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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 1989

Cassazione n. 33471/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato; che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, la Corte di appello non ha posto a base della identificazione dell'imputato, quale autore della contestata rapina, un dato inesistente, bensì elementi probatori oggettivi, valutati sinergicamente tra loro, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata ove sono richiamati il riconoscimento fotografico dell'imputato in termini di forte somiglianza, la concreta disponibilità in capo a costui della vettura utilizzata per la commissione del fatto; la presenza del numero telefonico del ricorrente nella rubrica del cellulare sottratto e l'utilizzo di tale apparecchio da parte di un soggetto - identificato in [OSCURATO:PERSONA] - avente rapporti con [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato; che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, la Corte di appello non ha posto a base della identificazione dell'imputato, quale autore della contestata rapina, un dato inesistente, bensì elementi probatori oggettivi, valutati sinergicamente tra loro, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata ove sono richiamati il riconoscimento fotografico dell'imputato in termini di forte somiglianza, la concreta disponibilità in capo a costui della vettura utilizzata per la commissione del fatto; la presenza del numero telefonico del ricorrente nella rubrica del cellulare sottratto e l'utilizzo di tale apparecchio da parte di un soggetto - identificato in [OSCURATO:PERSONA] - avente rapporti con [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33471/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris