professionista era intervenuta nel momento in cui la causa era stata assunta in decisione in primo grado, il 18.12.2008, scaduti anche i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive il 09.03.2009, fissato il periodo di sospensione dallo stesso appellante fra il 12.03 ed il 12.09.2009 (v. pag. 8 della sentenza impugnata).

Dunquet a fronte di siffatte argomentazioni i la censura non tiene in alcun conto la ratio decidendi che non sottopone ad alcuna critica; - con l'ottavo motivo (da identificare nel paragrafo 25-VII del ricorso) il ricorrente denuncia la erroneità e l'illegittimità del procedimento e della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme relative al contratto di mutuo e del diritto alla prova ammissibile e rilevante per la difesa della parte attrice, con violazione del giusto processo e di parità delle parti, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Con la censura in esame il ricorrente tende ad una nuova valutazione delle prove effettuata dal giudice del merito, senza neanche indicare le fonti per cui il giudice avrebbe dovuto giungere ad un diverso convincimento, non riportando neanche il tipo di prove articolate ed 13il loro tenore, fatta eccezione per le affermazioni della Bianchi contenute nella comparsa-confessione di cui si è già detto al terzo motivo e la delega della stessa ad operare sul c/c di cui al mezzo n.

Peraltro si tratta di una censura integralmente inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi per avere la Corte distrettuale, dopo la valutazione delle dichiarazioni della Bianchi, ritenuto per il resto il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., argomentazione non criticata dal Saba in questa sede; - con il nono motivo (da identificare nel paragrafo 27-IX del ricorso, non costituendo il paragrafo 26-VIII una censura ma una richiesta di enunciazione di principio di diritto) il ricorrente denuncia l'omesso esame di punti decisivi e controversi non avendo la corte di appello indicato i riscontri obiettivi in atti di tutti i documenti, le prove e le richieste del Saba.

Insiste nella nullità della sentenza per avere il giudice distrettuale utilizzato solo le fotocopie avverse e non i documenti e le prove del Saba "interdizione e sospensione [OSCURATO:PERSONA] estinzioni causa verificatesi per le mancate riassunzioni etc." Si tratta di un motivo evidentemente incomprensibile nella sua articolazione, non essendo neanche chiariti i fatti decisivi omessi e in quanto tali non possono essere certo considerate le prove, peraltro genericamente dedotte.

Per il resto la censura è inammissibile in quanto concerne la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella vigente formulazione (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 12012), applicabile ratione ternporis, che - giova ricordarlo - ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. 14Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua " decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 2014).

La doglianza, nella specie, manca di evidenziare un "fatto storico" e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poiché non può ricondursi, di per sé, alla nozione di "fatto storico" la interdizione e sospensione del [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale per quanto sopra esposto.

Occorre, infatti, ribadire (cfr. Cass. n. 18328 del 2019, in motivazione) che il "fatto storico" di cui al menzionato articolo è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e portata del "fatto processuale", il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 4 dell'art 360 c.p.c.

Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato quale "fatto storico" decisivo abbia omesso di esaminare la Corte territoriale (e, invero, non risultando affatto omesso l'esame dei fatti dedotti in ricorso, bensì esaminati e risolti in modo divergente alle aspettative di parte ricorrente), la doglianza si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma attualmente vigente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché volta ad una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede; 15- con il decimo ed ultimo motivo (da identificare nel paragrafo 28-X del ricorso) il ricorrente denuncia l'erronea attribuzione delle spese di lite.

La censura è infondata giacchè rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il «carico finale» delle spese processuali grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva quelle da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.

Si tratta, all'evidenza, di una regola che concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto.

Viene, dunque, data attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione.

Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Le spese processuali anche di questa fase seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che vengono liquidati in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 21 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]--,a NEFO U'EPOSiTATO N cim\iciELLER% Roma, ri) ,B p R, 292 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7646/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso e con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n: 11, presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] *GIORGIO, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con mandato in calce al controricorso e con domicilio in Roma, viale Liegi n. 44, presso lo studio delll'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo, in persona del legale rappresentate pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4894/2016, depositata il 10 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 339 del 2009, rigettava la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Banca di Capranica credito cooperativo, quale mutuante, di [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dell'istituto di credito, [OSCURATO:PERSONA], quale co-mutuante, e [OSCURATO:PERSONA], coniuge delegata ad operare sul conto corrente a lui intestato, avente ad oggetto il contratto di mutuo, nonchè la firma di girata apposta su quattro assegni, con la domanda di ripetizione delle somme indicate nei titoli di credito, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, ritenendo improcedibile la querela per mancanza dell'oggetto, rinvenuto in atti uno solo degli assegni, e comunque era superflua e inammissibile in quanto non vi erano elementi a comprovare la falsità della firma e in ogni caso il Saba non aveva avuto alcun pregiudizio dal momento che i due assegni sicuramente incassati presso la banca erano stati versati sul conto corrente dello stesso Saba dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA], delegata ad operare sul medesimo c/c. Quanto al contratto di mutuo il Saba non disconosceva la sottoscrizione deducendo solo di non essere stato informato del contenuto dell'atto, ben noti peraltro all'attore il mutuo e l'ipoteca espressamente richiamati in atti pubblici stipulati successivamente; - sul gravame interposto dall'originario attore, la Corte d'appello di Roma, nella-resistenza degli appellati (costituita in appello anche la Bianchi, rimasta contumace in primo grado), respingeva il gravame, con soccombenza del Saba quanto alle spese processuali, affermando che l'appellante non aveva specificato quando avrebbe presentato nel corso del giudizio istanza di ricusazione della dott.ssa 2Clelia [OSCURATO:PERSONA], giudice designato alla trattazione della causa in primo grado dopo l'astensione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e la ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per cui doveva ritenersi ricusata la prima giudice (come peraltro sostenuto dall'[OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa di costituzione), né erano state indicate le ragioni sottese all'istanza di ricusazione, né la sospensione del giudizio discendeva dalla sola proposizione dell'istanza di ricusazione. In ordine alla sospensione del legale di parte attrice dall'esercizio della professione, avv. [OSCURATO:PERSONA], questa non incideva sul giudizio per essere intervenuta dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., maturati il 9 marzo 2009, sospensione operativa dal 12.03 al 12.09.2009. Aggiungeva che quanto al rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado i motivi di appello erano privi di specificità ex art. 342 c.p.c., argomentazione che andava ribadita anche per i documenti, mancando una compiuta illustrazione delle ragioni per le quali essi avrebbero giustificato la tesi dell'appellante, come difettava una specifica argomentazione sull'apprezzamento del primo giudice circa l'inammissibilità delle prove. Infine, quanto alle dichiarazioni rese dalla Bianchi, che ha confermato quanto asserito dal coniuge nell'atto di citazione e nella querela, erano prive della natura confessoria; nuovo il fatto che la moglie avesse "prosciugato" il conto, non svolta peraltro alcuna domanda diretta nei confronti della coniuge, considerato che comunque era delegata ad operare sul c/c intestato al marito; - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Roma ricorre il Saba, sulla base di complessivi dieci motivi; - resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA], illustrato anche con memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., rimasti intimati la Banca, il l'Oroni, il Bassano e la Bianchi. Atteso che: 3- va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente ai sensi dell'art. 366, n. 4 e n. 6 c.p.c. Com'è noto, l'art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di "forma-contenuto" dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio "modello legale" del ricorso per cassazione, la cui violazione è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso. In altri termini, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di percepire sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; questa valutazione è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una "sintesi" dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili. Tanto premesso, rileva il Collegio che vanno respinte le pregiudiziali eccezioni di inammissibilità del ricorso come sollevate dal controricorrente circa l'asserita violazione del principio di necessaria specificità, avuto riguardo sia all'assunta inidoneità del richiamo dei passaggi motivazionali della sentenza di appello oggetto di specifica confutazione che alla prospettata inadeguata indicazione delle norme da intendersi violate, nonché ai documenti posti a base della asserita fondatezza del ricorso. Infatti, dalla complessiva struttura del contenuto del ricorso, si desumono, in modo ragionevolmente adeguato, sia, in maniera logica e sequenziale, le parti della motivazione dell'impugnata sentenza oggetto delle censure sia la correlazione delle stesse con i motivi di doglianza espressi nello svolgimento di ciascun motivo e 4dei documenti posti a fondamento, fatta eccezione per talune delle censure, di cui si dirà di seguito nell'esaminarle partitamente, ragion per cui non si ravvisa una generale e complessiva violazione dell'art. 366 c.p.c. (e, in particolare, dei requisiti prescritti dai nn. 4) e 6) del suo primo comma); - passando al merito del ricorso, con il primo motivo (da identificare nei paragrafi 17 e 18 del ricorso) il ricorrente nell'impugnare la sentenza di appello denuncia illegittimità e violazioni di legge al fine di ottenerne la sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività per gravi e fondati motivi quali lo stato di bisogno del ricorrente pensionato al minimo, la evidente erroneità della pronuncia, l'azione di recupero delle spese, il fumus boni iuris della domanda. Osserva il Collegio che deve essere dichiarata inammissibile, in questa sede, ogni richiesta riguardante la tematica della sospensione del provvedimento impugnato la cui proposizione davanti a questa Corte non è prevista dalla legge, in quanto.in base alla disciplina generale di cui all'art. 373 c.p.c. per la eventuale sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello è competente il giudice che ha emesso la sentenza stessa e il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza che sia stata impugnata per cassazione non è a sua volta impugnabile per cassazione, trattandosi di un provvedimento di natura ordinatoria privo di definitività e decisorietà, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio (Cass. n. 10540 del 2018; Cass. n. 13774 del 2015; Cass. n. 16537 e n. 17647 del 2009); - con il secondo motivo (da identificare nel paragrafo 19-I del ricorso) ,il Saba lamenta la nullità della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado per violazione del procedimento ex art. 52, comma 3 c.p.c. per avere il giudice del gravame ritenuto la mancata ricusazione, mentre vi era in atti la prova documentale della stessa, 5più precisamente nel fascicolo di primo grado, essendo il motivo nuovo di ricusazione rappresentato dalla mancata decisione con ordinanza dell'estinzione della causa ex art. 307, comma 4 c.p.c. Con riferimento all'art. 52, comma 2 c.p.c. il ricorrente solleva anche eccezione di incostituzionalità per violazione degli artt. 2, comma 2 e 111 Cost. Del pari è inammissibile la seconda doglianza. Va premesso che la ricusazione può essere disposta solo nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ossia nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c.; sicchè la parte nel formulare istanza di ricusazione deve indicarne specificatamente i motivi posti a fondamento. In ogni caso, in applicazione dell'art. 52 comma 2 c.p.c., è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima dell'udienza, atteso che la fattispecie contemplata da tale norma - quella cioè in cui al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa - resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso dell'udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria (cfr. Cass. n. 55 del 1984). Per di più, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice, sicchè in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 22854 del 2014). Tanto premesso, nella specie la Corte distrettuale, nel dichiarare la mancata proposizione di istanza di ricusazione nei confronti della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], presentata invece per la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] (astenuta la dottoressa [OSCURATO:PERSONA]), 6ha effettuato l'accertamento esaminando proprio il fascicolo di primo grado, peraltro condividendo l'assunto dell'appellato [OSCURATO:PERSONA] di cui alla comparsa di costituzione, ed in ordine al quale il ricorrente si limita ad insistere di averla presentata come da "prova documentale nel fascicolo di primo grado". Nell'effettuare siffatta verifica il giudice del gravame ha fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8077 del 2012) che con riferimento al giudizio di legittimità, è stato così massimato: "quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.)". Per completezza argomentativa va osservato che essendo stata riferita la causa della ricusazione all'omessa pronuncia di ordinanza di estinzione del giudizio in primo grado, la stessa non rientra nelle ipotesi tipiche e tassative di astensione, non venendo in rilievo alcun interesse personale del giudice alla controversia ma esclusivamente il doveroso esercizio del potere giurisdizionale, il cui rimedio è rappresentato dall'impugnazione. Ne discende la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Saba in ordine all'art. 52 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre istanza di ricusazione dopo 7l'inizio della trattazione o della discussione (allorquando la causa di ricusazione sia sopravvenuta ovvero conosciuta in corso di causa); - con il terzo motivo (da identificare nel paragrafo 20-11 del ricorso) il Saba lamenta la nullità della sentenza trovando i fatti illegittimi da lui denunciati riscontro nell'atto di costituzione-confessione della convenuta [OSCURATO:PERSONA], nonché nel silenzio degli altri convenuti e nella loro mancata articolazione di prove e deposito documentali. In particolare, a suo avviso, sarebbe mancato il deposito del documento bancario "movimento di esborso" in favore del mutuatario (la c.d. contabile di cassa in uscita) e la ricevuta quietanza firmata dallo stesso - di cassa bancaria - di £ 45.000.000 dell'asserito mutuo. Avrebbe perciò errato il giudice di merito a non ammettere le prove e le querele di falso. Sostiene il ricorrente che la moglie non era delegata ad effettuare le operazioni bancarie. La censura è totalmente destituita di fondamento. Osserva preliminarmente questa Corte che nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e, quindi anche delle presunzioni (Cass. n. 2126 del 2019; Cass. n. 6050 del 1998). Va, inoltre, specificato che rientra nei compiti del giudice del merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità ove sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici ed, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la 8rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (in tal senso, Cass. n. 6850 del 1982). Tenuto conto della dinamica formativa della presunzione, il giudizio di rilevanza delle prove relative ai fatti noti (da cui poi in via presuntiva affermare l'esistenza o inesistenza del fatto ignoto) va dato sempre nella medesima ottica della valutazione globale dei fatti (noti) che si vogliono provare, e cioè se essi, valutati globalmente, siano idonei a costituire una prova presuntiva della fondatezza della domanda. Tuttavia in ordine a tale mezzo probatorio il controllo della Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la sua congruenza sul piano logico e sul rispetto dei principi che regolano i mezzi di prova (Cass. 16.2.1981, n. 6652; Cass. 9.10.1980, n. 5402). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Infatti la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni della Bianchi, moglie del ricorrente, non avevano alcuna rilevanza probatoria a favore del querelante, tenuto conto che la stessa era delegata dal marito alle operazioni per cui è controversia, non potendo la parte limitarsi a contestare l'accertamento in fatto senza allegare alcun riscontro di segno diverso. La Corte di merito ha inoltre considerato - quanto alla mancata produzione documentale del mutuante - che vi erano atti pubblici successivi alla stipula del contratto di mutuo, sottoscritti dal ricorrente, in cui si dava atto della esistenza di siffatto atto. In questi termini esattamente la corte distrettuale fa riferimento alla circostanza secondo cui i documenti bancari sembrano evidenziare l'accredito di £ 44.487.500, non anche il prelievo da parte del Saba per il fatto dedotto dallo stesso mutuatario, ossia del 'prosciugamento' del conto corrente da parte della stessa moglie del ricorrente e dunque non si tratta di fatti che non costituiscono 9riscontro di segno diverso rispetto a quanto dedotto avendo lui stesso autorizzato la coniuge ad operare legittimamente sul conto. Né il dedotto comportamento dei convenuti che avevano serbato il silenzio sulle prove allegate dall'attore può essere equiparato alla mancata contestazione delle medesime parti contro cui le circostanze sono state addotte, non potendo essere implicitamente desunte dal mero silenzio, ove le tesi difensive prescindano del tutto da tali fatti, e, in tal caso, quindi, questi devono essere provati da colui che li ha allegati (v. Cass. n. 2823 del 1986 ripresa da Cass. n. 12130 del 1991). L'onere probatorio, previsto dall'art. 2697 c.c. non subisce deroga allorché concerne fatti negativi; questi, che non possono essere provati direttamente, possono essere dimostrati con presunzioni: le quali, a loro volta, se di regola sono basate sulla prova di fatti positivi contrari al fatto negativo, possono fondarsi anche su fatti positivi che, per quanto non esattamente contrari a quello negativo, siano purtuttavia idonei, a norma dell'art. 2729 c.c. a desumere il fatto negativo. (Cass. n. 5744 del 1993). Egualmente incensurabile in questa sede è il giudizio di irrilevanza dato dai giudici di merito alla prova testimoniale, non avendo il ricorrente neanche riportato i capitoli di prova articolati; - con il quarto motivo (da identificare nel paragrafo 21-111 del ricorso) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e la violazione di legge sostanziale e processuale per avere la corte ritenuto che la sola proposizione di istanza di ricusazione non determini ipso iure la sospensione del giudizio. Il motivo è palesemente infondato. A prescindere dal rilevare che non è chiarito a quale ricusazione il ricorrente intenda riferirsi, se della giudice Piccolomini ovvero della giudice Mattei, è oramai univoco l'indirizzo giurisprudenziale, a cui si ritiene di dover dare continuità, per il quale la sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare ipso iure la sospensione 10del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità all'esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali posti dalla legge per l'ammissibilità della stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso a detto giudice competente, esclude nondimeno l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l'uso distorto dell'istituto (Cass. n. 10406 del 2003; Cass. n. 5236 del 2006; Cass. n. 26267 del 2011; Cass. n. 22917 del 2012; Cass. 25709 del 2014). Dal momento che la Corte di appello ha seguito tale orientamento ed ha dato conto del fatto che, non essendo stato sospeso il giudizio per l'istanza di ricusazione, lo stesso era proseguito dopo la dichiarazione di inammissibilità, la censura non può che essere rigettata. Né assume rilevanza al riguardo la circostanza che ormai è separato dalla Bianchi, che oltre ad essere fatto decontestualizzato rispetto alla critica di mancata sospensione del giudizio, non incide neanche sugli accertamenti di merito risultati pacifici, come il rilascio di delega ad operare sul suo conto; - con il quinto motivo (da identificare nel paragrafo 22-IV del ricorso) /il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per mancata ammissione delle prove attrici, pertinenti e rilevanti per la domanda, violando i suoi doveri giudiziali, con ingiusto danno per il Saba. In questa sede il ricorrente afferma di reiterare la "richiesta di ammissione di tutte le prove e delle querele di falso". Il motivo è gravemente carente sotto il profilo della autosufficienza in quanto si limita a rappresentare che il giudice avrebbe dovuto desumere la falsità della sottoscrizione apposta sul contratto di 11mutuo e sui titoli di credito per girata sulla base di "tutte le prove e delle querele di falso" senza provvedere ad indicare di quali elementi si tratti e su quali documenti e prove orali tali asserti siano fondati e senza localizzare gli stessi nel fascicolo di merito e di legittimità, secondo quanto prescritto dall'art. 366 n. 6 c.p.c. La censura non è, pertanto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte sui requisiti di contenuto-forma del ricorso di cui all'art. 366 c.p.c. i che preclude l'esame della censura e l'accesso agli atti per la verifica di eventuali vizi in procedendo qualora la censura non contenga tutti gli elementi essenziali per poter essere compresa ed apprezzata da questa Corte. [OSCURATO:PERSONA], nel rilevare l'inammissibilità del motivo di ricorso per difetto del principio di autosufficienza, intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "In virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, sicchè il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto (Cass. n. 5478 del 2018; Cass. n. 10112 del 2018; Cass. n. 18316 del 2018; Cass. n. 29093 del 2018; Cass. n. 23834 del 2019; Cass. n. 28184 del 2020); - - con il sesto motivo (da identificare nel paragrafo 23-V del ricorso) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 52 c.p.c. per essere stato violato il principio indisponibile e pregiudicante della obbligatoria imparzialità del giudice, dimostrato dalle azioni contro l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la ricusazione fatta avverso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado, con violazione del principio del 'giusto processo' e di 12legge, in particolare dell'art. 111, comma 2 Cost, dell'art. 51, comma 1 n. 3 e comma 3 c.p.c. La censura nel suo complesso è infondata e pertanto deve essere rigettata alla luce delle considerazioni svolte con riferimento ai motivi 2 e 4 quanto all'istanza di ricusazione. - con il settimo motivo (da identificare nel paragrafo 24-VI del ricorso) il ricorrente denuncia la estinzione della causa di diritto ex art. 301 c.p.c. con sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con nullità insanabile di tutti gli atti conseguenziale compiuti, a norma dell'art. 298 c.p.c., nonché della medesima sentenza (artt. 159 e 160 c.p.c.). E' inammissibile alla luce delle statuizioni della corte distrettuale la quale ha accertato che la sospensione del professionista era intervenuta nel momento in cui la causa era stata assunta in decisione in primo grado, il 18.12.2008, scaduti anche i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive il 09.03.2009, fissato il periodo di sospensione dallo stesso appellante fra il 12.03 ed il 12.09.2009 (v. pag. 8 della sentenza impugnata). Dunquet a fronte di siffatte argomentazioni i la censura non tiene in alcun conto la ratio decidendi che non sottopone ad alcuna critica; - con l'ottavo motivo (da identificare nel paragrafo 25-VII del ricorso) il ricorrente denuncia la erroneità e l'illegittimità del procedimento e della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme relative al contratto di mutuo e del diritto alla prova ammissibile e rilevante per la difesa della parte attrice, con violazione del giusto processo e di parità delle parti, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Con la censura in esame il ricorrente tende ad una nuova valutazione delle prove effettuata dal giudice del merito, senza neanche indicare le fonti per cui il giudice avrebbe dovuto giungere ad un diverso convincimento, non riportando neanche il tipo di prove articolate ed 13il loro tenore, fatta eccezione per le affermazioni della Bianchi contenute nella comparsa-confessione di cui si è già detto al terzo motivo e la delega della stessa ad operare sul c/c di cui al mezzo n. Peraltro si tratta di una censura integralmente inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi per avere la Corte distrettuale, dopo la valutazione delle dichiarazioni della Bianchi, ritenuto per il resto il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., argomentazione non criticata dal Saba in questa sede; - con il nono motivo (da identificare nel paragrafo 27-IX del ricorso, non costituendo il paragrafo 26-VIII una censura ma una richiesta di enunciazione di principio di diritto) il ricorrente denuncia l'omesso esame di punti decisivi e controversi non avendo la corte di appello indicato i riscontri obiettivi in atti di tutti i documenti, le prove e le richieste del Saba. Insiste nella nullità della sentenza per avere il giudice distrettuale utilizzato solo le fotocopie avverse e non i documenti e le prove del Saba "interdizione e sospensione [OSCURATO:PERSONA] estinzioni causa verificatesi per le mancate riassunzioni etc." Si tratta di un motivo evidentemente incomprensibile nella sua articolazione, non essendo neanche chiariti i fatti decisivi omessi e in quanto tali non possono essere certo considerate le prove, peraltro genericamente dedotte. Per il resto la censura è inammissibile in quanto concerne la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella vigente formulazione (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 12012), applicabile ratione ternporis, che - giova ricordarlo - ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. 14Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua " decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante v. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014). La doglianza, nella specie, manca di evidenziare un "fatto storico" e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poiché non può ricondursi, di per sé, alla nozione di "fatto storico" la interdizione e sospensione del [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale per quanto sopra esposto. Occorre, infatti, ribadire (cfr. Cass. n. 18328 del 2019, in motivazione) che il "fatto storico" di cui al menzionato articolo è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e portata del "fatto processuale", il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 4 dell'art 360 c.p.c. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato quale "fatto storico" decisivo abbia omesso di esaminare la Corte territoriale (e, invero, non risultando affatto omesso l'esame dei fatti dedotti in ricorso, bensì esaminati e risolti in modo divergente alle aspettative di parte ricorrente), la doglianza si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma attualmente vigente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché volta ad una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede; 15- con il decimo ed ultimo motivo (da identificare nel paragrafo 28-X del ricorso) il ricorrente denuncia l'erronea attribuzione delle spese di lite. La censura è infondata giacchè rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il «carico finale» delle spese processuali grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva quelle da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa. Si tratta, all'evidenza, di una regola che concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto. Viene, dunque, data attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione. Conclusivamente, va respinto il ricorso. Le spese processuali anche di questa fase seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che vengono liquidati in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 21 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]--,a NEFO U'EPOSiTATO N cim\iciELLER% Roma, ri) ,B p R, 292 17
Sentenza Cassazione n. 11436/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris